Tuttavia, è anche previsto che l'esigibilità venga differita all'atto del "pagamento dei relativi corrispettivi" anche in altre determinate occasioni, quali le cessioni di determinati prodotti farmaceutici e le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli organi dello Stato, compresi gli enti pubblici territoriali.
Su questa base è intervenuto, in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2001, l'articolo 7 del decreto legge 185/2008.
L'imposta diviene in generale esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti Iva (ovvero nell'esercizio di impresa, arte e professione), con esclusione, quindi, dell'Iva incassata dai consumatori finali.
Il differimento dell'esigibilità, tuttavia, ha il limite temporale in un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, che però non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della scadenza dell'anno, sia stato interessato da procedure concorsuali o esecutive.
La norma, poi, dispone che il differimento dell'esigibilità non si applica nei seguenti casi:
- il cedente o prestatore si avvale di "regimi speciali" di applicazione dell'imposta (ad esempio, regime agricolo, del margine eccetera)
- le cessioni o le prestazioni sono effettuate nei confronti di soggetti che operano secondo il principio dell'inversione contabile.
Se l'operazione può essere soggetta al differimento dell'esigibilità, la circostanza dovrà essere annotata sulla fattura con indicazione della norma di riferimento. In mancanza do tale annotazione, l'imposta è esigibile secondo le norme di carattere generale esposte all'inizio.
La norma introdotta dall'articolo 7 del Dl 185/2008 è subordinata all'approvazione comunitaria. Un decreto stabilirà il volume d'affari dei soggetti Iva che potranno usufruire della nuova disposizione.