L’opportunità non è prerogativa della totalità dei contribuenti Iva, ma esclusivamente di quelli in possesso di determinati requisiti elencati nell’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), e) e d) del Dpr 633/1972, a cui rimanda la disposizione dello stesso decreto che, a determinate condizioni, apre la strada alla restituzione infrannuale del maggior tributo versato (articolo 38-bis, comma 2).
In sostanza, possono chiedere il rimborso in questione i contribuenti:
- che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni compiute nello stesso periodo
- che hanno acquistato e/o importato, nel trimestre, beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- che realizzano, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti Iva non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, limitatamente a prestazioni:
- di lavorazione relative a beni mobili materiali
- di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione
- di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
- di servizi relative a operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o riguardanti beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità europea (articolo 19, comma 3, lettera a-bis)
- non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972) o tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
L’operatore in possesso di uno di questi requisiti può, pertanto, ottenere la restituzione del credito Iva, maturato nel primo trimestre 2014, o utilizzarlo in compensazione orizzontale mediante modello F24, nel rispetto del nuovo limite di 700mila euro (prima l’asticella si fermava a 516.456,90 euro) e indicando il codice tributo 6036 che identifica il primo trimestre.
Chi sceglie la seconda modalità deve tener conto del fatto che, in base a quanto disposto dall’articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento della soglia di 5mila euro annui (riferita al totale dei crediti trimestrali maturati nell’anno) comporta l’obbligo di utilizzare tali crediti soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), non anche quelli home-banking o remote banking messi a disposizione da istituti finanziari e Poste italiane.
Sempre in tema di compensazione, occhio: il contribuente che ha debiti di importo superiore a 1.500 euro su ruoli definitivi, scaduti e non pagati, non può accedervi.
Rimborso “garantito”
Così come previsto per i rimborsi Iva annuali, anche quelli trimestrali devono essere “garantiti” e solo a determinate condizioni godono di esoneri e franchigie.
In particolare, l’articolo 38-bis, al settimo comma, propone un dettagliato elenco di contribuenti “virtuosi”, cioè affidabili, esclusi dalla produzione di garanzia.
Questa è però inevitabile quando l’ammontare del rimborso va oltre il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta.
Rimborso sprint
Tra gli operatori legittimati a chiedere la restituzione del credito Iva trimestrale ce ne sono alcuni che possono ottenerla in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. Sono i contribuenti che:
- hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (codice “1”)
- svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1, cioè di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice “2”)
- esercitano le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0, cioè producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice “3”)
- svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0, cioè producono alluminio e semilavorati (codice “4”).
Per accedere al rimborso prioritario, gli interessati devono:
- barrare la casella “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”
- indicare il presupposto “aliquota media”
- esercitare l’attività da almeno tre anni
- avere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3mila euro
- possedere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Una volta presentata la domanda di rimborso infrannuale, il contribuente non può più cambiare idea, cioè gli è preclusa la possibilità di revocare la scelta per preferire altre modalità di esercizio del credito.
Il termine di presentazione, in questo caso il 30 aprile, è tassativo; l’Agenzia non prende in considerazione le istanze trasmesse dopo la scadenza. È possibile, invece, correggere eventuali errori o omissioni nella compilazione del modello, inviando una nuova istanza, ma sempre prima dello scadere del termine.