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Attualità

770/2004 Semplificato. Le principali novità

La trasmissione telematica dovrà avvenire entro il 30 settembre

770
E' disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate la bozza della dichiarazione modello 770 Semplificato 2004 - e relative istruzioni - con la quale il sostituto d'imposta attesta le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Dpr n. 600/1973.
La prima novità di rilievo riguarda il termine di presentazione della dichiarazione da parte dei sostituti d'imposta: essa può avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3-bis del Dpr n. 322/1998, come modificato dall'articolo 5 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126.

Frontespizio
Nella sezione II del riquadro relativo alla "Firma della dichiarazione" è, attualmente, possibile inserire il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione: viceversa, nel modello 770/2003 era consentita soltanto l'indicazione del codice fiscale dell'intermediario.
Potrebbe, infatti, essere lo stesso sostituto d'imposta a decidere di inviare, in tempi diversi, le due parti distinte del modello 770 Semplificato.
Nelle istruzioni è, a tal fine, chiarito che nel caso in cui l'invio venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d'imposta, egli dovrà esporre il proprio codice fiscale in entrambi gli invii.

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente
Punto 1 "Redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 10 bis e delle detrazioni di cui all'art 13 del TUIR"
Punto 2 "Redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 10 bis comma 1 del TUIR"

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'articolo 10-bis del Tuir introdotta dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non modifica, rispetto allo scorso anno, la ripartizione tra i suddetti punti delle tipologie reddituali da inserire.
Il punto 1, pertanto, continua a contenere i redditi di lavoro dipendente, le pensioni e quelle fattispecie di redditi assimilati per le quali spettano le detrazioni di cui all'articolo 13 del Tuir nonché l'intera deduzione teorica (deduzione base + deduzione ulteriore) di cui all'articolo 10-bis del Tuir.
Nel punto 2 ,viceversa, permangono quelle fattispecie reddituali elencate all'articolo 47, comma 3, del Tuir, per le quali l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13, ma solo il riconoscimento teorico della deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del Tuir (cosiddetta deduzione base, pari a euro 3.000).
Nel corpo delle istruzioni si precisa che gli importi di cui ai punti esaminati devono essere indicati in ogni caso al lordo della deduzione suddetta effettivamente attribuita, considerato che i punti 1 e 2 esprimono la parte imponibile delle somme e dei valori di cui agli articoli 48 e 48-bis del Tuir. Tali importi risulteranno, pertanto, esposti al netto delle sole somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, non concorrendo, queste ultime, alla formazione della parte imponibile, come stabilito dall'articolo 48, comma 2, lettera h), del Tuir.

Punto 4 "Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'art 10 bis del TUIR"
Tale casella dovrà risultare barrata ove il dipendente abbia richiesto al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir potendo ragionevolmente presumere, in virtù del possesso di ulteriori redditi concorrenti alla formazione del reddito complessivo, di avere diritto a una deduzione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.

Punti 6 e 7 "Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art 10 bis, commi 2 e 3, del TUIR - Lavoro dipendente/Pensione"
Lo sdoppiamento della casella relativa ai giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, del Tuir, si è reso necessario in ragione della diversità della ulteriore deduzione riconosciuta dalla legge per i redditi di lavoro dipendente (4.500 euro) e le pensioni (4.000 euro). Infatti, potrebbero verificarsi conguagli tra le due tipologie di reddito, essendo venuto meno il divieto di cumulo.
Viceversa, il computo dei giorni non risulta funzionale al corretto calcolo delle detrazioni da articolo 13 del Tuir, non essendo più, queste ultime, rapportate ai giorni stessi.
Nelle caselle il sostituto indica, rispettivamente, il numero di giorni per cui spetta l'ulteriore deduzione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis del Tuir.
In caso di conguaglio di redditi di pensione e di lavoro dipendente, i punti 6 e 7 esprimeranno i giorni ai quali il sostituto ha rapportato le deduzioni, la cui somma non dovrà eccedere giorni 365. Ad esempio, nel caso di conguaglio di redditi di pensione percepiti per l'intero periodo d'imposta e di proventi derivanti da una co.co.co. svolta nei primi tre mesi dell'anno, nel punto 6 dovranno essere indicati giorni 90 e nel punto 7 giorni 275 anziché 365, considerato che la somma complessiva dei giorni non può eccedere l'anno (spettando la deduzione una sola volta nei casi di periodi concomitanti) e che l'ulteriore deduzione per i redditi di pensione è meno favorevole (essendo d' importo inferiore) rispetto a quella riconosciuta per i redditi di cui al punto 1.

Punto 24 "Deduzione riconosciuta ai sensi dell'art. 10 bis del TUIR"
In tale nuova casella deve essere indicato l'importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir, determinata secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
E' importante sottolineare, al riguardo, che anche la deduzione base, in sede di determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta, deve essere stata ragguagliata al periodo di lavoro, per i rapporti di durata inferiore all'anno e limitatamente ai redditi di cui al punto 1 (si vedano, in proposito, le circolari 2/E e 15/E del 2003).

Punto 31 "Imponibile IRPEF"
In questa casella di nuova introduzione il sostituto dovrà riportare la somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2 al netto delle deduzioni indicate al punto 24.
L'imponibile ai fini delle addizionali all'Irpef rimane invece costituito dalla somma dei punti 1 e 2, essendo irrilevante la deduzione di cui all'articolo 10-bis ai fini della determinazione della predetta base.
Si è determinata, quindi, una scissione tra la base imponibile delle addizionali (somma dei punti 1 e 2) e la base imponibile ai fini Irpef (punto 31: somma dei punti 1 e 2, al netto dell'importo della deduzione di cui al punto 24).

Punto 32 "Imposta lorda"
Il relativo importo è determinato applicando gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Tuir all'imponibile Irpef.

Punto 40 "Casi particolari"
Si tratta di una serie di flag che consentono al sostituto d'imposta di giustificare all'amministrazione finanziaria l'apparente incongruità tra i redditi dichiarati e le ritenute operate.
Nella nuova casella devono essere inseriti, in particolare, i seguenti codici:
A, qualora il reddito di pensione non superi l'importo di euro 7.500,00 e il percipiente possieda solo redditi dei terreni per importo non superiore a 185,92 euro e reddito della abitazione principale. In questa ipotesi il punto 12 (ritenute Irpef) non dovrà contenere alcun importo in quanto l'articolo 11, comma 1-bis del Tuir stabilisce l'esenzione totale dall'imposta
B, qualora, ferme restando le altre due condizioni sopra indicate, i redditi di pensione risultino d'importo superiore a euro 7.500,00 ma non a euro 7.800,00. In tal caso la regola normativa è che non è dovuta la parte d'imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo del percipiente e l'importo di euro 7.500,00. La ratio è che il contribuente, dopo la tassazione, non deve trovarsi mai in una condizione deteriore rispetto ai soggetti individuati dal codice A.
C, qualora le ritenute di cui al punto 12 siano esposte al netto dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata.

Punti 43 "Altri redditi" e 44 "Abitazione principale"
E' in facoltà del sostituito comunicare al proprio sostituto eventuali altri redditi percepiti (ad esempio, redditi di fabbricati, di terreni, di capitale, altri redditi di lavoro dipendente non formanti oggetto di una richiesta di conguaglio, eccetera) onde consentirgli un puntuale calcolo della deduzione e delle detrazioni ex articoli 12 e 13 del Tuir spettanti.
Trattandosi di redditi non conguagliabili o comunque non conguagliati dal sostituto, e quindi estranei ai punti 1 e 2 del modello, al fine di permettere un controllo sul corretto operato del sostituto d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, è stato inserito un nuovo punto 43, "Altri redditi".
La somma dell'importo indicato in tale punto e di quello indicato nei punti 1 e 2 consentirà infatti di verificare in modo puntuale la congruità delle deduzioni e detrazioni riconosciute.
Peraltro, se tra gli altri redditi comunicati è compreso quello dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, il sostituto d'imposta dovrà dare distinta indicazione dell'importo relativo nel nuovo punto 44 "Abitazione principale".
L'esigenza di individuare, nell'ambito degli altri redditi, quello derivante dall'abitazione principale, può essere così spiegata: tale reddito non rileva ai fini della corretta determinazione delle detrazioni né rileva per la deduzione, rientrando nella formula di calcolo della medesima (articolo 10-bis, comma 4, del Tuir), al numeratore, sia come onere deducibile (+) sia come componente del reddito complessivo (-) e risultando per ciò stesso neutra.

Punto 45 "Periodo di pensione"
Si tratta di un nuovo punto nel quale dovrà essere indicato dal sostituto d'imposta il numero complessivo dei giorni di pensione. L'esigenza sottesa è quella di conoscere, sia pure soltanto a fini statistici, il periodo di effettivo pensionamento nelle ipotesi di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione. Infatti, nel caso di rapporti concomitanti, anche solo parzialmente, il sostituito può fruire dell'ulteriore deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir una volta soltanto e risultando quella di lavoro dipendente sempre più favorevole, il numero di giorni indicati al punto 7 della comunicazione risulterà inferiore a quanto indicato nel punto 45.

Punto 51 Dati relativi ai conguagli "Causa"
Da quest'anno il punto 51 viene utilizzato anche per contrassegnare la dichiarazione dei sostituti d'imposta "cedenti", nel caso in cui si sia realizzato un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro o estinzione del sostituto trasferente.
Si tratta di un flag che serve a segnalare all'amministrazione finanziaria possibili incoerenze tra i compensi erogati indicati nei punti 1 e 2 e le ritenute operate di cui al successivo punto 12.
In questa ipotesi, infatti, il predetto sostituto non è tenuto né al rilascio della certificazione unica (Cud) né all'effettuazione di operazioni di conguaglio (essendoci passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro), ma emette, comunque, una comunicazione dati (non essendosi estinto) con l'indicazione dei redditi erogati e delle ritenute operate nel corso dell'anno fino al momento del passaggio dei dipendenti.

Punti da 60 a 63 "Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata"
Tali punti dovranno essere utilizzati anche nel caso in cui vengano corrisposti agli eredi emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto, per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004.
Ciò comporta che l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito resta fissata, per tali emolumenti, al 18 per cento.
Viceversa, le mensilità o i ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto continueranno a essere indicati nei punti 1 e 2, ancorché tassati separatamente, e le relative ritenute nel punto 12. Il sostituto applica, in questi casi, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera e), del Dpr n. 600/1973, l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, attualmente fissata al 23 per cento.
Pertanto, pur vigendo in entrambe le ipotesi un regime di tassazione separata, la diversità di aliquota operante per i compensi ordinari da un lato e per gli emolumenti arretrati dall'altro, ha reso opportuno far indicare importi e relative ritenute in distinti punti della comunicazione.

Punti da 69 a 73 "Indennità e somme soggette a tassazione separata"
Nelle istruzioni si precisa che i suddetti punti vanno utilizzati anche nell'ipotesi di corresponsione di indennità di fine mandato a collaboratori coordinati e continuativi per le quali indennità sussistano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Punti 92 e 109 "Deduzione complessivamente spettante"
Si tratta di punti nuovi, nei quali dovrà essere indicato l'importo della deduzione complessivamente spettante sul Tfr maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la somma di euro 309,87 per l'anzianità di servizio (esclusa quella convenzionale) considerata fino al 31 dicembre 2000. La somma di euro 309,87 va proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La previsione del punto anche nella sezione relativa alle prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 e l'obbligatorietà della sua compilazione nell'ipotesi di percentuali di Tfr destinate alla previdenza integrativa, ha come finalità precipua quella di indurre il fondo pensione a un corretto calcolo della deduzione da attribuire costringendolo a tener conto di eventuali periodi di part-time. Gli importi inseriti nei punti 92 e 109 delle dichiarazioni del sostituto d'imposta-datore di lavoro e del fondo pensione dovranno infatti necessariamente coincidere tra loro e ciascuno dovrà essere pari alla somma dei punti 119 "totale riduzioni" delle rispettive dichiarazioni.
Si ricorda infine che l'introduzione dei suddetti punti ha comportato la soppressione della casella relativa alla percentuale di tempo parziale (punto 86 del modello 770/2003 Semplificato).

Punto 93 "Percentuale di TFR destinato al fondo pensione"
In tale punto deve essere indicata la percentuale media di Tfr destinato fino al 31 dicembre 2000 alle forme pensionistiche di previdenza complementare. Il dato è utile ai fini del calcolo della deduzione da erogare per ciascun anno preso a base di commisurazione, sull'ammontare netto di Tfr maturato alla suddetta data. Infatti, nel caso che quote di Tfr siano state destinate alle forme pensionistiche di previdenza complementare fino al 31 dicembre 2000, la predetta deduzione (pari a lire 600mila annue, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale) dovrà essere ridotta della percentuale indicata al punto 93 essendo la restante quota riconosciuta dal fondo pensione in sede di erogazione della prestazione in forma di capitale. A tal fine, le istruzioni chiariscono che la percentuale in questione non è quella risultante dal rapporto tra gli importi indicati nei punti 91 e 86, bensì quella risultante dalla sommatoria delle percentuali di Tfr destinate ciascun anno al fondo pensione diviso il numero degli anni.
Si ricorda invece che le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del Tuir, sul Tfr maturato dall'1/1/2001 possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta-datore di lavoro anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del Tfr maturato dal 2001.

Punto 101 "Importo incentivo all'esodo"
Nelle istruzioni viene precisato che il punto in questione non potrà essere utilizzato per l'esposizione di anticipazioni sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, non sussistendo, in questi casi, i requisiti previsti dall'articolo 17 comma 4-bis del Tuir per la fruizione del beneficio fiscale (dimezzamento della base imponibile).

Punti da 114 a 116 "Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 2002"
Nell'ipotesi in cui successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro siano riconosciute ulteriori quote di Tfr, con conseguente obbligo di riliquidazione, gli importi precedentemente riconosciuti a saldo dovranno essere indicati come acconti nei punti 114 e 115, specificando il codice 3 al punto 116.

Punto 131 "Compensazione"
In tale punto il sostituto d'imposta dovrà esporre l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 e assoggettata a tassazione ordinaria secondo le disposizioni dell'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-ter) del Tuir.
Nei casi in cui sia stata effettuata la suddetta compensazione dovrà risultare esposto il codice C nel punto 40 della comunicazione.

Punto 132 "Ritenute dell'anno"
Nelle istruzioni viene precisato che qualora l'importo delle ritenute dovute nell'anno sul Tfr sia inferiore a quello già versato ed esposto nel punto 130, tale punto non dovrà essere compilato.
Nella diversa ipotesi che le ritenute operate nell'anno (ad esempio, 1000) siano superiori all'imposta complessiva di cui al punto 127 (ad esempio, 750), ma il sostituto abbia restituito l'eccedenza d'imposta (250) entro i termini di consegna del Cud, nel punto in questione potrà essere indicato l'importo dell'imposta complessiva (750).

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Punto 16 "Causale"
L'articolo 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 ha integrato l'articolo 81, comma 1, lettera m), del Tuir, ricomprendendo sotto tale previsione (e qualificando perciò come redditi diversi) anche i compensi erogati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, da quest'anno, tali compensi, non essendo più assimilabili a redditi di lavoro dipendente, dovranno formare oggetto di apposita comunicazione di lavoro autonomo con riferimento a ciascun percipiente ed essere identificati nel punto 16 della stessa dal codice N, contrassegnante i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81, lettera m), del Tuir.

Punto 21 "Altre somme non soggette a ritenuta"
In tale punto andrà indicata anche la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito, introdotta, per le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio (contraddistinte nel punto 16 dal codice V) dall'articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, come modificato dall'articolo 2, comma 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Per i compensi contrassegnati dal codice "N" del punto 16 dovrà essere esposta la quota esente da imposta (fino a euro 7.500,00, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Tuir).

Punti 24 e 27 "Ritenute/Addizionale Regionale a titolo d'imposta"
Sempre da quest'anno, è presente nella Comunicazione, per esigenze di controllo, uno sdoppiamento dei punti relativi rispettivamente alle ritenute Irpef e alle trattenute di addizionali regionale, a seconda che il prelievo operato dal sostituto d'imposta sia esaustivo o meno dell'obbligazione tributaria.
L'esigenza si è posta con riferimento ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del Tuir per i quali è prevista:
- una soglia di esenzione da imposta, fino a 7.500 euro
- una ritenuta (e trattenuta) a titolo d'imposta (per la fascia di compensi compresi tra 7.500 e 28.158,28 euro)
- una ritenuta (e trattenuta) a titolo d'acconto, sui compensi eccedenti euro 28.158,28.

Prospetto ST
Premesso che nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro dovrà sempre essere rilasciata un'unica certificazione di lavoro dipendente(Cud), vi sarà altresì un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta laddove le suddette operazioni abbiano comportato l'estinzione dei soggetti preesistenti (ad esempio, fusioni, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, come anche nelle ipotesi di trasferimento di competenze tra P.A. o di successione mortis causa).
Viceversa, la dichiarazione modello 770/2004 Semplificato dovrà essere compilata secondo le regole generali, ovvero da tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni, nel caso in cui queste non comportino estinzione di società (ad esempio, trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa), pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta (ad esempio, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione d'azienda, conferimento in società di aziende o di rami di aziende, affitto o costituzione di usufrutto sulle medesime, passaggio nella gestione di servizi in concessione, trasferimento di personale dipendente tra società).

Con riferimento ai tributi oggetto di rateizzazione, il precedente sostituto, dovrà indicare nel prospetto ST distintamente, con le modalità previste nelle istruzioni, oltre ai dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all'Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio, anche i dati relativi alle residue rate del saldo e del primo acconto dell'Irpef, dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef e degli acconti a tassazione separata dovute dal sostituito a seguito di assistenza fiscale e non prelevate per effetto del suddetto passaggio. In questi casi, il punto 9, recante l'indicazione del codice tributo, dovrà sempre essere compilato per contraddistinguere le diverse tipologie d'imposta non prelevate. Tale finalità d'identificazione non è infatti più assolta dal punto 7 "Note" nel quale andrà inserito, da quest'anno, sempre il medesimo codice (M).
Il sostituto tenuto al prelievo delle residue rate, dovrà seguire i medesimi criteri di esposizione, avendo cura però di riportare al punto 7 il codice N.

Punto 2 "Ritenute operate"
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve indicare in distinti righi l'ammontare complessivo delle addizionali trattenute e versate con riferimento all'anno di competenza, indicando nel punto 7 il codice Q, per le addizionali di competenza dell'anno d'imposta precedente, e il codice S, per quelle di competenza dell'anno d'imposta corrente. Tale necessità è legata al fatto che nel punto 1 il periodo di riferimento sarà lo stesso per entrambe le addizionali contrassegnando la decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo da parte del sostituto d'imposta (anno 2003).

Punto 3 "Ritenute versate in eccesso e restituzioni"
Da quest'anno è possibile utilizzare l'eccedenza d'imposta, derivante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, a scomputo dell'imposta dovuta sulla parte di prestazione maturata dall'1/1/2001 soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-ter) del Tuir (cfr. sul punto la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 12/02/2003).
Con riferimento al credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata, nelle istruzioni si precisa che dovrà essere compilato un distinto rigo per l'esposizione dell'ammontare complessivo maturato nell'anno 2003 (punto 2), indicando, nel punto, 1 il periodo convenzionale 12/2003, e, nel punto 7, il codice P.

Punto 5 "Importo versato"
In tale punto va indicato l'importo effettivamente versato corrispondente a quanto indicato nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24.
Così, ad esempio, nel caso di presentazione di un F24 per il pagamento di una ritenuta di lavoro dipendente pari a euro 100 (colonna importi a debito versati) compensata parzialmente nel modello di pagamento, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, con un credito Irpef di 30 euro (colonna importi a credito compensati) e versamento in contanti della differenza pari a 70 euro (colonna saldo), nel punto 5 del prospetto ST dovrà essere indicato l'importo di 100 euro.
Analoga modalità di compilazione dovrà essere osservata nel caso di presentazione di un modello di pagamento F24 a saldo zero per effetto di una compensazione totale.
Nell'ipotesi di erronea indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo e/o del codice regione, è obbligatoria la regolarizzazione con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione dovrà poi essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti.

Punto 9 "Codice tributo/Capitolo"
Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, in tale punto andrà indicato il Capitolo. Qualora nello stesso periodo siano effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati potranno essere evidenziati cumulativamente in un solo rigo.

Punto 12 "Data di versamento (giorno,mese,anno)"
Si tratta di una nuova casella nella quale andrà indicata la data del versamento. Ciò consentirà un rapido abbinamento nel caso di versamenti di addizionali regionali, laddove in passato la discrasia tra il periodo di riferimento indicato nel punto 1 del prospetto ST (2002) e l'anno di riferimento presente nel modello F24 (2001) poteva ingenerare delle difficoltà nell'incrocio dei dati. Si ricorda che se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, in tale punto andrà indicata la relativa data di versamento.

Prospetto SX
Rigo SX1 "Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2003"
Nelle istruzioni si precisa che i crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno potranno essere restituiti anche utilizzando ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
Per ritenute di lavoro dipendente non utilizzabili ai fini delle restituzioni nei casi sopracitati dovranno pertanto restrittivamente intendersi esclusivamente quelle contrassegnate dai codici tributo 1001 e 1004.

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