Conformità compensazioni Iva, visto non esteso a macchia d'olio
Alla Camera, il sottosegretario Molgora chiarisce la portata della disposizione che ha allargato le abilitazioni
Nel rispondere a un question time svoltosi ieri in commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Daniele Molgora, ha precisato che possono rilasciare il visto di conformità soltanto le categorie professionali elencate all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998 e, in aggiunta, i responsabili fiscali dei Caf costituiti delle associazioni e organizzazioni descritte alle lettere c) e d) dello stesso decreto.
Cioè, il visto in questione è appannaggio esclusivo degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, degli iscritti al 30 settembre 1993 "nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria". Tra questi si inseriscono i responsabili dei Caf costituiti da associazioni di imprenditori, organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti o pensionati, dai sostituti d'imposta o, ancora, dalle associazioni di lavoratori promotrici di patronati.
Fuori tutti gli altri, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; vale a dire: associazioni e consorzi di servizi, avvocati, revisori contabili, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti nei rispettivi albi. E, ancora, i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale e le Amministrazioni pubbliche.
Non c'è quindi nessuna coincidenza, sottolinea Molgora, tra soggetti incaricati dell'invio e quelli autorizzati a "vistare" la conformità delle dichiarazioni. A sostegno della non convergenza, la necessità di garantire con la professionalità la correttezza del controllo formale, espressione del visto di conformità. Apporre il visto significa, infatti, certificare la corrispondenza tra i dati esposti dal contribuente e le risultanze di bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge.
In materia di compensazioni Iva, oltre a ciò che riguarda il visto di conformità e la soglia oltre la quale lo stesso diviene indispensabile (15mila invece che 10mila euro), il decreto legge 78/2009 ha introdotto sostanziali modifiche che entrano in vigore dal 1° gennaio 2010, per circoscrivere abusi e illeciti utilizzi di crediti inesistenti.
In particolare, l'articolo 10 del decreto prevede un meccanismo preventivo di controllo e stabilisce le procedure a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui.
Con le nuove regole il recupero dell'imposta eccedente potrà essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Nello stesso tempo, la dichiarazione Iva si rende autonoma da Unico e può essere presentata dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Niente definizione agevolata per chi recupera crediti inesistenti. Di conseguenza, sono inasprite le sanzioni: si va dal 100 al 200% delle somme indebitamente scontate. La percentuale del 200% è fissa in caso di importi superiori a 50mila euro.