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Attualità

Componenti negativi di reddito - 7

Ammortamento beni materiali

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5.9 Ammortamento beni materiali
In materia aziendale, l'ammortamento è un processo tecnico contabile di ripartizione dei costi pluriennali in più esercizi.
Si attua attraverso la partecipazione per quote dei costi pluriennali al reddito d'esercizio, ottenuta trasferendo quote di costi dai conti accesi ai costi pluriennali ai conti accesi alle variazioni d'esercizio.
Per effettuare il calcolo dell'ammortamento è necessario conoscere i seguenti elementi:

  • costo sostenuto inizialmente. Si tratta del costo di acquisto, delle spese di installazione, di collaudo e di trasporto del bene
  • valore presunto di recupero. E' il valore che presumibilmente si potrà realizzare nel momento dell'eliminazione o della sostituzione del bene
  • durata utile del bene. La durata è stimata tenendo conto sia delle possibilità di impiego del bene sia della convenienza economica di utilizzo
  • costo da ammortizzare. E' dato dalla differenza tra il costo storico iniziale e il valore di recupero; si tratta, in altre parole, del valore da ripartire tra più esercizi in base alla durata utile.

5.9.1 Aspetti civilistici
L'ammortamento dei beni materiali, dal punto di vista civilistico, è previsto dall'articolo 2426, n. 2, del codice civile, il quale stabilisce che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

5.9.2 Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale, occorre innanzitutto operare una suddivisione tra beni ammortizzabili e beni non ammortizzabili.
Appartengono alla prima categoria:
- i beni strumentali all'esercizio dell'impresa
- i beni mobili e immobili concessi in leasing
- i beni immobili strumentali relativi all'impresa
- i beni dell'impresa presso terzi.
Non possono, invece, essere ammortizzati:
- le materie prime e sussidiarie
- i beni merce
- i beni immobili relativi all'impresa non strumentali all'esercizio dell'attività
- i beni non partecipanti al processo produttivo.
L'articolo 102 del Tuir prevede che le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio in cui il bene è entrato in funzione in misura non superiore a quella prevista dai coefficienti stabiliti con decreto ministeriale(1), stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
I coefficienti di ammortamento sono ridotti alla metà per il primo esercizio.
Inoltre, la misura massima può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.
Nel caso in cui si tratta di beni usati, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.
Va ricordato, inoltre, che in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

5.9.2.1 Casi particolari
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
Per le aziende date in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento relative ai beni strumentali facenti parte dell'azienda affittata o concessa in usufrutto sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, salvo clausola contraria.
Per quanto riguarda i beni utilizzati promiscuamente dall'impresa, le quote di ammortamento, i canoni leasing e le spese di impiego degli stessi sono deducibili in misura pari al 50 per cento, anche se di costo unitario non superiore al a 516,46 euro.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile il 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione o del canone leasing, a condizione che l'imprenditore non abbia, a qualsiasi titolo, altro immobile che venga utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento dei telefoni radiomobili e cellulari sono deducibili in misura del 50 per cento del costo o del canone di locazione anche finanziaria, e così anche le spese di impiego e di manutenzione.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, sono deducibili:

  1. al 100 per cento relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e ai veicoli adibiti a uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
  2. nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello sopra indicato.

La percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Nel caso b), il costo ammortizzabile ai sensi dell'articolo 102 del Dpr n. 917/1986 è riconosciuto in misura non superiore a euro 18.075,99.
Va ricordato che nel costo di acquisto da confrontare con il limite massimo di 18.075,99 euro deve essere compresa anche l'Iva non ammessa in detrazione.
Nel caso di motocicli e ciclomotori, inoltre, i suddetti limiti relativi al costo deducibile sono pari a 4.131,66 euro, per i motocicli, e a 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Esempio
Si consideri il caso di un'azienda che acquista un autoveicolo, il cui valore ammortizzabile sia pari a 40mila euro.
Deducibilità massima = 18.075,99 euro
Poiché il costo (40mila euro) è superiore a quello fiscalmente ammesso (18.075,99 euro), la quota deducibile (tramite ammortamento) è pari a 9.037,99 euro (18.075,99 x 50%).
L'azienda potrà ammortizzare il costo fiscalmente ammesso pari a 9.037,99.
Il piano d'ammortamento sarà il seguente:

EsercizioValore
ammortizzabile
Coefficiente
ammortamento
AmmortamentoResiduo da ammortizzare
X19.037,9912,5%1.129,757.908,24
X29.037,9925%2.259,505.648,74
X39.037,9925%2.259,503.389,24
X49.037,9925%2.259,501.129,75
X59.037,9912,5%1.129,750,00



19 - continua


NOTE:
1 Vedi Dm 31 dicembre 1988.

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