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Attualità

Deduzioni “auto” revisionate

Ammortizzabile il 25 per cento del costo, in luogo del vecchio 50, per i professionisti Per le imprese, tra le novità, non più riconosciuto il costo delle auto non strumentali

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Rilevanti novità fiscali, in materia di autoveicoli, sono state introdotte dal decreto legge n. 262 del 3 ottobre, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 230.
L’articolo 7, comma 25, del provvedimento modifica, infatti, l’articolo 164 del Tuir, quello riguardante i limiti di deduzione delle spese relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
L’innovazione interviene esclusivamente sul comma 1 dell’articolo, introducendo una riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali o utilizzate nell’esercizio della professione.

Lavoratori autonomi
Nel caso dei soggetti esercitanti arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, limitatamente a un solo veicolo, sarà ammessa nella misura del 25 per cento e non più del 50 per cento (salvo, ovviamente, modiche in sede di conversione del decreto).
Restano invariati i limiti massimi su cui poter applicare la percentuale di deducibilità:

  • 18.075,99 euro per le autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs 285/1992
  • 4.131,66 euro per i motocicli
  • 2065,83 euro per i ciclomotori.

Pertanto, un’auto che costi 40mila euro, potrà essere ammortizzata complessivamente dal professionista solo nella misura massima del 25 per cento di 18.075,99 euro, ovvero 4.519 euro.
Se l’ attività è svolta in forma associata o da società semplici, i limiti sopra menzionati sono riferiti a ciascun socio o associato.

Imprese
Per quanto riguarda le imprese, le novità introdotte sono di due tipi.

Veicoli concessi per uso promiscuo
Per i costi delle auto concesse, per la maggior parte dell’anno, al dipendente dell’azienda, ovvero per quelli relativi all’attribuzione allo stesso di un veicolo da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, viene eliminata la possibilità della deducibilità piena.
Tale novità viene introdotta attraverso l’inserimento al comma 1, primo periodo, dell’articolo 164 del Tuir, della lettera b-bis, in base alla quale l’importo deducibile, dal reddito d’impresa, per tale tipologia di veicoli, è pari a quello che costituisce reddito per il dipendente.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Dpr n. 917/86, la possibilità di utilizzare un veicolo dell’azienda, per la maggior parte dell’anno, anche ai fini personali, costituisce per il dipendente un compenso in natura, tassabile con un apposito criterio di valutazione “convenzionale”. Si assume, pertanto, o meglio si assumeva, in quanto il decreto legge è intervenuto anche su quest’articolo del Tuir, il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno, e la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto di quanto già trattenuto al dipendente.

Come detto, il decreto legge n. 262/2006 ha modificato la percentuale utilizzata per la tassazione in capo al dipendente, elevandola dal 30 al 50 per cento (ovvero 7.500 chilometri moltiplicati per la tariffa chilometrica Aci).

Altre autoveicoli
La seconda novità, riguardante sempre le imprese, attiene alle autovetture e autocaravan di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 285/292, lettere a) e m), che perdono completamente il diritto alla deducibilità del costo d’acquisto, precedentemente pari al 50 per cento.
Perderanno, così, qualsiasi tipo di deducibilità dal reddito d’impresa, per esempio, i costi delle auto dell’amministratore, quelle di rappresentanza e tutti quelle autovetture utilizzate per fini pubblicitari. A compensare questa riduzione, vale ricordare, gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte di giustizia, in tema di detraibilità dell’Iva sugli acquisti d’auto.

Agenti e rappresentanti di commercio e autovetture esclusivamente strumentali
Nessuna modifica, invece, riguarda i rappresentanti e agenti commercio, che mantengono una deducibilità dei costi per l’acquisto dei veicoli da loro utilizzati nella misura dell’80 per cento, e le seguenti altre tipologie di automezzi posseduti dalle imprese:

  • autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del Codice della strada, destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, individuabili come quei veicoli senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata (esempio le autovetture per le imprese che esercitano attività di noleggio delle stesse)
  • autoveicoli adibiti a uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione).

Decorrenza degli effetti delle novità
Le novità hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non sarà necessario ricalcolare i versamenti d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativi al 2006.

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