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Attualità

Un bonus via l’altro per alleggerire l’Irpef

Dalla detrazione per l’abbonamento al trasporto pubblico a quella per l’auto-aggiornamento dei docenti

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Il riconoscimento della detrazione agli insegnanti per l’autoaggiornamento e la formazione, l’estensione dell’ambito applicativo della norma sulle detrazioni sui canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, il riconoscimento della detrazione sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, rappresentano solo alcune delle novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria per il 2008 e destinate a incidere positivamente sulla sfera patrimoniale dei contribuenti.

Detrazione per l’auto-aggiornamento (comma 207)
Una detrazione Irpef pari al 19% delle spese documentate sostenute dagli insegnanti "per l’auto-aggiornamento e per la formazione" è prevista dall’articolo 1, comma 207, della legge 244/2007.
L’importo massimo agevolabile è di 500 euro; pertanto, tutti i docenti, compresi quelli non di ruolo (purchè con incarico annuale), potranno ottenere in sede di dichiarazione dei redditi un risparmio d’imposta fino a 95 euro.
Ricordiamo che la precedente legge finanziaria, a favore dei docenti di scuole e università pubbliche, aveva invece riconosciuto la detrazione del 19%, su un importo massimo di 1.000 euro, delle spese sostenute nel 2007 per l’acquisto di un computer “nuovo di fabbrica”.

Detrazione per canoni di locazione (comma 208)
La detrazione relativa alla spesa sostenuta per l’affitto di immobili, situati nel comune sede dell’Università o in comuni limitrofi, dagli studenti universitari fuori sede, viene estesa, oltre che ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 (“affitti concordati”), ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
E’ stato quindi allargato l’ambito applicativo della lettera i-sexies) del comma 1, articolo 15 del Tuir.
La detrazione (il 19% della spesa su un importo non superiore a 2.633 euro e, quindi, pari al massimo a 500 euro) viene riconosciuta se risultano soddisfatte contemporaneamente due condizioni:

  • l’università deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri
  • il comune di residenza dello studente deve in ogni caso appartenere a una provincia diversa da quella in cui è situata l’università.

L’agevolazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (con reddito complessivo, cioè, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).

Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi pubblici (comma 309)
Introdotta una detrazione del 19%, su un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 48 euro), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale".
La norma specifica che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa).
Il bonus, come quello descritto al paragrafo precedente, è concesso anche nel caso in cui il costo dell’abbonamento sia sostenuto per familiari a carico.

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