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Attualità

Per i consumatori finali, e-fatture
consultabili dal secondo semestre

Grazie al nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, i “clienti” persone fisiche potranno visionare i documenti inviati dai fornitori sin dal 1° gennaio di quest’anno

Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente; quindi, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Tuttavia, potrà comunque consultare il documento accedendo a un servizio, che sarà attivato nel secondo semestre del 2019.
È, in sintesi, il contenuto dell’ultimo chiarimento in materia di fatturazione elettronica (faq n. 55) pubblicato dall’Agenzia delle entrate nella pagina del portale “Fatture e Corrispettivi” in cui sono raccolte le risposte alle domande più frequenti.
 
In particolare, quando il consumatore finale chiede l’emissione della fattura, il fornitore (esercente o professionista), oltre a fornirne direttamente al cliente una copia su carta ovvero in formato pdf tramite posta elettronica, deve provvedervi con modalità elettronica, spedendo il documento al Sistema di interscambio, che poi si occupa del suo recapito al destinatario.
La fattura cartacea (o in pdf) è perfettamente valida e il cliente non è tenuto ad acquisire e gestire quella elettronica.
 
In ogni caso, come previsto dall’ultima legge di bilancio, a partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, che, in tal modo, potranno prendere visione di tutte le fatture emesse nei loro confronti sin dal 1° gennaio.
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