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Attualità

Bermuda, siglato l’accordo con Londra sullo scambio d’informazioni

Le risposte su dati, conti correnti e operazioni finanziarie, dovranno essere fornite nel più breve tempo possibile  

Riguardo all’eventuale impossibilità di raccogliere le informazioni richieste, le autorità interpellate dovranno comunicarlo alla controparte entro 90 giorni. Naturalmente, i limiti che le richieste incontreranno sono determinati e chiariti dalle voci e dai capitoli fiscali indicati nel testo dell’accordo. Tutto pronto per il debutto dell’accordo sullo scambio d’informazioni tra Londra e le Bermuda in seguito all’ufficializzazione dello scambio di lettere, avvenuto in questi giorni, tra i rispettivi rappresentanti. Più spazio quindi alla trasparenza sui capitali, centinaia di miliardi di euro, registrati sulla piazza finanziaria del territorio britannico, da tempo votato alla prassi dell’autogoverno, soprattutto in tema di finanza.

I contenuti dell’accordo
Riguardo ai termini e alle condizioni dell’intesa, assiduamente sponsorizzata dall’Ocse e lungamente meditata nel corso dei tre anni passati, oggetto principale e materia dello scambio d’informazioni sarà costituito da imposte e tasse. Naturalmente, i limiti che le richieste incontreranno sono determinati e chiariti dalle voci e dai capitoli fiscali indicati all’interno del testo dell’accordo. In realtà tre sono i muri insormontabili che potrebbero innescare una procedura di rifiuto della richiesta presentata da una delle due parti: innanzitutto, l’emergere d’una irregolarità con quanto stabilito dall’accordo, oppure, una domanda non accettabile in quanto contraria ai principi normativi interni del Paese cui viene indirizzata, o ancora, la verifica di una reale impraticabilità nel fornire le risposte cercate. Resta comunque il principio generale in base al quale la richiesta è da considerarsi ricevibile e quindi valida, indipendentemente dal fatto che l’azione oggetto di maggiori informazioni costituisca un crimine o una violazione di legge nell’ordinamento del Paese invitato a collaborare. Inoltre, qualora l’informazione richiesta non risultasse in possesso dell’autorità competente interpellata, a questa spetterà in ogni caso il compito di reperirla, pur trattandosi d’un dato o di una notizia che gli uffici locali non ritengono necessario acquisire secondo le procedure ordinarie utilizzate.

Natura e termini dello scambio d’informazioni
In genere, le informazioni richieste si possono materializzare in forma di copie originali di atti e di dati, oppure, assumere il profilo di deposizioni rilasciate da testimoni. Banche, istituti finanziari e singole persone per il ruolo che rivestono o che hanno ricoperto, per esempio, in quanto beneficiari oppure titolari o proprietari di quote patrimoniali. In riferimento ai tempi, le risposte dovranno essere trasmesse nel più breve tempo possibile. Nel caso di errori legati ai modi o ai contenuti della richiesta avanzata, entro 60 giorni l’autorità interpellata lo comunica al richiedente, suggerendo eventuali correttivi. Qualora invece l’organo interpellato non sia in grado di dar corso alla richiesta, allora trascorsi 90 giorni dovrà informarne in maniera estesa e particolareggiata la controparte, proponendo, se possibile, anche soluzioni alternative.

Meno veli sull’offshore
Si tratta del terzo accordo, quindi non del primo, sottoscritto dalle Bermuda sul versante dello scambio d’informazioni. È questa la ragione che ha spinto l’Ocse a riconoscere in via ufficiale gli sforzi e il contributo che la giurisdizione, ancora territorio britannico, ha messo in campo nel corso del quinquennio passato per rendere il mercato dell’offshore meno oscuro e più trasparente. Peraltro, anche da parte di Londra si tratta di un passo innovativo, dato che la City per decenni non ha mai mostrato particolare entusiasmo nei confronti delle iniziative varate dall’Ocse in tema di trasparenza, soprattutto riguardo il mercato della finanza.
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