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Attualità

Esenti da Iva le prestazioni didattiche rese dalle Università telematiche

Chiarito anche che tasse e contributi versati dagli studenti sono detraibili negli stessi limiti previsti per le spese di iscrizione agli Atenei non statali

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Con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del regime di esenzione dall'Iva, previsto dall'articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633 del 26/10/1972, alle prestazioni didattiche rese da una Università telematica.

Con la risoluzione sull'e-learning del Consiglio dei ministri dell'istruzione dell'Unione europea del 13/7/2001, gli Stati membri sono stati incoraggiati a sperimentare nuovi metodi di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale, in particolare, attraverso l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione in Europa.
A tal fine, il legislatore italiano, con il comma 5 dell'articolo 26 della legge n. 289 del 27/12/2002, ha affidato al ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, l'incarico di adottare un decreto che individui i criteri e le procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Il decreto ministeriale 17 aprile 2003 ha regolamentato i corsi di studio a distanza, i requisiti per l'accreditamento degli anzidetti corsi di studio e, infine, le caratteristiche tecniche dei sistemi tecnologici utilizzati per organizzare i corsi.
In particolare, l'articolo 2 del decreto prevede che i suddetti corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle Università degli studi statali e non statali e dalle Università telematiche, che utilizzano le tecnologie informatiche in conformità alle prescrizioni tecniche individuate dallo stesso decreto.
Le istituzioni che assumono la denominazione di Università telematiche, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, possono essere promosse da soggetti pubblici e privati e sono abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'articolo 3 del decreto n. 509 del 3/11/1999 (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca).

In forza degli articoli 6 e 7 del citato decreto del 2003, le Università telematiche vengono istituite e riconosciute con provvedimento di accreditamento, adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Comitato di esperti, previo accertamento della sussistenza di una serie di requisiti, concernenti, tra l'altro, le tecnologie informatiche e di trasmissione a distanza che saranno adottate per la formazione e il monitoraggio degli studenti, l'offerta formativa e il generale funzionamento on line dell'Università.

In base al medesimo decreto, gli studenti iscritti all'Università telematica seguono i corsi on line e con la stessa modalità interagiscono con docenti, tutor e colleghi universitari, sostengono prove intermedie di apprendimento e dispongono, altresì, del materiale didattico, con l'unico obbligo di recarsi presso l'ateneo solo per il sostenimento degli esami, svolti in maniera tradizionale (frontale).
Le Università telematiche regolarmente istituite e riconosciute svolgono, pertanto, un'attività di formazione universitaria alternativa a quella tradizionale.

Con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio è stato chiarito che l'attività di formazione a distanza resa dall'Università telematica, essendo equiparata a ogni fine alla formazione universitaria tradizionale, beneficia del regime di esenzione dall'Iva, ai sensi del citato articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633 del 1972.
Nella fattispecie, esaminata con il documento di prassi in commento, l'Università telematica, al fine di fruire delle infrastrutture tecnologiche e servizi telematici (piattaforma didattica, materiale didattico in formato digitale, servizio segreteria studenti, monitoraggio formativo, servizi gestionali, eccetera) necessari per l'erogazione dell'attività di formazione a distanza, stipula uno specifico contratto con un soggetto terzo.
A tal riguardo, la risoluzione chiarisce che gli anzidetti servizi resi dal soggetto terzo all'Università, pur essendo strumentali all'attività di formazione universitaria, costituiscono prestazioni autonome e distinte da quelle didattiche e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della norma esentativa di cui al citato n. 20) dell'articolo 10, Dpr 633/72.

La risoluzione, infine, precisa che le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alle Università telematiche sono detraibili dall'Irpef nei limiti previsti per le spese di iscrizione alle Università non statali dall'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir, e secondo le modalità indicate con le circolari n. 11 del 1987 e n. 95 del 2000.
Con le predette pronunce, l'Amministrazione finanziaria ha precisato, in relazione alla detraibilità dall'Irpef del 19 per cento delle spese per l'iscrizione ai corsi di laurea delle Università libere, che l'equiparazione con le Università statali deve basarsi sull'identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso le Università private, rispetto ai corsi tenuti presso un'Università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l'Università libera, ovvero sita nella stessa regione.

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