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Attualità

Credito Iva trimestrale: ultim’ora
per il rimborso o la compensazione

La presentazione dell’istanza ha carattere irrevocabile: una volta trasmessa la domanda, non è possibile tornare indietro, cioè cambiare idea e revocare la scelta

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I contribuenti Iva che nella prima liquidazione periodica dell’anno, relativa al periodo gennaio/marzo 2014, hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso della somma o utilizzare la stessa in compensazione, devono presentare telematicamente, entro il 30 aprile, il modello TR, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni. La trasmissione può essere effettuata dal diretto interessato o da un intermediario abilitato.
 
L’opportunità non è prerogativa della totalità dei contribuenti Iva, ma esclusivamente di quelli in possesso di determinati requisiti elencati nell’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), e) e d) del Dpr 633/1972, a cui rimanda la disposizione dello stesso decreto che, a determinate condizioni, apre la strada alla restituzione infrannuale del maggior tributo versato (articolo 38-bis, comma 2).
 
In sostanza, possono chiedere il rimborso in questione i contribuenti:
  • che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni compiute nello stesso periodo
  • che hanno acquistato e/o importato, nel trimestre, beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • che realizzano, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti Iva non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, limitatamente a prestazioni:
    • di lavorazione relative a beni mobili materiali
    • di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • di servizi relative a operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o riguardanti beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità europea (articolo 19, comma 3, lettera a-bis)
  • non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972) o tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
La via alternativa
L’operatore in possesso di uno di questi requisiti può, pertanto, ottenere la restituzione del credito Iva, maturato nel primo trimestre 2014, o utilizzarlo in compensazione orizzontale mediante modello F24, nel rispetto del nuovo limite di 700mila euro (prima l’asticella si fermava a 516.456,90 euro) e indicando il codice tributo 6036 che identifica il primo trimestre.
Chi sceglie la seconda modalità deve tener conto del fatto che, in base a quanto disposto dall’articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento della soglia di 5mila euro annui (riferita al totale dei crediti trimestrali maturati nell’anno) comporta l’obbligo di utilizzare tali crediti soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), non anche quelli home-banking o remote banking messi a disposizione da istituti finanziari e Poste italiane.
Sempre in tema di compensazione, occhio: il contribuente che ha debiti di importo superiore a 1.500 euro su ruoli definitivi, scaduti e non pagati, non può accedervi.
 
Rimborso “garantito”
Così come previsto per i rimborsi Iva annuali, anche quelli trimestrali devono essere “garantiti” e solo a determinate condizioni godono di esoneri e franchigie.
In particolare, l’articolo 38-bis, al settimo comma, propone un dettagliato elenco di contribuenti “virtuosi”, cioè affidabili, esclusi dalla produzione di garanzia.
Questa è però inevitabile quando l’ammontare del rimborso va oltre il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta.
 
Rimborso sprint
Tra gli operatori legittimati a chiedere la restituzione del credito Iva trimestrale ce ne sono alcuni che possono ottenerla in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. Sono i contribuenti che:
  • hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (codice “1”)
  • svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1, cioè di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice “2”)
  • esercitano le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0, cioè producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice “3”)
  • svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0, cioè producono alluminio e semilavorati (codice “4”).
I codici vanno indicati nel frontespizio del modello TR.
Per accedere al rimborso prioritario, gli interessati devono:
  • barrare la casella “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”
  • indicare il presupposto “aliquota media”
  • esercitare l’attività da almeno tre anni
  • avere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3mila euro
  • possedere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Il lato vincolante della richiesta e dei termini
Una volta presentata la domanda di rimborso infrannuale, il contribuente non può più cambiare idea, cioè gli è preclusa la possibilità di revocare la scelta per preferire altre modalità di esercizio del credito.
Il termine di presentazione, in questo caso il 30 aprile, è tassativo; l’Agenzia non prende in considerazione le istanze trasmesse dopo la scadenza. È possibile, invece, correggere eventuali errori o omissioni nella compilazione del modello, inviando una nuova istanza, ma sempre prima dello scadere del termine.
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