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Attualità

Italia, Lussemburgo e Grecia nel mirino della Ue

Oggetto del contendere la mancata adozione e notifica delle misure necessarie ad attuare la direttiva 2003/123/Ce

La normativa modifica la precedente disciplina Ue relativa all’esenzione dei dividendi distribuiti da una società figlia alla società madre residente in un diverso Stato membro. L’Italia, con Lussemburgo e Grecia, è risultata inadempiente nonostante le richieste e i solleciti formali. La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia europea. Nella motivazione si contesta all'Italia di non aver adottato e notificato le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2003/123/CE, che modifica la precedente disciplina comunitaria relativa all’esenzione dei dividendi distribuiti da una società figlia alla società madre residente in un diverso Stato membro.
La procedura di infrazione
L’Italia, unitamente al Granducato di Lussemburgo e alla Grecia, è risultata inadempiente nonostante le richieste ed i solleciti formali provenienti dalla Commissione nel luglio 2005. Difatti, la Commissione europea, con documento IP/05/941, aveva avviato la procedura di infrazione prevista dall’articolo 226 del Trattato per ottenere che gli Stati richiamati conformassero la legislazione interna sia alle indicazioni contenute nella citata direttiva 2003/123 che alle novità delineate dalla direttiva 2004/56/CE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri.
Il contenuto della direttiva 2003/123/CE
La direttiva 2003/123/Ce mira ad estendere il campo di applicazione e a migliorare il funzionamento della direttiva 90/435/Cee che esenta alla fonte i dividendi pagati da una società figlia situata in uno Stato membro alla società madre situata in un altro Stato UE. Tale direttiva, che sostanzialmente ricalca la proposta della Commissione dell’8 settembre 2003, si articola su 3 punti:
- l’aggiornamento delle tipologie di società che rientrano nell’ambito applicativo della direttiva madre-figlia, includendovi  alcune tipologie di società cooperative, le banche di risparmio, i fondi nonché le associazioni aventi ad oggetto una attività commerciale;
- la progressiva riduzione della quota di partecipazione minima che determina il rapporto "società madre-figlia", stabilendo di fissare, entro il gennaio 2009, la soglia minima del 10 per cento contro l’attuale limite del 20 per cento;
- l’eliminazione della tassazione nei confronti delle affiliate delle società "figlie".
I termini per l’adozione di misure attuative
Gli Stati colpiti dal provvedimento avrebbero dovuto adottare le misure di attuazione entro il 1° gennaio 2005 e notificarle alla Commissione. Il deferimento subito dall’Italia dinanzi alla Corte europea sembra, almeno per il momento, non riguardare  l’attuazione della direttiva 2004/56, in materia di imposte sul reddito e sui premi assicurativi, il cui obiettivo è accelerare e ottimizzare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, per coordinare l’attività investigativa contro le frodi fiscali transfrontaliere.
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