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Attualità

Francobolli da collezione. Poco margine sullo scontrino

Esonero, invece, dall’emissione del documento fiscale per la cessione di libri vecchi e/o usati

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Con la risoluzione n. 73/E del 19 aprile, l’Agenzia delle entrate ha dato risposta a un interpello avanzato da un contribuente esercente l’attività (senza specifica attrezzatura e senza operare all’interno di mercati rionali) di commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati, non di antiquariato, di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli.

L’istante, adottante ai fini Iva il “regime del margine” in forma forfetaria, di cui al decreto legge 41/1995, chiedeva conferme circa la bontà della sua interpretazione in base alla quale, ex articolo 2 del Dpr 696/1996, sia la cessione di libri usati che quella di singoli francobolli da collezione e di collezioni di francobolli sarebbero esenti dall’obbligo di certificazione.
Infatti, ai sensi della lettera e) del citato articolo 2 del Dpr 696/1996, le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri, eccezion fatta per quelli di antiquariato, non sono soggette all’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale; stesso regime agevolativo è previsto, dalla successiva lettera bb) del medesimo articolo, per le cessioni, da parte di venditori ambulanti, di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature motorizzate, e, per quanto qui più interessa, per le cessioni comunque effettuate da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, a eccezione di quelli operanti nei mercati rionali.
A giudizio del contribuente, infatti, i francobolli da lui trattati sarebbero da considerare quali beni di modico valore, e ciò tanto nell’ipotesi di vendita di un singolo francobollo da collezione, quanto in quella di cessione di un’intera collezione dei medesimi, dovendosi, in tale ultimo caso, avere riguardo all’esiguo valore di ciascun francobollo componente la collezione, piuttosto che a quest’ultima considerata nel suo insieme.

La risposta dell’Agenzia
Il decreto legge 41/1995, recependo le indicazioni della direttiva n. 94/5/Ce del 14 febbraio 1994, ha dettato una completa e organica disciplina ai fini Iva del commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, introducendo un vero e proprio regime speciale (“regime del margine”), con la finalità di evitare fenomeni di plurima imposizione per quei beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad altro soggetto passivo di imposta per la successiva rivendita.
Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del Dl 41/95, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza (“margine”) tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. L’imposta è, quindi, determinata in misura eccentrica rispetto al metodo ordinario di calcolo dell’imposta a debito, di cui al decreto istitutivo dell’Iva.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo 36, la differenza, ovvero il margine, di cui al comma 1 è calcolato, per i soggetti che esercitano il commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante, in maniera forfetaria. Più nello specifico, per questi ultimi la differenza di cui al comma 1 è stabilita in una misura rispettivamente pari al:

  • 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile
  • 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante (la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato)
  • 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato
  • 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli, nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

Nonostante, però, tali peculiari criteri di determinazione dell’imposta dovuta, la disciplina di cui al Dl 41/1995 non prevede, ha precisato l’Agenzia delle entrate, alcuna esenzione particolare dall’obbligo di certificazione delle cessioni effettuate (articolo 38 del Dl 41/1995) e così, per rapportarci al caso di specie, ai contribuenti che determinano la differenza imponibile ai sensi del richiamato articolo 36, comma 5, è fatto obbligo di annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/1972 e, per quanto concerne gli acquisti dei beni destinati alla rivendita, è fatto obbligo di numerare e conservare la relativa documentazione (articolo 38, comma 3, Dl 41/1995).

Ai sensi, invece, del primo comma del medesimo articolo 38, nella fattura eventualmente emessa dai soggetti che applicano il “regime del margine”, l’ammontare dell’imposta non deve essere indicato separatamente dal corrispettivo complessivo, ma vi deve essere la chiara menzione che si tratta di operazione soggetta, appunto, al particolare regime di cui al Dl 41/1995, così come del resto già sottolineato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 177 del 1995.

Non previste, dunque, dal Dl 41/1995 particolari esenzioni dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, è l’articolo 2, lettera e), del Dpr 696/1996 (“Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi”), che, dettato proprio in tema di operazioni non soggette all’obbligo di certificazione, esonera dall’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri, eccezion fatta per quelli di antiquariato.
L’Amministrazione fiscale ha convenuto, quindi, con il contribuente circa il fatto che l’esonero in parola è validamente applicabile "anche quando la cessione ha per oggetto libri usati acquistati da privati, ed è eseguita da venditori ambulanti che applicano il regime del margine, fatta eccezione per i libri di antiquariato".

Risposta diametralmente opposta ha dato, invece, la risoluzione n. 73/2007 relativamente al commercio di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli.
Lo scontrino o la ricevuta fiscale devono essere obbligatoriamente rilasciati in ipotesi di vendita al minuto ambulante di singoli francobolli da collezione, nonché in ipotesi di vendita di intere collezioni degli stessi.
Infatti, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, che richiama tra l’altro in proposito le considerazioni svolte nella sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee n. 252 del 1984, a mente della quale sono da considerarsi oggetti da collezione tutti quegli oggetti che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione e che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli non possono essere considerati alla stregua di beni di “modico valore” e non rientrano pertanto nella disposizione esentiva di cui alla lettera bb) dell’articolo 2 del Dpr 696/1996.

Discorso diverso va, invece, fatto per i francobolli “normali” o “ordinari”, destinati alla spedizione postale, e che hanno quale loro unico valore il proprio valore facciale. In questo caso, può discorrersi di esiguo valore dell’oggetto e far rientrate i francobolli ordinari nel richiamato esonero dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Concludendo, le cessioni di francobolli da collezione e le cessioni di collezioni di francobolli sottostanno all’obbligo di certificazione e devono essere puntualmente documentate "con emissione di scontrino o ricevuta fiscale ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura senza separata esposizione dell'imposta e con l'indicazione che trattasi di beni soggetti al regime del margine di cui al d.l. n. 41 del 1995".

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