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Attualità

Accordo Svizzera-Ue sui dividendi infragruppo

L'Amministrazione fiscale federale svizzera ha emanato il 15 luglio le Linee guida relative all'applicazione dell'intesa

Secondo il contenuto dell’accordo, entrato in vigore il 1° luglio 2005, i dividendi non saranno soggetti a tassazione nel Paese della fonte al ricorrere delle seguenti condizioni: la società madre ha una partecipazione minima del 25 per cento al capitale della società figlia da almeno due anni; entrambe le società sono soggette a imposizione e sono costituite come limited company; una società è residente in uno Stato membro mentre l'altra è residente in Svizzera; secondo una Convenzione contro la doppia imposizione nessuna società è considerata residente in uno Stato terzo.
L'accordo stabilisce misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 90/435/CEE (direttiva madre/figlia come modificata dalla direttiva 2003/123/CE) che si applica: alla distribuzione di utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti da loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione; alla distribuzione di utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono figlie.

Le modalità costitutive
Si considera "società di uno Stato membro":
- la società costituita secondo una delle forme indicate dall'allegato della Direttiva 2003/123/CE che include anche le cooperative, le mutue, le società senza capitale azionario, le casse di risparmio e previdenza o le associazioni che esercitano attività commerciali;
- la società che abbia la residenza fiscale in tale Stato membro e, a norma delle Convenzioni contro la doppia imposizione conclusa con un Paese terzo, non è considerata residente al di fuori della Comunità;
- la società assoggettata a imposizione societaria senza poter operare una scelta e senza esserne esentata.
La qualità di "società madre" è riconosciuta alle società che detengono direttamente o tramite una stabile organizzazione una partecipazione minima del 20 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la partecipazione minima sarà del 15 per cento e dal 1° gennaio 2009 del 10 per cento.
La trattazione dei dividendi
Secondo il contenuto dell'accordo i dividendi non saranno soggetti a tassazione nel Paese della fonte al ricorrere delle seguenti condizioni: la società madre ha una partecipazione minima del 25 per cento al capitale della società figlia da almeno due anni; entrambe le società sono soggette a imposizione e sono costituite come limited company; una società è residente in uno Stato membro mentre l'altra è residente in Svizzera; ai sensi di una Convenzione contro la doppia imposizione nessuna società è considerata residente in uno Stato terzo. Tali previsioni non pregiudicano l'applicazione di norme nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
L’analisi nel dettaglio
Esaminando in dettaglio i requisiti si evince che la società madre deve detenere una partecipazione minima del 25 per cento nella società figlia. Inoltre l'Amministrazione elvetica non ha riconosciuto che l'interposizione di una società di persone, trasparente a fini fiscali, possa ostare all’applicazione dell’accordo. La partecipazione deve essere detenuta per due anni e l’accordo troverà applicazione anche nel caso in cui il periodo di possesso non sia interamente trascorso. In tal senso l’Amministrazione elvetica ha trasfuso nell’accordo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza "Denkavit" secondo cui l’esenzione da ritenuta alla fonte non può essere soggetta al requisito del possesso ininterrotto. Nell’ipotesi in cui i dividendi siano distribuiti prima del completamento del periodo di possesso, la società elvetica è tenuta al pagamento della ritenuta alla fonte prevista dalle norme interne o da quelle convenzionali. Al termine dei due anni tale importo potrà essere rimborsato su richiesta dall’Amministrazione elvetica. Sia la società madre che la società figlia dovranno essere costituite come limited company. Con riferimento all'ordinamento elvetico le società dovranno essere costituite secondo una delle seguenti forme: corporation, limited liability company, partnership limited by shares.
La costituzione societaria
Le società degli Stati membri Ue dovranno essere costituite secondo una delle forme contemplate dall’allegato alla direttiva madre-figlia. Le società devono essere assoggettate a imposizione ordinaria. Inoltre non potranno beneficiare dell’accordo le società totalmente esenti e le società che beneficiano del regime "tax holiday". Tuttavia l’esenzione sui dividendi sarà riconosciuta alle società che si qualificano per altri regimi di esenzione previsti dall’ordinamento o da pratiche amministrative.
Le norme anti-abuso
L'accordo non pregiudicherà l'applicazione di norme anti-abuso. L'Amministrazione elvetica ha citato, ma senza entrare nel merito, la clausola del beneficiario effettivo, l'evasione fiscale e la riduzione fraudolenta della ritenuta alla fonte, l’abuso dei Trattati. Occorre notare come il trattamento previsto dalle Convenzioni siglate tra la Svizzera e gli altri Stati dell’Unione europea non sia pregiudicato dall’entrata in vigore dell’accordo. In altre parole il contribuente elvetico potrà beneficiare delle disposizioni dell’accordo che di quelle della rete delle Convenzioni stipulate dalla Svizzera.
L’applicabilità dell’intesa
L'accordo trova applicazione nei riguardi di tutti gli Stati membri tra i quali anche gli Stati che sono entrati a far parte dell'Unione dal 1° maggio 2004 come Malta e Cipro. Inoltre le previsioni dell’accordo sono applicabili anche ai seguenti Stati: Guadaloupe, Guyana, Martinica, Reunion (Francia); Gibilterra (Regno Unito); Madeira, Azzorre (Portogallo); Isole Canarie (Spagna). È previsto che l'accordo sia esteso anche agli altri Stati, al momento candidati, che in futuro entreranno nell'Unione europea.
Le eccezioni
Si segnalano tuttavia alcune eccezioni. In particolare nei rapporti con la Spagna le previsioni dell’accordo si applicheranno a seguito dell’entrata in vigore di un accordo relativo allo scambio di informazioni con la Svizzera il cui Protocollo è stato ratificato il 27 aprile 2005. Inoltre i dividendi pagati dalla Svizzera all’Estonia si qualificano per l'esenzione a decorrere dal 1° luglio 2005 anche se è prevista una fase di transizione per i dividendi di fonte estone.
La definizione di dividendi e il Modello Ocse
Come già accennato l’accordo trova applicazione con riguardo alla distribuzione di dividendi. In questo contesto per la definizione di "dividendi" si rinvia alla definizione dell'articolo 10 § 3 del Modello di Convenzione Ocse il quale stabilisce che: "ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondazione o altri diritti, ad eccezione dei crediti, da quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società erogante". L'applicazione delle previsioni include tutte le distribuzioni effettuate, comprese le distribuzioni di dividendi derivanti da riserve create dalla società elvetica in data anteriore al 1° luglio 2005 (cosiddette "old reserves"). Inoltre l’accordo è applicabile nel caso in cui la società svizzera abbia precedentemente modificato la propria partecipazione azionaria da una società di uno Stato membro ad un’altra e abbia ottenuto un interpello relativo all’applicazione della ritenuta alla fonte alle "old reserves" come prevista dalle Convenzioni. L'esenzione può essere richiesta a seguito della presentazione del Modello 823 C, valido per tre anni, mentre il rimborso della ritenuta (per i dividendi distribuiti prima dei due anni) potrà essere richiesto utilizzando il Modello 70.
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