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Attualità

Contratti di scrittura artistica: tutti a Iva ridotta

Aliquota del 10 per cento per qualsiasi tipo di attività spettacolistica e non solo per quelle teatrali

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La legge finanziaria per il 2007 contiene una norma di carattere interpretativo, con la quale viene estesa l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento anche ai contratti di scrittura artistica, aventi a oggetto attività artistiche che non sono effettuate nell’ambito di spettacoli teatrali.
Infatti, la disposizione in esame (comma 300) chiarisce che l’aliquota Iva ridotta al 10 per cento deve essere applicata a tutti i contratti di scrittura, sia, cioè, a quelli relativi agli spettacoli teatrali sia a quelli che riguardano le altre attività spettacolistiche, indicate al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

La norma è stata introdotta al fine di eliminare la diversità di trattamento che si veniva a creare tra contratti di scrittura aventi a oggetto gli spettacoli teatrali e quelli aventi a oggetto altre forme di spettacolo.
Infatti, con la risoluzione 83/E del 15/6/2004 - nella quale veniva operata, in via preliminare, una distinzione tra prestazioni spettacolistiche (riguardano il rapporto tra organizzatore e spettatore) e prestazioni artistiche (relative al rapporto tra artisti e organizzatore) - era stato chiarito, sulla base di tale distinzione, che i corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere alle rappresentazioni spettacolistiche indicate al punto 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72, ossia “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti” sono assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

Diversamente, per le prestazioni artistiche oggetto di contratti di scrittura, la risoluzione specificava, in linea con quanto stabilito nel n. 119) della tabella A, parte III, del citato Dpr 633/72, che l’aliquota ridotta del 10 per cento doveva essere applicata ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” e non anche ai contratti di scrittura aventi a oggetto le altre attività spettacolistiche, elencate nel n. 123) della tabella A, parte III.

Di conseguenza, venivano assoggettati all’aliquota ridotta del 10 per cento solamente quegli accordi che avevano a oggetto prestazioni artistiche o tecniche strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali, mentre si applicava l’aliquota Iva ordinaria del 20 per cento ai contratti di scrittura che riguardavano le prestazioni artistiche non effettuate nell’ambito di uno spettacolo teatrale.

Alla luce di tale interpretazione, si poteva verificare, ad esempio, che la stessa prestazione artistica resa da un’orchestra musicale poteva essere assoggettata all’aliquota del 10 per cento se strumentale alla realizzazione di uno spettacolo teatrale o a quella del 20 per cento se non effettuata nell’ambito di uno spettacolo teatrale.

L’interpretazione fornita consente di superare il problema della disparità di trattamento che si poteva creare nelle ipotesi sopra indicate, uniformando l’applicazione dell’aliquota ridotta a tutti i contratti di scrittura artistica aventi a oggetto gli spettacoli e le altre attività artistiche indicate nel n. 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72.


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