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Attualità

Cala il sipario sulla questione Iva

Aliquota agevolata del 10 per cento per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali

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L'aliquota Iva agevolata del 10 per cento è applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, nonché a quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti. La disposizione trova applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al momento dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007.
E' il contenuto della circolare n. 37/E del 7 giugno 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

La norma stabilisce che "per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

La circolare ha precisato che la disposizione ha natura di interpretazione autentica e supera i dubbi interpretativi sorti in merito all'ambito di applicazione del numero 119) della tabella A, parte III, del Dpr n. 633del 1972, con particolare riferimento alla nozione di "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali".

Le problematiche interpretative derivavano sia dalla formulazione del citato numero 119), che nel prevedere l'applicabilità dell'aliquota Iva nella misura del 10 per cento ai contratti di scrittura stipulati tra gli organizzatori degli eventi spettacolistici e gli artisti, si riferisce esclusivamente agli "spettacoli teatrali", sia dalla formulazione del successivo numero 123) della medesima tabella A, dalla quale è sembrato potersi desumere, in mancanza di una specifica definizione normativa, la nozione di "spettacoli teatrali".
Dal tenore letterale della disposizione del numero 123) sembrava, infatti, che scaturisse una distinzione tra "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista" e altre tipologie di spettacoli, ovvero "concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".

L'Agenzia delle entrate, sulla base di tale distinzione letterale, con risoluzione n. 83/E del 16 giugno 2003, aveva ritenuto che l'aliquota agevolata del 10 per cento di cui al n. 119) in argomento fosse applicabile solo ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali individuati nella prima parte del citato numero 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, con esclusione delle altre prestazioni spettacolistiche, quali i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

La circolare n. 37/E precisa che il comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 supera gli anzidetti dubbi interpretativi scaturiti dal testo delle disposizioni della tabella A richiamate, chiarendo con un'espressa previsione normativa di natura interpretativa, che la disposizione agevolativa del numero 119) della tabella A si rende applicabile ai contratti di scrittura connessi con tutti con gli spettacoli elencati al numero 123) della medesima tabella A.
Pertanto, l'aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, nonché a quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Con il citato documento di prassi, l'Amministrazione ha inoltre precisato, in considerazione della natura di interpretazione autentica del comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che tale disposizione trova applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al momento dell'entrata in vigore della citata legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2007).

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