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Attualità

Addio al criterio del costo per le commesse ultrannuali

La valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti resta l’unica fiscalmente ammessa

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Nella Finanziaria per l’anno 2007, di rilievo è la modifica introdotta nella valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Il comma 70 della legge 296/2006 abroga, infatti, la possibilità, per le imprese che eseguono opere o servizi con contratto di appalto superiore ai dodici mesi, di valutare le rimanenze al costo e di imputare i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture. La disposizione si applica alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Se da un lato, infatti, la mancata ultimazione a fine esercizio non consente di imputare al conto economico la totalità dei costi e dei ricavi relativi alla commessa, dall’altro la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio implica la necessaria evidenziazione delle opere in corso di realizzazione, trattate in termini di variazione delle rimanenze.

La valutazione di tali rimanenze è disciplinata dall’articolo 93 del Testo unico delle imposte sui redditi, che in proposito, afferma che “la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti”.
Il criterio individuato dal Tuir privilegia, quindi, il principio di competenza dei costi e dei ricavi, in quanto in bilancio viene evidenziata sia la quota di costo effettivamente sostenuta per la commessa, che quella di ricavi relativa allo stato di avanzamento dei lavori.
In tal modo, le componenti positive e negative relative alle commesse sono ripartite nei diversi esercizi necessari alla loro realizzazione, in proporzione all’effettivo sostenimento dei costi e all’effettiva realizzazione dei ricavi.

Lo stesso articolo 93 consentiva, comunque, la disapplicazione di tale criterio, laddove prevedeva la possibilità di valutare le rimanenze al costo e di imputare i corrispettivi all’esercizio nel quale erano consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture. In questo modo, mentre i costi sostenuti per la realizzazione della commessa venivano ripartiti nei diversi esercizi necessari al compimento dei lavori, i ricavi erano evidenziati in un solo esercizio, ovvero quello in cui avveniva la consegna della commessa o l’ultimazione della stessa.
La deroga al principio generale dei “corrispettivi pattuiti” era comunque subordinata a determinati adempimenti, in quanto poteva intervenire solo dopo la presentazione di un’apposita richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate, ritenuta accolta se l’ufficio non notificava avviso contrario decorsi tre mesi dalla richiesta della stessa.

E’ da rilevare che l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 93 del Tuir a opera della Finanziaria 2007 e, quindi, della possibilità da parte delle imprese che eseguono opere e servizi su commissione, di ricorre al metodo del costo per le valutazione delle opere in corso di esecuzione, è in linea con l’orientamento dei principi contabili internazionali.
Lo Ias 11, infatti, relativo alle commesse di lungo termine, prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla commessa in relazione allo stato di avanzamento dell'attività alla data di riferimento del bilancio. Con tale criterio, i ricavi di commessa sono associati ai costi sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando, in questo modo, al conto economico sia i costi che i ricavi attribuiti alla parte di lavoro completato.

Il principio contabile internazionale in questione richiede, poi, l’evidenziazione nella nota integrativa dell’ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo di esercizio, nonché i criteri utilizzati per determinare sia i ricavi di commessa rilevati nell’esercizio, sia lo stato di avanzamento delle commesse in corso.
L’insieme di queste informazioni consente all’interlocutore di bilancio di comprendere in maniera completa ed esaustiva l’attività svolta dalle aziende, e di imputare a ogni esercizio i costi e i ricavi di competenza della commessa.
Il metodo del costo, di contro, rilevando a fine esercizio esclusivamente il costo connesso alla commessa, e non l’utile a esso relativo, non permetteva la completa applicazione del principio di competenza economica.


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