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Attualità

Conformità compensazioni Iva, visto non esteso a macchia d'olio

Alla Camera, il sottosegretario Molgora chiarisce la portata della disposizione che ha allargato le abilitazioni

Visto "leggero" ma non per tutti. Nonostante l'ultimo intervento normativo (articolo 10 del Dl 78/2009) abbia esteso la platea degli idonei a sottoscrivere le dichiarazioni Iva dei contribuenti, per consentire la compensazione degli eventuali crediti superiori a 15mila euro, non è possibile intendere autorizzata la totalità degli intermediari abilitati all'invio delle dichiarazioni.

Nel rispondere a un question time svoltosi ieri in commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Daniele Molgora, ha precisato che possono rilasciare il visto di conformità soltanto le categorie professionali elencate all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998 e, in aggiunta, i responsabili fiscali dei Caf costituiti delle associazioni e organizzazioni descritte alle lettere c) e d) dello stesso decreto.

Cioè, il visto in questione è appannaggio esclusivo degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, degli iscritti al 30 settembre 1993 "nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria". Tra questi si inseriscono i responsabili dei Caf costituiti da associazioni di imprenditori, organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti o pensionati, dai sostituti d'imposta o, ancora, dalle associazioni di lavoratori promotrici di patronati.

Fuori tutti gli altri, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; vale a dire: associazioni e consorzi di servizi, avvocati, revisori contabili, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti nei rispettivi albi. E, ancora, i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale e le Amministrazioni pubbliche.

Non c'è quindi nessuna coincidenza, sottolinea Molgora, tra soggetti incaricati dell'invio e quelli autorizzati a "vistare" la conformità delle dichiarazioni. A sostegno della non convergenza, la necessità di garantire con la professionalità la correttezza del controllo formale, espressione del visto di conformità. Apporre il visto significa, infatti, certificare la corrispondenza tra i dati esposti dal contribuente e le risultanze di bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge.

In materia di compensazioni Iva, oltre a ciò che riguarda il visto di conformità e la soglia oltre la quale lo stesso diviene indispensabile (15mila invece che 10mila euro), il decreto legge 78/2009 ha introdotto sostanziali modifiche che entrano in vigore dal 1° gennaio 2010, per circoscrivere abusi e illeciti utilizzi di crediti inesistenti.
In particolare, l'articolo 10 del decreto prevede un meccanismo preventivo di controllo e stabilisce le procedure a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui.
Con le nuove regole il recupero dell'imposta eccedente potrà essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Nello stesso tempo, la dichiarazione Iva si rende autonoma da Unico e può essere presentata dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Niente definizione agevolata per chi recupera crediti inesistenti. Di conseguenza, sono inasprite le sanzioni: si va dal 100 al 200% delle somme indebitamente scontate. La percentuale del 200% è fissa in caso di importi superiori a 50mila euro.
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