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Attualità

Acconti tra vecchie e nuove regole (1)

18 giugno, prima scadenza utile per le società con esercizio coincidente con l'anno solare

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Termine di versamento e misura del primo acconto per l'anno 2007
I versamenti a saldo del 2006, risultanti dalla dichiarazione dei redditi - modello Unico, società di capitali 2007 - compresi quelli relativi al primo acconto Ires e Irap, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta(1).
I predetti versamenti possono essere effettuati anche entro il trentesimo giorno successivo al termine sopra indicato, maggiorando l'importo da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

La misura dell'acconto Ires, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, è pari al 100 per cento dell'Ires dovuta in base alla dichiarazione dei redditi per il 2006(2).

La prima rata di acconto per l'anno 2007 è pari al 40 per cento del 100 per cento e deve essere versata entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ossia - nel caso di società con esercizio coincidente con l'anno solare - entro il 16 giugno 2007 (18 giugno, cadendo il 16 di sabato).

Tutte le scadenze relative al pagamento del saldo, del primo e del secondo acconto sono riassunte nella tabella.

Tabella riepilogativa dei termini di versamento Irpef, Ires e Irap
Soggetti
Saldo
Iª rata acconto
(40 per cento)
IIª rata acconto
(60 per cento)
soggetti Irpefil 18 giugno 2007, oppure il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40 per centocon il saldo del periodo precedente30 novembre 2007
soggetti Ires che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla fine dell'esercizioil giorno16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per centocon il saldo del periodo precedenteentro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2007
soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla fine dell'esercizio per disposizioni di leggeil giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per centocon il saldo del periodo precedenteentro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2007
soggetti Ires che non hanno approvato il bilancio nel termine di 6 mesiil giorno 16 del 7° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per centocon il saldo del periodo precedenteentro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2007


Per completezza, si osserva che l'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 7 maggio 2007, ha reso noto che il termine per l'invio telematico del modello di dichiarazione Unico 2007, con riferimento a tutti i soggetti Ires, è stato differito dal 31 luglio al 10 settembre 2007.

Acconti Ires
Nella determinazione dell'acconto Ires per l'anno 2007 non si deve tenere conto del 70 per cento delle ritenute subite sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, ovvero dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, società per azioni quotate in Borsa ed enti pubblici economici trasformati in società per azioni, scomputate per il periodo di imposta precedente(3).

Qualora l'imposta dovuta per il periodo precedente non risulti pari almeno a 20,66 euro, nessun acconto deve essere versato(4).
Se la prima rata di acconto è di importo non superiore a 103 euro, il versamento dell'intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12,00 euro(5).

Si ricorda che il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui all'articolo 164 del Tuir. In particolare:

  • le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili solamente per l'importo costituente reddito di lavoro
  • è stata soppressa la possibilità di dedurre nella misura del 50 per cento le spese relative alle autovetture ed autocaravan, nonché ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale
  • le spese relative a detti mezzi sono deducibili nella misura dell'80 per cento a favore dei soggetti esercenti attività di agenzia, ovvero di rappresentanza di commercio.

Tuttavia, relativamente al versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'Ires per il periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006) e a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

Inoltre, la concessione in uso promiscuo al dipendente di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà aziendale genera un imponibile pari al 50 per cento - e non più, come precedentemente previsto, al 30 per cento - dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall'Aci, al netto dell'ammontare eventualmente posto a carico del dipendente(6).
La Finanziaria 2007(7) ha previsto che tale aumento, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006.
Anche in tal caso, ai soli fini del versamento in acconto dell'Ires, relativo al 2006 e ai periodi di imposta successivi, il contribuente può applicare le previgenti disposizioni, facendo, pertanto, riferimento al vecchio coefficiente del 30 per cento(8).

Si osserva, altresì, che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della Finanziaria 2007, al fine della determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione, anche finanziaria, ovvero di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di telefonia, tanto mobile quanto fissa, nonché a quelli di trasmissione telematica dei dati elettronici, sono deducibili nella misura dell'80 per cento(9).
Inoltre, resta confermata la percentuale di deduzione al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli, utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della nuova disciplina.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata lunedì 12

NOTE:
1) Cfr articolo 17 del Dpr del 7 dicembre 2001, n. 435, così come modificato dall'articolo 37, comma 11, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge del 4 agosto 2006, n. 248.

2) Cfr articolo 1, comma 301, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento".

3) Cfr articolo 1 del Dlgs del 1° aprile 1996, n. 239.

4) Cfr articolo 1, comma 3, della legge del 5 aprile 1977, n. 97.

5) Cfr articolo 1, comma 137, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266.

6) Cfr articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

7) Cfr articolo 1, comma 324, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

8) Cfr circolare Agenzia delle entrate del 17 aprile 2007, n. 21/E.

9) Cfr articolo 102, comma 9, del Tuir.

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