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Per le imposte sulla raccolta di capitali la Spagna è ok

La Commissione Ue chiude  la procedura di infrazione apertasi per una presunta violazione della direttiva 69/335/Cee

L’ordinamento spagnolo prevede l’applicazione dell’Impuesta sobra Operaciones Societarias nella misura dell’1 per cento da corrispondere al Registro delle Imprese; i criteri per l’applicazione dell’imposta variano a seconda delle operazioni societarie poste in essere. Con il comunicato IP/07/1021 dello scorso 5 luglio, la Commissione Ue ha reso nota la chiusura della procedura di infrazione avviata nei confronti della Spagna in merito ad una presunta violazione della direttiva 69/335/Cee concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ed, in particolare, sull’imposta sui conferimenti.

La normativa spagnola
L’ordinamento spagnolo prevede l’applicazione dell’Impuesta sobra Operaciones Societarias nella misura dell’1 per cento, da corrispondere al Registro delle Imprese; i criteri per l’applicazione dell’imposta variano a seconda delle operazioni societarie poste in essere. In caso di versamenti in conto capitale l’imposta è dovuta sull’importo del capitale nominale, indipendentemente dal fatto che il capitale sia stato interamente versato. L’imposta deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data riportata nell’atto costitutivo, in caso di costituzione ex novo della società, o dalla data in cui è stato deliberato l’aumento di capitale.

Le differenze
In caso di costituzione di una Sociedad Limitada Nueva Empresa (Slne) il pagamento dell’imposta può essere deferito di un anno. L’imposta non è dovuta in caso di costituzione di una branch in Spagna se è dimostrato che la società madre è soggetta alla stessa imposta nel paese di residenza. In caso di passaggio riserve di utili o di altre riserve a capitale l’imposta è dovuta sul valore nominale di tali riserve. A seguito di operazioni di fusione l’imposta è dovuta sul capitale emesso più eventuali premi di emissione; in presenza di liquidazione della società l’imposta è calcolata sul valore degli assets e delle disponibilità finanziarie. In caso di trasferimento della sede o della direzione effettiva in Spagna, l’imposta è calcolata sul valore del patrimonio netto esistente al momento della delibera di trasferimento della sede; l’imposta non è comunque dovuta se già assolta nel paese di residenza della società.

La posizione della Commissione europea
La Commissione aveva ritenuto in un primo momento che la disciplina prevista dalla Spagna fosse contraria alle disposizioni contenute nella direttiva 69/335/CEE in quanto l’imposta non era calcolata sulla base del costo dei servizi resi. La direttiva 69/335/Cee, che ha disciplinato e armonizzato l’applicazione negli Stati Ue dell’imposta sui conferimenti, ha stabilito che le operazioni soggette all’applicazione dell’imposta sono tassabili unicamente nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui è posta in essere l’operazione (articolo 2 comma 1).

L’imposta sui conferimenti
Il successivo articolo 4 chiarisce che sono soggette all’imposta sui conferimenti le seguenti operazioni societarie: la costituzione di una società di capitali; la trasformazione di una società di capitali in una società, associazione o persona giuridica diversa da una società di capitali; l’aumento di capitale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura; l’aumento del patrimonio sociale della società mediante conferimento di beni di qualsiasi natura remunerato con diritti della stessa natura di quelli dei soci quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o l’attivo risultante dalla liquidazione della società; il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica la cui sede statutaria si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in tale Stato membro; il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in questo Stato membro; il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro; il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro.

L’ipotesi di presunta violazione
La Commissione nel comunicato IP/06/962 del 10 luglio 2006 aveva ritenuto che l’imposta applicata dalla Spagna violasse il disposto dell’articolo 10 della direttiva che stabilisce quanto segue: "Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma: per le operazioni previste all’articolo 4; per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4; per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica".

I chiarimenti sulle fees
Conseguentemente, la Commissione aveva richiesto alla Spagna di modificare la disciplina relativa all’applicazione dell’imposta sui conferimenti, pena il deferimento del caso alla Corte di Giustizia Ue. La Spagna ha tuttavia chiarito che le fees corrisposte al Registro delle Imprese non possono essere assimilate ad un’imposta in quanto le stesse non sono trasferite né allo Stato, né ad unità regionali o locali. Pertanto la Commissione con la nota del 5 luglio ha ritenuto di poter chiudere la procedura di infrazione a carico della Spagna.
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