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Auto e fisco - 3

Leasing: disciplina ai fini delle imposte sui redditi, disciplina ai fini Iva, disciplina ai fini Irap

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5 LEASING
5.1 Il contratto di leasing
Il leasing è un contratto mediante il quale un soggetto (locatore) cede a un altro soggetto (locatario) il diritto di usare il bene per un periodo di tempo concordato in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti.
In tema di veicoli, le principali forme di leasing a disposizione degli operatori sono le seguenti:

  • leasing finanziario
  • leasing operativo
  • full leasing.

5.1.1 Leasing finanziario
Il leasing finanziario è il contratto con cui la società di leasing mette a disposizione dell'impresa o del professionista il veicolo, per un tempo determinato e contro il corrispettivo di un canone periodico.
L'operazione assume natura finanziaria, in quanto il pagamento del canone è considerato un corrispettivo per la restituzione di un finanziamento (e non tanto un corrispettivo per la locazione del bene).
Inoltre, nella prassi aziendale, accade spesso che la proprietà del veicolo, alla fine del periodo di locazione, venga trasferita alla medesima impresa utilizzatrice, attraverso l'esercizio del diritto di riscatto, mediante il pagamento dell'ultima rata.

5.1.2 Leasing operativo
Il leasing operativo è assimilato a un contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Dal punto di vista prettamente civilistico, il leasing operativo è riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.
Inoltre, nel leasing operativo non è previsto il riscatto finale del bene.

5.1.3 Full leasing
Il full leasing rappresenta una variante del classico leasing in quanto comprende anche ulteriori servizi aggiuntivi.
Pertanto, il canone a carico dell'impresa risulta dalla sommatoria di due quote:

  • quella finanziaria derivante dal normale piano di ammortamento del valore di acquisto del veicolo
  • quella dei servizi derivante dal loro costo calcolato su base mensile e generalmente comprendente tutti i servizi connessi all'uso dell'autoveicolo.

Il costo della componente servizi dipende:
- dal tipo di veicolo prescelto
- dalla presunta percorrenza annuale degli automezzi.

Nella prassi, alcuni dei servizi inclusi nel contratto sono i seguenti:

  • immatricolazione e messa su strada
  • manutenzioni, riparazioni e cambio pneumatici
  • soccorso stradale e autostradale 24 ore su 24
  • copertura assicurativa
  • tassa di proprietà.

5.2 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
Il leasing è un contratto che ha, fra i suoi vantaggi, la deducibilità fiscale dei canoni.
L'articolo 164 del Dpr n. 917/1986 prevede che, in relazione ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria.
Va però ricordato che esistono due condizioni di base da rispettare affinché il costo sostenuto per i canoni e accessori sia deducibile dal reddito d'impresa:

  • che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta dal conduttore
  • che la durata del contratto di leasing rispetti i limiti previsti dall'articolo 102, comma 7, Dpr n. 917/1986.

In particolare, si richiede che la durata minima, intesa come periodo intercorrente tra la data di consegna del bene e la data di termine del contratto, non sia inferiore a:

  • otto anni se il contratto è relativo a immobili
  • metà del periodo di ammortamento, calcolato in base ai coefficienti approvati dal Dm 31/12/1988 per tipo di bene oggetto del contratto e di impresa utilizzatrice, se il contratto è relativo a beni mobili.

Il valore di riscatto del bene in leasing è integralmente deducibile nell'esercizio, se inferiore a 516,46 euro, altrimenti va ammortizzato secondo le regole ordinarie.
Va ricordato che, relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 3 dicembre 2005, in virtù di quanto stabilito dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la deducibilità è prevista a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
La verifica della "metà del periodo di ammortamento", nonché del range temporale degli otto e quindici anni previsti dall'articolo 102, comma 7, del Tuir, deve essere effettuata con riferimento alla "durata del contratto" di locazione finanziaria.
Quest'ultima decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, se diversa, da data successiva (che potrebbe essere quella di consegna del bene), qualora le parti abbiano differito il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni.

Sulla base di quanto riportato, la durata minima di un contratto di locazione avente per oggetto una autovettura (il coefficiente di ammortamento per gli autoveicoli è pari al 25 per cento per qualsiasi tipo di attività economica svolta) è pari a 24 mesi.
Infatti, poiché l'aliquota del 25 per cento corrisponde a una durata dell'ammortamento pari a 48 mesi (così determinata 100/25 x 12 = 48), la durata minima del contratto di leasing sarà pari a 24 mesi (48/2).

Sintetizzando, ai fini della deducibilità dei canoni, è necessario che la durata minima del leasing sia non inferiore a:

  • 24 mesi per autovetture, ciclomotori, motocicli e autocaravan
  • 30 mesi per gli autoveicoli per trasporto merce.

Il maxi canone o anticipo, in genere pagato alla firma del contratto, è anche esso deducibile dal reddito imponibile e va ripartito su tutta la durata contrattuale mediante il ricalcolo di tutti i canoni da corrispondere alla società di leasing.
Le quote deducibili dei canoni leasing di competenza si determinano con riferimento alla proporzione tra costo deducibile (18.075,99 euro) e costo di acquisto del veicolo da parte della società di leasing.
La formula da applicare, pertanto è la seguente:

% deducibilità dei canoni =

Limite di costo fiscalmente riconosciuto

x 100

Costo per la società di leasing



Si ricorda che tali quote sono fiscalmente deducibili al 50 per cento nel caso in cui non si tratti dei veicoli indicati alla lettera a dell'articolo 164, comma 1, del Dpr n. 917/1986.
Non deve trattarsi cioè di:
  • autovetture e autocaravan destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
  • autoveicoli adibiti a uso pubblico
  • autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

5.3 Disciplina ai fini Iva
Come già anticipato, l'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Dpr n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva "relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
L'articolo 16 del Dpr n. 633/1972 fa riferimento alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili".
Da ciò ne discende l'indetraibilità dell'Iva relativa a contratti di leasing aventi a oggetto i veicoli menzionati dall'articolo 19-bis 1 che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e non siano adibiti a uso pubblico.
Resta valido quanto detto per l'acquisto, ovvero che tale indetraibilità è limitata all'85 per cento dell'Iva relativa a tali automezzi (al 50 per cento se si tratta di mezzi a combustione interna).

5.4 Disciplina ai fini Irap
Si segnala che la parte di interessi compresa nel canone di locazione finanziaria è indeducibile ai fini Irap.
Il calcolo di tale importo è agevole per l'utilizzatore: infatti, occorre sottrarre al canone l'importo forfetariamente riferibile al rimborso della parte di capitale.
Quest'ultima è convenzionalmente pari al costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l'acquisto del bene (al netto del valore dell'opzione di riacquisto finale), diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento.
Il costo e i canoni di locazione finanziaria vanno comunque considerati al netto dell'Iva, ancorché indetraibile.


3 - continua. La quarta puntata sarà pubblicata giovedì 13; le prime due sono consultabili nella sezione "Riflettori su"...

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