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Attualità

Dichiarazione Iva. Approvati i modelli per il 2008 (2)

Le novità dei quadri VE, VF, VJ e VH

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Proseguendo nell'esame delle novità contenute nei modelli di dichiarazione Iva/2008, emerge che quest'anno non è più previsto il quadro VB - contribuenti minimi -. Il regime forfetario disciplinato dall'articolo 3, commi da 171 a 176 della legge 662/1996, infatti, è stato abrogato, a partire dall'anno d'imposta 2007, dall'articolo 5 del Dl 203/2005 e, di conseguenza, il modello di dichiarazione non prevede più il quadro che, negli anni scorsi, era riservato alla determinazione dell'imposta in via forfetaria da parte dei contribuenti che si avvalevano del regime.

Quadro VE
Analizzando la sezione 3 del quadro destinato all'indicazione delle operazioni attive effettuate dal contribuente, ci si rende conto come quest'anno sia richiesta, nel modello di dichiarazione, una nuova modalità di esposizione delle operazioni, ormai sempre più numerose, per le quali la disciplina Iva, in deroga ai principi generali, prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario in luogo del cedente.
È stato previsto, infatti, un nuovo rigo VE34, costituito da cinque campi e denominato "operazioni con applicazione del reverse charge", nell'ambito del quale trovano, appunto, collocazione le diverse tipologie di operazioni attualmente previste.

Si tratta, in particolare:

  • delle cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, del Dpr 633/1972, da indicare nel campo 2
  • delle cessioni di oro da investimento imponibile per opzione, di oro industriale e di argento puro, di cui all'articolo 17, comma 5, del Dpr 633/1972, da indicare nel campo 3
  • delle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, da indicare nel campo 4
  • delle cessioni di fabbricati strumentali imponibili a seguito di opzione, di cui all'articolo 10, n. 8-ter, lettera d), del Dpr 633/1972, da indicare nel campo 5.

L'ammontare totale delle operazioni, indicate distintamente nei predetti campi, deve essere evidenziato nel campo 1.

Nel nuovo rigo VE34 sono sostanzialmente confluite le operazioni che, nella precedente dichiarazione, dovevano essere esposte nei righi VE34 e VE35, con l'unica eccezione delle cessioni di fabbricati strumentali imponibili per opzione, per le quali l'applicazione del reverse charge è stata introdotta a decorrere dal 1° ottobre 2007. Ne consegue che i righi successivi sono stati rinumerati.



Quadro VF
L'unica modifica introdotta nell'ambito del quadro, dove è prevista l'esposizione degli acquisti effettuati dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta, consiste nell'istituzione di un rigo apposito, rigo VF16, per l'indicazione degli acquisti da soggetti che hanno applicato, nel 2007, il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del Dpr 633/1972. Conseguentemente, i righi successivi sono stati rinumerati.



Quadro VJ
Il quadro istituito, di recente, per consentire una dettagliata evidenziazione delle operazioni con applicazione del reverse charge da parte dell'acquirente, modalità di assolvimento dell'imposta sempre più utilizzata dal legislatore nell'ambito della disciplina Iva, anche quest'anno è stato implementato con la previsione di un nuovo rigo.
Si tratta del rigo VJ14 da utilizzare per l'indicazione degli acquisti di fabbricati strumentali imponibili a seguito di opzione, di cui all'articolo 10, n. 8-ter, lettera d), del Dpr 633/1972. Pertanto, il rigo relativo al totale imposta è stato rinumerato in VJ15.
È importante evidenziare che l'ammontare delle predette operazioni, analogamente alle altre esposte nel quadro in esame, non concorre alla determinazione del volume d'affari del contribuente e, pertanto, non deve confluire nel quadro VE. Le stesse operazioni, invece, trattandosi in ogni caso di acquisti, devono essere comprese nel quadro VF.



Quadro VH
Un'importante novità del modello di dichiarazione Iva/2008 è contenuta nel quadro VH, storicamente riservato all'indicazione delle liquidazioni periodiche effettuate dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.
Qui è stata introdotta la nuova sezione 2, al fine di consentire l'esposizione dei versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del "modello F24 - Iva immatricolazione auto UE", approvato dal provvedimento del 25 ottobre 2007.
A decorrere dal 3 dicembre 2007, infatti, sono state rese operative le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 262/2006, che prevedono specifiche modalità di versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Considerato che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente al mese di dicembre, la nuova sezione 2 del quadro VH, quest'anno, è costituita da un solo rigo.



2 - continua

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