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Attualità

La cessione della clientela trova casa nel Tuir

Prima della specifica inclusione nell’articolo 54 del Dpr n. 917/86 la fattispecie era ricompresa, in via interpretativa, tra i redditi diversi

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Si allarga la base imponibile per i professionisti e per i titolari di reddito di lavoro autonomo in generale. E’ l’effetto delle nuove norme introdotte dal decreto legge n. 223/2006. L’inserimento, nell’ambito dell’articolo 54, del comma 1-quater, infatti, comporta una relativamente nuova fattispecie imponibile, avente come oggetto i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica e professionale.

Modalità di tassazione
Contestualmente alle innovazioni di cui sopra, è stato integrato anche l’articolo 17, comma 1, del Tuir, relativo alle fattispecie assoggettabili a tassazione separata, tra le quali viene ora ricompresa proprio la “cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

La condizione per assoggettare questo tipo di compensi a tassazione separata è la riscossione in un’unica soluzione, laddove per “unica soluzione”, come precisato dall’Agenzia delle entrate, è possibile intendere anche il corrispettivo percepito in più rate, purché nello stesso periodo d’imposta. La ratio ispiratrice della norma risulta quella di evitare che un corrispettivo, il più delle volte elevato, si cumuli con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione di scaglioni di reddito e aliquote d’imposta più alte. E’ altresì vero che l’acquisizione della clientela per un professionista avviene in un arco temporale più o meno lungo, e il valore a essa sottostante non può che essersi formato in modo progressivo nel tempo, modalità per la quale la tassazione separata non può che costituire l’alveo naturale.

Diversamente, la riscossione frazionata di questo emolumento, in più periodi d’imposta, comporterà necessariamente la tassazione ordinaria e, quindi, il cumulo con gli altri eventuali redditi del contribuente.

La risoluzione 108/E del 2002
La problematica relativa alla cessione della clientela, anche se a livello di prassi, era già stata esaminata dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva risposto a uno specifico interpello, risolto con la risoluzione n. 108/E del 2002.
Il caso specifico esaminato riguardava un professionista contabile, intenzionato a “cedere” a un altro professionista la parte meramente operativa della propria attività (gestione della contabilità, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni eccetera) e la relativa clientela, riservandosi per sé la parte più strettamente “consulenziale”.

Non essendoci all’epoca una norma specifica, nell’ambito di quelle regolanti il reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate correttamente aveva inquadrato tale tipologia reddituale tra i redditi diversi, ex articolo 67 del Tuir, in quanto era ravvisabile un obbligo assunto dal professionista “cedente” di favorire il soggetto “subentrante” nella prosecuzione del rapporto con i propri vecchi clienti, con la rinuncia da parte del cedente di esercitare la propri tipica attività professionale in concorrenza con il subentrate. Il compenso, quindi, veniva corrisposto a fronte di obblighi ben precisi da ricomprendere nella previsione dell’articolo 67, lettera l, del Tuir, che espressamente qualifica come redditi diversi quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La chiusura della partita Iva solo dopo l’incasso dell’ultima rata
La novità introdotta con il nuovo comma 1-quater dell’articolo 54 del Tuir esprime la volontà del legislatore di ricondurre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione dalla clientela. Ne consegue che la risoluzione di cui sopra è da intendersi superata alla luce delle nuove disposizioni normative. Questo comporterà, tra l’altro, che il lavoratore autonomo, che intenda cessare l’attività, nel caso di pagamento frazionato del corrispettivo, dovrà conservare la partita Iva fino all’incasso dell’ultima rata, trattandosi, appunto, di fattispecie di reddito di lavoro autonomo.

Anche da questo punto di vista, le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo si avvicinano sempre più a quelle del reddito d’impresa: il professionista, pertanto, non potrà cessare la propria attività fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi a oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.


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