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Attualità

Irap, l'opzione per esser tassati "da grandi"

Imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria devono comunicare in via telematica la scelta per il metodo analitico di determinazione della base imponibile

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Il modello per la comunicazione dell'opzione Irap, approvato il 31 marzo scorso con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, è stato predisposto allo scopo di consentire a imprenditori e società di persone in contabilità ordinaria di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'opzione per la determinazione della base imponibile relativa all'anno 2008 (dichiarazione Irap 2009) con il metodo "analitico", previsto per le società di capitali e gli enti commerciali. Sarà sufficiente, a tal fine, compilare e inviare il modello (per il 2008 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento) barrando, nella sezione "comunicazione" sotto riportata, la casella "opzione".



In tal caso, per il contribuente, il valore della produzione sarà determinato secondo le regole dell'articolo 5 del Dlgs 446/1997 per almeno tre anni, al termine dei quali l'opzione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro triennio.

La casella "revoca" va invece barrata dal contribuente che, al termine del triennio per il quale ha deciso di esercitare l'opzione, intende determinare la base imponibile secondo quanto stabilito dall'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997. Anche in questo caso, la revoca è vincolante per tre anni, con possibilità, al termine del periodo, di esercitare l'opzione per il metodo "analitico".

In base alla nuova formulazione del citato articolo 5, modificato dalla Finanziaria 2008, la base imponibile Irap delle imprese industriali e commerciali è data dalla differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi del conto economico.

il valore della produzione
di cui alla lettera A) del CE
i seguenti costi della produzione
di cui alla lettera B) del CE
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A5) Altri ricavi e proventi B6) Costi per materie prime, merci, ecc.
B7) Costi per servizi
B8) Costi per il godimento di beni di terzi
B10) lett. a) e b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e merci
B14) Oneri diversi di gestione

Viene, quindi, confermato per le imprese industriali e commerciali il cosiddetto metodo "analitico" di determinazione della base imponibile, partendo, quindi, dai valori contabili dei componenti positivi e negativi del valore della produzione che emerge dal bilancio.

La novità più importante è rappresentata dal fatto che la base imponibile non sarà più influenzata dalle variazioni fiscali previste ai fini delle imposte sui redditi.
E' stato infatti abrogato l'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, in base al quale "i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione…si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi".
Per effetto di tale abrogazione, si è determinata una separazione della base imponibile Irap da quella rilevante ai fini delle imposte sui redditi; nel calcolo della prima, infatti, assumeranno importanza i soli valori contabili presenti nel valore della produzione all'interno del bilancio, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria potrà comunque operare un'attività di accertamento finalizzata a verificare che siano rispettati, nella redazione del bilancio, "i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa".

A differenza di quanto avviene per le imprese industriali e commerciali, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (nonchè per quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir), sempre la Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo sistema di determinazione della base imponibile.
Dal periodo d'imposta 2008, tali soggetti determineranno il valore della produzione come differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi:

componenti positivi
- ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir
- ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a)
- ricavi da cessioni di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b)
- indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere (articolo 85, comma 1, lettera f)
- contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (articolo 85, comma 1, lettera g)
- la differenza tra le rimanenze finali e rimanenze iniziali dei beni e servizi di cui all'articolo 85, comma1, lettere a) e b) (articoli 92 e 93 del Tuir)
componenti negativi

- ammontare di costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi
- ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali
- canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali

 


Permangono, quindi, per imprenditori individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, le interferenze fiscali determinate dall'applicazione ai fini Irap delle disposizioni previste per la determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi.
Ciò in quanto in base al nuovo articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 "i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale".

I soggetti sopra indicati possono comunque "svincolarsi" dalla normativa prevista dal Tuir; il comma 2 dell'articolo 5-bis accorda, infatti, nell'ipotesi essi si trovino in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5, che attiene, come sopra specificato, alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

A prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile scelto, va comunque precisato che, per imprenditori individuali e società di persone, non sono deducibili:

  • i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
  • i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative
  • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente
  • gli utili spettanti agli associati in partecipazione
  • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto
  • l'Ici
  • le perdite su crediti (per le imprese industriali e commerciali e per le società di persone e imprese individuali).


 

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