Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Diritti d'autore e applicazione dell'imposta

L'esclusione riguarda i "diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno"

_30.gif

Il Dpr 633/72, decreto istitutivo dell'Iva, individua come requisito oggettivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Il comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto considera "prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo", tra l'altro, "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili...". Tuttavia, il successivo comma 4, lettera a), stabilisce che non sono da considerarsi prestazioni di servizi "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale".

In pratica, la lettera a) del comma 4 esclude dal campo di applicazione dell'imposta le operazioni connesse al diritto d'autore se effettuate dal medesimo, dai suoi eredi o dagli eventuali legatari (soggetti subentrati nello specifico rapporto patrimoniale in precedenza in capo al de cuius). L'esclusione non si applica ai disegni e alle opere dell'architettura, nonché alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora. In ogni caso, l'esclusione non è applicabile allorché le opere siano utilizzate da imprese per finalità di pubblicità commerciale.

Relativamente a tale esclusione, la risoluzione 94 del 30/4/1997 ha precisato come essa debba intendersi riferita ai "diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno", facendosi peraltro riferimento a quanto espressamente indicato nell'articolo 2 della legge 633/1941, dove si individuano le opere protette dal diritto d'autore. In base a ciò, non godono della esclusione, per esempio, le cessioni di "semplici immagini fotografiche", a differenza dalle "opere fotografiche", individuate nel numero 7 dell'articolo 2 della legge 633/1941 ("La logica dell'esclusione da IVA dei diritti d'autore di cui all'art. 3, quarto comma cennato, va rinvenuta, come rilevato nella Relazione governativa allo schema di decreto che ha introdotto detta disciplina, nella estrema incertezza nell'individuare nel campo delle opere dell'ingegno l'esercizio concreto di una attività professionale riaffermando invece la piena imponibilità quando può ragionevolmente presumersi che la suddetta difficoltà non sussista, come appunto per i diritti di autore sulle opere di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonché per i diritti d'autore relativi ad opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale", risoluzione 94/1997).

Va, altresì, ricordato che la risoluzione 362751 del 7/9/1979 aveva già considerato non imponibili anche i compensi spettanti agli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica, quando vengono inserite nella colonna sonora dell'opera cinematografica.
Questo perché, anche in questo caso, può ravvisarsi quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 3 del Dpr 633/72, "in quanto la legittimazione alla pubblica esecuzione della musica inserita nella pellicola non origina da uno specifico atto di cessione o concessione del diritto, ma dalla implicita autorizzazione data dal suo autore attraverso la incorporazione del commento musicale nell'opera cinematografica" (risoluzione 381805/1980).

La lettera e) del medesimo comma 4, inoltre, esclude dal campo di applicazione dell'imposta le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, "comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi". Tale esclusione non si applica alle prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore connessi a disegni e opere dell'architettura, nonché alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora.
In relazione a questa specifica esclusione va ricordato come gli articoli 171-bis e ter della legge 633/41 stabiliscano una particolare protezione per i prodotti informatici e audiovisivi. Inoltre, l'articolo 181 assegna alla Siae il compito di apporre un apposito contrassegno sui prodotti in questione, quale "segno distintivo di opera dell'ingegno". A fronte di questa prestazione viene riconosciuto alla Siae un rimborso forfetario, per le spese sostenute.
Ciò premesso, la risoluzione 381 del 5/12/2002 ha riconosciuto che la Siae "svolge un'attività, analiticamente disciplinata dalle norme innanzi richiamate, tendente a tutelare ed a proteggere da eventuali illecite riproduzioni i supporti che contengono opere o parti di opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 633 del 1941 (opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, nonché i programmi per elaboratore come opere letterarie e le banche di dati che costituiscono una creazione intellettuale dell'autore)". Pertanto, l'attività della Siae costituisce "a tutti gli effetti un'attività avente quale finalità principale la tutela e la protezione delle opere dell'ingegno. Conseguentemente, il predetto servizio effettuato dalla SIAE si configura alla stregua di un'operazione rientrante tra quelle previste dal suddetto articolo 3, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e più specificamente tra "le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore". Ovviamente, l'esclusione dal tributo risulta limitata all'attività di apposizione del contrassegno, ai fini della tutela dei diritti d'autore, sui supporti contenenti opere o programmi, espressamente indicati dal comma 1 del citato articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941".

Ricordiamo, sempre in relazione alla esclusione indicata nella lettera e), che le risoluzioni 362751 del 7/6/79 e 381805 del 19/5/1980 avevano già escluso l'imponibilità dei proventi connessi alla riscossione dei diritti d'autore.

Va quindi sottolineato come il campo di applicazione della normativa riportata è quello dettato dalla citata legge 633/1941, e successive integrazioni. Tale disposizione, infatti, detta le norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
L'articolo 1 definisce il "diritto d'autore" come protezione delle opere "dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
Si sottolinea, quindi, come affinché l'opera possa rientrare nella tutela del predetto diritto d'autore debba assumere il carattere di "creazione", cioè di diversificazione rispetto al patrimonio preesistente.

In tal senso, la risoluzione 143 del 19/6/1997 ha specificato la distinzione esistente tra il "diritto di esecuzione" e il diritto d'autore in senso stretto.
Il primo, infatti, comunque avente qualche connotazione di creatività e originalità e peraltro anch'esso tutelato, rappresenta tuttavia "la divulgazione dell'opera di ingegno di altri".
La risoluzione sottolinea, inoltre, con riferimento alle ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'Iva e sopra riportate, come quest'ultime rappresentino "una disposizione avente contenuto derogatorio, come tale da intendere disciplinante una fattispecie delimitata sia sotto l'aspetto soggettivo, in quanto è riferita a contratti stipulati dai soli autori, che sotto quello oggettivo, in quanto esclude i contratti aventi ad oggetto alcuni diritti d'autore", pertanto "non è suscettibile di interpretazione estensiva nel senso che possa ricomprendere fattispecie non espressamente contemplate. Ne consegue che i diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti agli artista interpreti ed esecutori, pur risultando, a seguito della recente evoluzione normativa, più vicini sul piano sostanziale al diritto d'autore, in assenza di una esplicita previsione normativa, non possono essere equiparati sotto il profilo fiscale al diritto d'autore. Le prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori rientrano, pertanto, nella generale previsione di imponibilità all'IVA, sostanziandosi, essenzialmente, in obbligazioni di permettere ad altri la utilizzazione o la riproduzione della propria esecuzione".

Viceversa, la risoluzione 126 del 14/12/1993 ha riconosciuto il carattere "creativo" alle prestazioni effettuate dai dialoghisti-adattatori cinetelevisivi.
A tale proposito, va premesso che l'articolo 4 della legge 633/41 considera come opere protette dal diritto d'autore anche "le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale".
Nella fattispecie costituita dall'attività di dialoghista-adattatore si "presuppone una accurata analisi dei dati raccolti sull'epoca e sull'ambiente in cui si svolge l'azione, nonché una ricerca di stile per meglio rendere lo spirito dell'opera, e si sostanzia in una più complessa attività di adattamento, riduzione, variazione ed elaborazione del testo originale; ciò al fine di rendere i dialoghi sia tecnicamente adatti al necessario sincronismo ritmico e labiale, sia intellegibili alla realtà sociale del pubblico cui sono destinati. Di conseguenza l'opera dell'adattatore dialoghista non si esplicita in un'attività di traduzione del testo, che può essere conferita anche a terzi, bensì in un complesso di prestazioni qualificate come innanzi specificato".
Pertanto, anche in considerazione di quanto definito dall'articolo 4 precedentemente riportato, la risoluzione ritiene che sussistano "i presupposti per considerare l'attività summenzionata quale opera dell'ingegno, con conseguente riconoscimento della protezione giuridica del relativo diritto d'autore. Infatti la descritta attività, pur basandosi indubbiamente su un'opera originaria, produce un servizio nel quale è evidente l'apporto creativo dell'autore. In particolare, l'apporto è individuabile nel contributo personale che l'adattatore dialoghista mette a disposizione dell'opera cinetelevisiva, traducendosi, in ultima analisi, in un risultato rappresentativo diverso, realizzando, quale prodotto finale, la trasposizione nella nuova lingua delle medesime situazioni e sensazioni che la suddetta opera sussista nella lingua originaria".

Tale assunto è stato ulteriormente ribadito dalla risoluzione 14 del 3/12/1994, laddove si afferma che "nel senso che l'esclusione dalla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di cui trattasi opera nei soli casi in cui l'opera derivata di carattere creativo ha, come tale, una propria originalità espressiva caratterizzante la personalità dell'autore, fruente del diritto di tutela ai sensi della richiamata legge n. 633 del 1941".
Si può, pertanto, concludere che l'attività di adattatore dialoghista può rientrare nell'ipotesi di esclusione prevista dal comma 4 dell'articolo 3 del Dpr 633/72.

La legge 633/1941 fissa inoltre anche la protezione delle cosiddette opere collettive (articolo 3), intese come "riunione di opere o di parte di opere, che hanno carattere di creazione autonoma", stabilendo che "è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa" (articolo 7). Tuttavia, "se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori" (articolo 10).
In tal senso, la risoluzione 240943 del 5/1/1984 ha riconosciuto il carattere di "opera collettiva" a un rapporto di fattibilità tecnica avente a base conoscenze di geofisica, chimica, ingegneria, geosismica, eccetera.
In questa fattispecie, infatti, il rapporto di fattibilità costituisce "effettivamente un'opera collettiva dell'ingegno in quanto risultato di numerosi e complessi studi e ricerche svolti da più autori, e che autore dell'opera collettiva sia da considerare, in applicazione del disposto del citato art. 7, la società ... che ha provveduto, secondo quanto dichiarato dall'istante, a indirizzare, coordinare e riunire in un'unica opera gli studi specifici compiuti da numerosi specialisti".

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/diritti-dautore-e-applicazione-dellimposta