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Attualità

In Belgio il regime di tassazione dei CIU non è aiuto di Stato

A stabilirlo la Commissione Ue che recentemente ha lanciato una offensiva contro i regimi fiscali interni di alcuni Stati membri

Cartina del BelgioL’intervento della Commissione è stato motivato dalla denuncia presentata da alcuni fondi di investimento lussemburghesi. L’annual tax on collective investment undertakings (CIU), disciplinata dagli articoli 161 e 162 dell’Inheritance Tax Code, è stata introdotta in Belgio nel luglio 1993.
Recentemente la Commissione Ue ha lanciato una offensiva contro i regimi fiscali interni di alcuni Stati membri (Lussemburgo, Malta, Spagna) ritenuti incompatibili con la disciplina degli aiuti di Stato e formulando l’invito a introdurre modifiche ai predetti regimi. L’annual tax on collective investment undertakings, disciplinata dagli articoli 161 e 162 dell’Inheritance Tax Code, è stata introdotta in Belgio nel luglio 1993.
La decisione del 26 aprile
Lo scorso 26 aprile 2006 la Commissione ha stabilito (IP/06/354) che il regime di tassazione applicato dal Belgio ai collective investment undertakings (CIUs) non può essere considerato aiuto di Stato. L’intervento della Commissione è stato motivato dalla denuncia presentata da alcuni fondi di investimento lussemburghesi i quali sostenevano che i cambiamenti intervenuti nell’ordinamento tributario belga, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, rappresentavano una forma di aiuto di Stato.
La situazione prima della riforma
Prima della riforma solo i CIUs residenti in Belgio erano soggetti al pagamento dell’imposta annuale dello 0,06 per cento sul valore netto dei loro fondi, negoziati sia in Belgio che all’estero; invece i CIUs residenti all’estero ma con fondi negoziati in Belgio non erano assoggettati a tale onere.
Il nuovo regime tributario
Il nuovo regime ha invece introdotto l’assoggettamento all’imposta annuale per tutti i CIUs, residenti e non, sul valore dei fondi negoziati in Belgio. Con tale impostazione i CIUs di nazionalità belga non sono più soggetti a imposizione con riferimento ai fondi negoziati all’estero mentre i CIUs non residenti sono, per converso, tassati in relazione ai fondi negoziati in Belgio. In relazione al predetto regime impositivo alcuni fondi di investimento lussemburghesi hanno lamentato che la non imposizione dei CIUs belgi per i fondi negoziati all’estero costituirebbe un "export aid" che si tradurrebbe in un vantaggio a favore dei CIUs belgi che svolgono la loro attività all’estero rispetto ai fondi che operano in Belgio.
La posizione della Commissione Ue
La Commissione Ue ha contestato l’opinione dei fondi lussemburghesi sostenendo che il diverso trattamento impositivo è da ricondursi alla diversità dei presupposti stessi dell'imposizione. Nel nuovo regime infatti questi sono rappresentati dal luogo in cui sono condotte le transazioni. Secondo la Commissione il regime impositivo sarebbe coerente con l’introduzione da parte del Governo belga di un "level playing field" per i diversi prodotti di investimento. Coerentemente il regime dei CIUs non può essere considerato come un regime di favore per i fondi di nazionalità belga: "applying the rationale of the new regime, the exemption for both Belgian and foreign CIUs in respect of units marketed abroad stems from the basic rule of that regime, as does taxation of both Belgian and foreign CIUs as regards units marketed in Belgium. Accordingly, this exemption does not result from a selective exception to the basic rule and so does not constitute state aid".
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