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Attualità

Definizione agevolata delle liti:
semaforo verde per le domande

Attivato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il servizio web che consente di chiudere con una somma ridotta la propria vertenza con il Fisco. Termine ultimo di presentazione: 31 maggio 2019

freccia verde

Sin dalla pubblicazione del decreto legge 119/2018 contribuenti e difensori hanno potuto cominciare a prendere confidenza con la diversificata scontistica prevista dall’articolo 6, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, cimentandosi nei relativi calcoli per valutare la convenienza ad aderire a tale specifica declinazione della “pace fiscale”.
Si tratta di una delle disposizioni che hanno subito maggiori modifiche a opera della legge di conversione 136/2018.
 
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 18 febbraio 2019, n. 39209, sono state definite le modalità di attuazione del predetto articolo 6 (vedi “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda”).
È stato, quindi, possibile completare la realizzazione del servizio web che consente da oggi, a tutti coloro che entro il 24 ottobre 2018 hanno instaurato una controversia tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, avente a oggetto un atto impositivo, la trasmissione della domanda di definizione agevolata, purché alla data di presentazione della stessa il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 31 maggio 2019, c’è, infatti, la possibilità di versare gli importi dovuti, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro, e presentare la relativa domanda di definizione della controversia.
 
Il comma 1 dell’articolo 6 subordina la definizione alla presentazione di un’apposita domanda da redigere compilando il modello conforme a quello approvato con il citato provvedimento, emesso in attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 dello stesso articolo.
A tal fine, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda per ciascun atto impugnato, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. L’interessato effettua la trasmissione, oltre che direttamente, incaricando un intermediario oppure recandosi presso uno degli uffici territoriali di una qualunque direzione provinciale dell’Agenzia.
 
Il servizio web mediante il quale è possibile compilare e trasmettere gratuitamente la domanda di definizione è fruibile dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it. Una volta inserite le proprie credenziali per accedere a uno di tali servizi telematici, è disponibile alla sezione “Servizi à Richiedere” la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, DL 119/2018”, che permette di accedere direttamente alle relative funzionalità online.
In prima battuta va inserito il codice fiscale del richiedente, dopodiché si presenta un pannello in cui sono riportate le stesse sezioni del modello di domanda allegato al predetto provvedimento.
I primi campi da compilare sono il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del richiedente e l’eventuale presenza del soggetto che presenta la domanda per altri.
Successivamente è necessario optare tra la modalità di definizione ordinaria prevista dall’articolo 6 e quella per la definizione alle speciali condizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, Dl 119/2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni. Nella casella correlata alla scelta effettuata va indicato il codice, tra quelli previsti nelle istruzioni per la compilazione, corrispondente allo stato della propria controversia. A ciascun codice è associato il rispettivo abbuono di legge.
Occorre, quindi, indicare il periodo d’imposta o anno di registrazione, la data di notifica del ricorso in primo grado, l’organo giurisdizionale e la relativa sede, il tipo e il numero dell’atto impugnato. Sono ovviamente esclusi avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento di tipo non impositivo, in quanto non definibili.
Deve essere, inoltre, indicato il valore della controversia, necessariamente in misura maggiore di zero, ciò anche in relazione alla rettifica delle perdite e posto che non sono definibili le controversie di valore indeterminabile, come, ad esempio, quelle che attengono al classamento degli immobili.
 
In un’apposita sottosezione riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni e che optano per la definizione in base all’articolo 7, vanno compilati, purché attinenti alla propria controversia, i campi relativi all’ammontare delle imposte Ires e/o Irap contestate, e al valore delle sanzioni (a prescindere che siano o meno collegate a tributi) e degli interessi contestati.
Nella sottosezione deputata alla determinazione del debito vanno riportati l’importo lordo dovuto, quanto versato in pendenza di giudizio, con specificazione dell’eventuale parte pagata entro il 7 dicembre 2018, nell’ambito della cosiddetta “rottamazione-bis” (articolo 3, comma 21, Dl 119/2018), l’ammontare netto dovuto e il numero delle rate.
 
È opportuno indicare, nei rispettivi campi, anche il numero di registro generale, l’importo versato per la definizione e la data di versamento.
I campi obbligatori per la compilazione sono contrassegnati da un asterisco.
È possibile inviare una domanda sostitutiva barrando il relativo campo. In tal caso, è necessario indicare il numero di protocollo di quella trasmessa precedentemente, che si intende rimpiazzare.
 
Circa le modalità di versamento, si rinvia alla risoluzione 29/2019, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il pagamento, tramite modello F24, delle somme dovute per definire la lite, rimanendo, tuttavia, esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (vedi “Sette codici tributo per far pace con il Fisco e chiudere le liti”).
 
I contribuenti interessati alla definizione e abilitati ai servizi Fisconline e Entratel, una volta autenticatisi, trovano nei messaggi personalizzati un avviso sull’opportunità di definire la controversia. Tale informazione, seppur sufficientemente attendibile, va comunque verificata, non essendo possibile individuare con certezza in modo automatizzato la definibilità della controversia.
 
Tutto il materiale informativo, compresa la normativa e la prassi, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate seguendo, all’interno delle aree dedicate a ciascuna tipologia di utente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e p.a.), il percorso “Accertamenti e regolarizzazioni > Definizione agevolata delle controversie tributarie”.

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