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Attualità

Agevolazioni fiscali 2021, arriva
la bussola per gli autotrasportatori

Stabilite le misure delle deduzioni forfetarie per il periodo d’imposta 2020, rese note dal Mef, e definite dall’Agenzia delle entrate le indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

bussola

Fissate in misura pari a quelle stabilite per il 2020 le misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) riconosciute a favore degli autotrasportatori nel 2021. Lo rende noto il dipartimento delle Finanze del Mef con un comunicato stampa di oggi, 30 giugno 2021.
 
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale (16,8 euro).
 
Con specifico riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate, con un proprio comunicato stampa, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2021 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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