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Attualità

Guida al modello Iva (8)

La compilazione dei quadri VJ e VH

Il quadro VJ
La principale novità del modello Iva/2004 è costituita dall'istituzione del quadro VJ - determinazione dell'imposta dovuta per particolari tipologie di operazioni - riservato all'esposizione delle operazioni per le quali l'imposta deve essere assolta dal cessionario (acquisti da soggetti non residenti, acquisti intracomunitari, acquisti di oro, argento puro e rottami, eccetera) o da particolari soggetti (soggetti che applicano i regimi cosiddetti monofase di cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972).

La normativa Iva, come è noto, prevede come criterio generale che l'imposta è dovuta dal soggetto che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi, rilevanti nel territorio dello Stato. Tale soggetto, pertanto, assume la qualifica di debitore dell'imposta.
Tuttavia, sempre nell'ambito della disciplina Iva, sono presenti diverse ipotesi in cui il debitore dell'imposta viene individuato nel soggetto destinatario della prestazione o dei beni oggetto della cessione. In questi casi, peraltro sempre più numerosi, si verifica, in sostanza, il trasferimento del debito d'imposta in capo al cessionario o committente, in luogo del soggetto che ha effettuato la cessione o la prestazione (cosiddetto reverse charge).

Al fine di provvedere al versamento dell'imposta dovuta, il cessionario è tenuto ad annotare la fattura relativa all'operazione che richiede l'adozione del meccanismo del reverse charge, nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi di cui agli articoli 23 o 24 del Dpr n. 633/1972.
La stessa fattura, ai fini della detrazione, deve essere annotata nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, dello stesso Dpr n. 633/1972.
La registrazione, sia tra le operazioni attive che tra gli acquisti, rende l'imposta sostanzialmente neutrale per i contribuenti che non hanno limitazioni della detrazione.

Il quadro VJ, che si compone di 12 righi, raggruppa tutte le operazioni per le quali, in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2003, è previsto l'assolvimento dell'imposta da parte del cessionario o committente.
Si evidenzia che l'ammontare delle operazioni esposte nel quadro in esame non concorre alla determinazione del volume d'affari del contribuente e, pertanto, le predette operazioni non devono essere indicate nel quadro VE. Le stesse operazioni, invece, trattandosi in ogni caso di acquisti, devono essere comprese nel quadro VF.

Per quanto riguarda il contenuto, il quadro VJ richiede, in sostanza, l'esposizione analitica delle operazioni evidenziate lo scorso anno nei righi VA4, VA5 e VA6 (acquisti da soggetti non residenti, estrazione di beni da depositi Iva, acquisti da San Marino e Città del Vaticano, acquisti di oro industriale e argento puro, acquisti intracomunitari, eccetera) fatta eccezione, ovviamente, per gli acquisti e le importazioni di rottami e altri materiali di recupero divenuti imponibili (con applicazione del metodo del reverse charge) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003, cioè dal 2 ottobre 2003.

Nel rigo VJ1 devono essere indicati gli acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, disciplinati dall'articolo 71 del Dpr n. 633/1972. In particolare, per quanto riguarda gli acquisti dalla Repubblica di San Marino, si evidenzia che devono essere esposti esclusivamente gli acquisti per i quali l'acquirente italiano si è avvalso della facoltà di acquistare senza addebito dell'imposta da parte dell'operatore sammarinese, secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993.

Il rigo VJ2 deve essere compilato indicando le operazioni di estrazione di beni da depositi Iva. L'articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993 ha istituito i cosiddetti depositi Iva, ovvero dei luoghi in cui i beni nazionali e comunitari possono essere introdotti in regime di sospensione d'imposta. L'imposta, infatti, deve essere applicata unicamente al momento di estrazione dei predetti beni dal deposito Iva e deve essere assolta dal soggetto che procede all'estrazione al fine di utilizzare o commercializzare in Italia i beni estratti.

Nel rigo VJ3 devono essere evidenziati tutti gli acquisti da soggetti non residenti, per i quali il contribuente ha provveduto a emettere un'autofattura, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del Dpr n. 633/1972. Si tratta, in particolare, degli acquisti che il contribuente italiano ha effettuato nel corso dell'anno d'imposta da un soggetto non residente, il quale, in Italia, non si avvale di un rappresentante fiscale né dell'istituto della identificazione diretta di cui all'articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972.

Il rigo VJ4 è riservato all'indicazione dei compensi che gli esercenti trasporto pubblico urbano e gli esercenti attività di autoparcheggio hanno corrisposto nell'anno oggetto della dichiarazione ai rivenditori dei biglietti, da loro autorizzati. L'articolo 74, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972, prevede, infatti, che l'imposta che proviene dalla vendita al pubblico dei documenti di viaggio o di sosta, effettuata da rivenditori autorizzati, deve essere assolta, unitamente a quella relativa alle provvigioni corrisposte ai predetti rivenditori autorizzati, dai soggetti che esercitano l'attività di trasporto o di autoparcheggio.

Anche nel rigo VJ5 è prevista l'esposizione di provvigioni corrisposte a intermediari. In particolare, nel rigo in esame devono essere indicate le provvigioni che le agenzie di viaggio e turismo, destinatarie del particolare regime disciplinato dall'articolo 74-ter del Dpr n. 633/1972, hanno corrisposto ai loro intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza.

Il rigo VJ6, richiede l'indicazione degli acquisti di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972, effettuati a decorrere dal 2 ottobre 2003. Da tale data, infatti, è entrato in vigore il decreto legge n. 269/2003, che ha introdotto la nuova disciplina Iva per il commercio dei predetti beni, prevedendo l'assoggettamento a imposta in luogo del regime di non imponibilità in precedenza previsto, con assolvimento della stessa da parte del cessionario.

Nel rigo VJ7, invece, devono essere indicati gli acquisti di oro industriale e argento puro effettuati nel territorio dello Stato e per i quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Dpr n. 633/1972, l'imposta deve essere assolta dal cessionario.

Il rigo VJ8 deve essere compilato dai soggetti che hanno acquistato oro da investimento divenuto imponibile a seguito dell'esercizio, da parte del cedente, dell'opzione per l'imponibilità di tale operazione, in luogo dell'ordinario regime di esenzione. Anche in questa ipotesi, l'articolo 17, comma 5, del Dpr n. 633/1972, prevede l'assolvimento dell'imposta a carico del cessionario.

Il rigo VJ9 è destinato all'indicazione di tutti gli acquisti intracomunitari effettuati nel corso dell'anno d'imposta. Devono essere indicati gli acquisti di prestazioni di servizi di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331/1993 e gli acquisti di beni, compresi gli acquisti di oro industriale, argento puro e gli acquisti imponibili di rottami e altri materiali di recupero.

I righi VJ10 e VJ11 sono riservati all'esposizione delle importazioni, rispettivamente, di rottami e altri materiali di recupero e di oro industriale e argento puro. In deroga ai criteri generali di riscossione dell'imposta in dogana, infatti, per le importazioni aventi a oggetto le predette tipologie di beni, dall'articolo 70, commi quinto e sesto, del Dpr n. 633/1972, è previsto che il pagamento dell'Iva deve essere effettuato mediante l'annotazione del documento doganale nel registro delle fatture emesse o di corrispettivi di cui agli articoli 23 o 24 dello stesso Dpr n. 633/1972. Si evidenzia che nel rigo VJ10 devono essere indicate, esclusivamente, le importazioni di rottami e altri materiali effettuate a decorrere dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del più volte citato decreto legge n. 269/2003.

Il rigo VJ12, infine, è previsto per l'indicazione del totale dell'Iva dovuta in relazione alle operazioni di cui ai righi precedenti. Tale importo deve essere riportato nel rigo VL2.

Il quadro VH
Il quadro VH - liquidazioni periodiche ovvero debiti e crediti trasferiti - è riservato all'indicazione dei crediti o dei debiti d'imposta risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione.
Il quadro in esame è uno dei cosiddetti quadri riepilogativi e, pertanto, deve essere compilato con riferimento a tutte le attività esercitate dal contribuente, anche se gestite con contabilità separata, e, in particolare, esclusivamente nel modulo n. 01 della dichiarazione.

Sono tenuti alla compilazione del quadro VH tutti i contribuenti Iva, compresi le società e gli enti che hanno aderito alla particolare procedura dell'Iva di gruppo prevista dall'articolo 73 del Dpr n. 633/1972, che devono indicare le risultanze delle proprie liquidazioni periodiche, poi trasferite all'ente o società controllante.
Gli unici soggetti che non devono compilare il quadro in esame, sono i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 2.582,28 e 20.658,28 euro (cosiddetti agricoltori semplificati), che ai sensi dell'articolo 34, comma 6, terzo periodo, del Dpr n. 633/1972, non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.

Il quadro VH si compone di 12 righi che corrispondono ai mesi dell'anno e, in ciascun rigo, sono presenti due campi che devono essere compilati alternativamente a seconda che dalla liquidazione relativa al periodo risulti un credito o un debito d'imposta.
Nell'ipotesi in cui risulti un debito, occorre anzitutto evidenziare che l'importo deve essere indicato al netto degli speciali crediti d'imposta che il contribuente ha utilizzato, nell'ambito della liquidazione stessa, al fine di ridurre o non versare l'importo dovuto.
Non deve essere indicato, invece, il saldo della liquidazione periodica inferiore 25,82 euro, in quanto tale importo, che non deve essere versato, costituisce un elemento da prendere in considerazione per determinare il debito o il credito del periodo di liquidazione successivo.

I contribuenti mensili devono compilare tutti i dodici righi presenti.
Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, occorre distinguere tra coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, del Dpr n. 542/1999 (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 309.874,10 ovvero 516.456,90 euro), hanno optato per la liquidazione e il versamento dell'Iva trimestralmente, e coloro che sono autorizzati a effettuare le liquidazioni trimestrali da particolari disposizioni normative (articolo 73, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972: somministrazione di acqua, gas, eccetera).
I contribuenti trimestrali su opzione, infatti, devono compilare esclusivamente i righi VH3, VH6 e VH9, non essendo tenuti a effettuare la liquidazione relativa all'ultimo trimestre dell'anno, che confluisce, di fatto, nel conguaglio annuale d'imposta da effettuare in sede di compilazione della dichiarazione annuale.
I contribuenti trimestrali per legge, invece, devono compilare anche il rigo VH12, indicando il risultato della liquidazione del quarto trimestre che, in ogni caso, sono tenuti a effettuare entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

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