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Attualità

Disponibile il modello per la disapplicazione dell'euroritenuta

L'istanza va presentata mediante raccomandata o con consegna diretta all'ufficio locale competente

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto scorso è stato pubblicato il provvedimento 25/07/2005 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stata data attuazione all'articolo 9 del Dlgs 18 aprile 2005, n. 84.
Con questo atto sono state stabilite le modalità operative da seguire per ottenere il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte, prevista dall'articolo 11 della direttiva 2003/48/Ce.
Tale direttiva è stata emanata con l'obiettivo di eliminare le distorsioni derivanti dalla differente tassazione degli interessi all'interno dell'Unione europea. Ciò soprattutto poiché molti risparmiatori, per evitare l'applicazione delle ritenute sugli interessi derivanti da depositi nel proprio Stato di residenza, erano soliti dirottare i risparmi presso alcuni Stati esteri, anche extra Ue, laddove tale tassazione non era praticata o era più mite.

Infatti, nell'articolo 1 della direttiva è stato previsto, quale obiettivo finale, quello di "permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro".
E' stato inoltre statuito che gli Stati membri adottino misure necessarie per assicurare l'attuazione della direttiva da parte degli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore.

A tal fine, la direttiva ha definito, agli articoli 2 e 4, i concetti di "beneficiario effettivo" e di "agente pagatore", prevedendo ai successivi articoli 8 e 9 due distinti obblighi informativi.
Il primo (articolo 8, rubricato "Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore") prevede che quando il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, quest'ultimo debba comunicare all'autorità competente del suo Stato di stabilimento:

  1. identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3
  2. propria denominazione e indirizzo
  3. numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi
  4. informazioni relative al pagamento di interessi.

Il secondo (articolo 9, rubricato "Scambio automatico d'informazioni") statuisce che l'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore debba, a sua volta, comunicare le informazioni, di cui al precedente articolo 8, all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Tuttavia, Austria, Belgio e Lussemburgo hanno ottenuto di poter derogare temporaneamente ai suddetti obblighi informativi, applicando, per un periodo transitorio (fissato dall'articolo 10), una ritenuta alla fonte (cosiddetta "euroritenuta") sugli interessi, fissata nella misura del 15 per cento nei primi tre anni, del 20 per cento per i tre anni seguenti e del 35 per cento successivamente.
Il 25 per cento del gettito derivante dall'applicazione delle ritenute citate verrà trattenuto dallo Stato impositore, mentre il rimanente 75 per cento sarà devoluto allo Stato di residenza del risparmiatore.

In virtù di specifici accordi intercorsi, la medesima deroga è stata estesa ad alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino e Monaco) e ad alcuni territori dipendenti e associati di taluni Stati membri (tra i quali, Isola di Man, Cayman, Aruba), il cui elenco dettagliato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005.

Poiché l'applicazione di questa ritenuta potrebbe portare a una duplicazione d'imposta, la direttiva comunitaria ha stabilito, all'articolo 13, che gli Stati interessati possono non applicare la ritenuta quando il beneficiario effettivo:

  1. autorizzi l'agente pagatore a comunicare le informazioni relative all'interesse erogato al proprio Stato di residenza
  2. presenti all'agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità del suo Stato di residenza fiscale.

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.
Tale decreto ha individuato i soggetti tenuti alle comunicazioni, i loro adempimenti, l'oggetto delle comunicazioni, nonché le modalità per la richiesta di disapplicazione della ritenuta alla fonte. In particolare, all'articolo 9 è stabilito che il beneficiario effettivo residente in Italia possa chiedere la disapplicazione agli Stati membri autorizzati a prelevare la ritenuta suddetta esibendo un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e avente validità triennale.

Il provvedimento direttoriale del 25 luglio scorso ha reso operativo l'articolo 9 del decreto 84/2005, mediante l'approvazione sia del modello di istanza che il risparmiatore deve indirizzare all'Agenzia delle Entrate per ottenere il certificato, sia il modello del certificato che la stessa Agenzia è tenuta a rilasciare entro due mesi dalla richiesta.
L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna diretta all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente. Tra l'altro, essa dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, comprovante che il soggetto istante:
a) è residente ai fini fiscali in Italia
b) è il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore.

La mancata sottoscrizione dell'istanza è sanabile se l'interessato provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio locale.

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