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Attualità

Disciplina degli scambi commerciali con San Marino - 5

Le cessioni a residenti nazionali da parte di operatori residenti in San Marino: le deroghe

Si è già detto della specularità tra le disposizioni che disciplinano le cessioni di beni realizzate da operatori sammarinesi nei confronti di residenti in Italia e quelle relative alle vendite da parte di operatori italiani a favore di residenti in San Marino. Pertanto, anche per i beni acquistati nella Repubblica di San Marino e destinati a essere introdotti in Italia, è necessario distinguere dagli acquisti effettuati da operatori nazionali, quelli realizzati da enti e associazioni e soggetti a essi assimilati, quelli realizzati tramite cataloghi per corrispondenza e simili da privati residenti in Italia e, infine, gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi (o considerati come nuovi) di fabbrica.

Gli acquisti da parte di enti, associazioni o soggetti a essi assimilati
Qualora dei beni siano acquistati presso operatori sammarinesi (che non addebitano l'imposta direttamente in fattura o non utilizzano il proprio rappresentante fiscale), da enti e da associazioni nazionali privi di soggettività Iva, il decreto ministeriale 24 dicembre 1993 stabilisce che tali operazioni assumano rilievo ai fini dell'imposta solo se il loro ammontare complessivo nell'anno solare precedente è uguale o superiore a 8.263,31 euro ovvero se tale ammontare è superato in corso d'anno.
Se ciò accade, gli enti, associazioni e altre organizzazioni assumono la qualità di soggetti d'imposta; in tal caso, l'acquisto è considerato rilevante ai fini impositivi ed essi devono versare l'Iva all'erario in base all'aliquota vigente per quel tipo di bene.
In questa ipotesi (ovvero in presenza di opzione per il pagamento dell'Iva), gli enti o le associazioni nazionali devono chiedere il numero di partita Iva all'ufficio Entrate competente, presentando apposita dichiarazione redatta su modello di inizio attività conforme a quanto previsto dall'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.

Ad ogni modo, è importante tenere presente che l'attribuzione della partita Iva non conferisce una soggettività Iva all'ente, ma questa è utilizzata unicamente per la materiale esazione dell'imposta, tanto è vero che gli enti non devono osservare tutti gli obblighi previsti per i soggetti Iva, ma si devono limitare a:
  1. integrare le fatture di acquisto pervenute, numerandole progressivamente e annotandole in un apposito registro (tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972) entro il mese successivo a quello in cui sono venute in possesso del soggetto acquirente
  2. presentare una dichiarazione entro ciascun mese e in duplice esemplare, utilizzando uno stampato conforme al modello Intra 12, allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1993. Il modello deve contenere gli estremi del versamento dell'imposta, da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 633/1972, mediante modello F24 presso il concessionario di riscossione o qualsiasi sportello di istituto di credito o ufficio postale nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Detta dichiarazione non deve essere presentata nell'ipotesi in cui nel mese precedente non siano stati registrati acquisti.

Tali disposizioni non riguardano invece, gli enti che esercitano un'attività commerciale e, quindi, sono già in possesso di una partita Iva.
Sul punto, si sottolinea che, per l'acquisto realizzato nell'ambito dell'attività d'impresa, valgono le stesse regole previste per gli operatori economici che hanno ricevuto una fattura senza addebito d'imposta.
L'imposta deve essere pertanto assolta tramite la cosiddetta doppia registrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/1972.

Quanto alla cosiddetta autofatturazione, l'articolo 16 del decreto ministeriale 24 dicembre 1993 stabilisce che è sufficiente la integrazione dell'esemplare della fattura "originale" inviata dal sammarinese (fattura su cui è stato apposto il visto dall'Ufficio tributario); pertanto, l'acquirente italiano dovrà limitarsi a indicare sul corpo della stessa l'imposta dovuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione in riferimento alle fatture di vendita e di acquisto.
È previsto infine che l'ente italiano debba dare comunicazione all'ufficio delle Entrate territorialmente competente dell'avvenuta annotazione nei registri di acquisto e vendite.

Per quel che attiene gli acquisti d'importo inferiore a 8.263,31 euro, gli enti e le associazioni mantengono ai fini dell'imposta la figura di consumatori finali e, in modo del tutto simile alle persone fisiche non esercenti un impresa o una professione, non devono versare all'erario l'Iva.
E' importante sottolineare come, indipendentemente dal fatto che gli enti non rimangano incisi da imposta, questi ultimi devono comunque osservare una precisa procedura che impone sostanzialmente due adempimenti:

  1. l'integrazione delle fatture di acquisto pervenute, che devono essere numerate progressivamente e annotate in un apposito registro (tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972) entro il mese successivo a quello in cui sono venute in possesso del soggetto acquirente
  2. la presentazione in duplice esemplare di uno stampato conforme al modello Intra 13 allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1993, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto, il quale deve contenere l'ammontare imponibile dell'operazione e quello complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in corso.

Da ultimo, si ricorda che gli enti in possesso di partita Iva, se realizzano acquisti nell'ambito della propria attività istituzionale, questi devono essere sempre assoggettati a imposta, poiché l'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 24 dicembre 1993 prevede che la franchigia di 8.263,31 euro, opera unicamente per gli enti, le associazioni e simili "non soggetti d'imposta".
Ad ogni modo, è comunque previsto in capo all'ente l'obbligo di:

  1. integrare le fatture di acquisto pervenute numerandole progressivamente e annotandole in un apposito registro (tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972) entro il mese successivo a quello in cui sono venute in possesso del soggetto acquirente
  2. presentare una dichiarazione entro ciascun mese e in duplice esemplare utilizzando uno stampato conforme al modello Intra 12, allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1993. Il modello deve contenere gli estremi del versamento dell'imposta, da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 633/1972, mediante modello F24 presso il concessionario di riscossione o qualsiasi sportello di istituto di credito o ufficio postale nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Detta dichiarazione non deve essere presentata nell'ipotesi in cui nel mese precedente non siano stati registrati acquisti.

Nel caso l'operatore sammarinese abbia adottato la procedura con addebito dell'Iva direttamente in fattura ovvero utilizzi nella transazione il proprio rappresentante fiscale in Italia, l'ente che ha effettuato l'acquisto, se in possesso di partita Iva, tratterà il documento ricevuto esattamente come se fosse una fattura emessa da un operatore italiano, mentre, se non in possesso di partita Iva, si limiterà a registrarla nella propria contabilità (cfr. articolo 12, comma secondo, decreto ministeriale 24 dicembre 1993).

Gli acquisti per corrispondenza tramite cataloghi e simili
Così come già visto per le vendite a privati sammarinesi tramite corrispondenza, cataloghi e simili, anche quelle a distanza da parte degli operatori economici sammarinesi nei confronti di privati residenti in Italia scontano l'Iva quando il loro volume - al netto delle vendite di mezzi di trasporto "nuovi" - è superiore a euro 27.889 nell'anno solare precedente ovvero è superato nell'anno solare in corso.
In simili ipotesi, l'operatore sammarinese è obbligato a nominare un rappresentante fiscale in Italia, così come previsto dall'articolo 17, secondo comma, del Dpr n 633/1972, salvo il caso in cui non vi abbia già provveduto optando per l'applicazione dell'imposta italiana su tutte le vendite a distanza, indipendentemente dal raggiungimento del limite sopra indicato.
Preme ribadire che la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia non impone all'operatore sammarinese di avvalersene per tutte le transazioni che realizza in Italia.

Gli acquisti di mezzi di trasporto
Per determinare la corretta applicazione dell'Iva in caso di acquisti di mezzi di trasporto da residenti sammarinesi, è necessario distinguere quelli nuovi o classificati come nuovi di fabbrica da quelli considerati usati.
I parametri per operare tale distinzione sono gli stessi già esaminati nei precedenti articoli che si ricorda sono "le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 KW, destinati al trasporto di persone o di cose, escluse le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali. I mezzi di trasporto sono considerati "nuovi" alla duplice condizione: che non abbiano navigato per oltre 100 ore o volato per oltre 40 ore, ovvero abbiano percorso oltre 6.000 chilometri, che la cessione sia effettuata dopo che dalla data di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti siano decorsi tre mesi per imbarcazioni o aeromobili, ovvero sei mesi per veicoli a motore".

Quando il mezzo di trasporto acquistato dal residente in Italia è nuovo o considerato come nuovo di fabbrica, l'Iva è sempre dovuta, applicando la percentuale prevista per quel mezzo sul prezzo di vendita.
Laddove il cedente e acquirente siano entrambi operatori economici, potrà essere utilizzato indifferentemente il sistema dell'Iva prepagata ovvero la procedura dell'autofatturazione e doppia registrazione, così come indicato dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993, al titolo II.
Qualora l'acquirente sia un privato, l'imposta deve essere necessariamente assolta effettuando, entro trenta giorni dall'acquisto e comunque prima dell'immatricolazione, il versamento tramite il modello F24 (codice tributo 6099), al concessionario della riscossione o una banca abilitata.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il mezzo di trasporto sia usato, l'Iva è dovuta soltanto quando il cedente sammarinese e l'acquirente italiano sono operatori economici, mentre in tutti gli altri casi l'operazione non è rilevante ai fini dell'imposta.

Da ultimo, è il caso di segnalare una procedura per consentire ai soggetti nazionali l'immediata immatricolazione di mezzi di trasporto nuovi acquistati presso rivenditori sammarinesi, che è stata concordata, tra le autorità della Repubblica di San Marino e l'Amministrazione finanziaria italiana.
Più precisamente, essa consiste nella presentazione all'ufficio competente all'immatricolazione di una dichiarazione dalla quale risulti l'acquisto nella Repubblica di San Marino con il sistema dell'Iva.

Sulla base di questo documento, è consentito il rilascio del permesso di circolazione definitivo subordinatamente alla presentazione all'ufficio della Motorizzazione civile, direttamente o tramite agenzia, di copia della fattura di vendita recante i timbri e le annotazioni dell'ufficio Iva di Pesaro.
Per maggiori dettagli su questo procedimento, si segnala la risoluzione del 22 febbraio 1994 n. VII-15-576, con la quale il ministero delle Finanze, ha chiesto il parere di conformità alla direzione generale della Motorizzazione civile.

MEZZO DI
TRASPORTO
ACQUIRENTE
ITALIANO
REGIME
IVA
Nuovo o come
nuovo di fabbrica
Qualsiasi soggetto Operazione soggetta a Iva (1)
Usato Operatore economico Operazione soggetta a Iva -
se il cedente sammarinese è un operatore
Operazione non soggetta a Iva -
se il cedente sammarinese è un privato
Privato Operazione fuori campo Iva

1. Nel caso l'acquirente sia un privato e il cedente sammarinese abbia emesso la fattura senza addebito di Iva, l'imposta deve essere assolta ugualmente dall'acquirente mediante versamento del tributo calcolato sul prezzo di vendita presso il concessionario o istituto di credito con il modello F24




5 - fine. Le precedenti puntate sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."

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