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Attualità

Componenti positivi di reddito - 4

Dividendi: distribuzione a soggetti Ires residenti, a soggetti Irpef, a ente non commerciale; distribuzione da parte di società ed enti non residenti

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3.8 Dividendi
Con l'introduzione dell'Ires è stato completamente modificato il sistema di tassazione dei dividendi. Infatti, è stato abbandonato il precedente sistema dell'imputazione, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta per passare al sistema dell'esenzione.
Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali sia quelli di provenienza estera al medesimo trattamento, consistente, in linea di principio, nella loro parziale esclusione da imposizione in capo al percettore.
Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale, occorre distinguere i seguenti casi:
- dividendi percepiti da soggetti Ires
- dividendi percepiti da soggetti Irpef
- dividendi percepiti da enti non commerciali.

3.8.1 Distribuzione a soggetti Ires residenti
In questo caso, è escluso da tassazione il 95 per cento dei dividendi. Pertanto, viene assoggettato all'aliquota Ires del 33 per cento solo il 5 per cento dell'importo dei dividendi.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imponibile Ires = 1.000 x 5% = 50
Ires = 50 x 33% = 16,5

3.8.2 Distribuzione a soggetti Irpef
Nel caso di distribuzione di dividendi a persone fisiche soggette a Irpef, occorre distinguere tra i seguenti casi:
- imprenditore
- non imprenditore per partecipazioni qualificate
- non imprenditore per partecipazioni non qualificate.

3.8.2.1 Utili percepiti da persone fisiche imprenditori
In questo caso la tassazione avviene in via ordinaria sul 40 per cento degli utili percepiti.

Esempio
Dividendo erogato = 10.000
Reddito Irpef = 10.000 x 40% = 4.000
No tax area = (26.000 + 3.000 - 4.000) / 26.000 = 0,961538 = 96,15%
No tax area spettante = 3.000 * 96,15% = 2.884,5
Imponibile Irpef (netto no tax area) = 4.000 - 2.884,5 = 1.115,5
Irpef = 256,57

3.8.2.2 Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni qualificate
In tal caso il sistema di tassazione è uguale a quello previsto per i soggetti imprenditori. Pertanto, trovano applicazione le regole innanzi esposte.

3.8.2.3 Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni non qualificate
Nel caso in cui il soggetto non imprenditore detenga partecipazioni non qualificate viene assoggettato a imposta con cedolare secca.
In altre parole, sull'importo dei dividendi si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,5 per cento.
Rispetto a quanto previsto in precedenza, non è possibile per il percettore optare per il regime di tassazione ordinaria.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imposta dovuta = 1.000 x 12,5% = 125

3.8.3 Distribuzione a ente non commerciale
Fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (Ire), gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95 per cento del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa.
Sul 5 per cento dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imponibile = 1.000 x 5% = 50
Imposta dovuta = 50 x 12,5% = 6,25

3.8.4 Distribuzione da parte di società ed enti non residenti
Come anticipato, le nuove norme consentono di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente.
Pertanto, per i dividendi distribuiti da società ed enti non residenti valgono le regole descritte di seguito.

3.8.4.1 Dividendi erogati a società
E' tassabile il 5 per cento del dividendo, però, al verificarsi delle seguenti due condizioni:

  1. gli utili devono derivare da partecipazioni similari alle azioni o alle quote di Srl
  2. l'utile non deve essere distribuito da società che risiedono in Stati o territori a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali"), salvo che non vi sia stato interpello favorevole ex articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir.

3.8.4.2 Dividendi erogati a persone fisiche
Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da persone fisiche occorre distinguere tra diverse ipotesi.

  • dividendi erogati da società non residenti in paradisi fiscali:
    • a persone fisiche non imprenditori:
      • partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sul 40 per cento dei dividendi
      • partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo
    • a persone fisiche imprenditori:
      • partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 40 per cento alla formazione del reddito imponibile
  • dividendi erogati da società residenti in paradisi fiscali (non imputati per trasparenza in virtù della legislazione in materia di Cfc):
    • a persone fisiche non imprenditori:
      • partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sull'intero importo
      • partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo.
    • a persone fisiche imprenditori:
      • partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito imponibile.

8 - continua

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