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Attualità

730, ore contate per ridurre l'Irpef 2004

La rideterminazione dell'acconto va effettuata dall'interessato e comunicata al sostituto d'imposta entro giovedì 30 settembre

Scade giovedì 30 settembre il termine ultimo per comunicare al sostituto d'imposta l'intenzione di ridurre o annullare la seconda o unica rata di acconto Irpef per l'anno 2004. L'opportunità riguarda lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi che, per dichiarare i redditi percepiti nel 2003, hanno optato per il modello 730, avvalendosi dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

E' opportuno osservare che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente soggetto all'Irpef può trovarsi nella situazione di dover anticipare una parte dell'imposta dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento. Per la determinazione dell'acconto l'interessato deve considerare il dato numerico contenuto nel rigo 28 "differenza" del prospetto di liquidazione consegnatogli, entro il 15 giugno, dal sostituto d'imposta e stabilire l'importo dovuto nella misura del 98 per cento di tale dato. L'obbligo di corrispondere l'anticipo si assolve con il versamento della somma in un'unica ovvero duplice soluzione a seconda dell'entità della stessa.

L'anticipo per il 2004
L'acconto Irpef 2004 non è dovuto nel caso in cui l'importo indicato nel rigo 28 non superi 52 euro. Risulta invece dovuto, in un'unica soluzione, se è superiore a 52 ma non superiore a 262 euro, al contrario, il versamento va effettuato in due rate se la somma è superiore a 262 euro. Nelle ultime due ipotesi l'imposta da versare è trattenuta direttamente dal sostituto rispettivamente dalla busta paga di novembre, ovvero dalle retribuzioni corrisposte in luglio e novembre. Può accadere che, per insufficienza delle retribuzioni, sorga la necessità di differire una parte dei pagamenti al mese successivo. Ciò comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile sulle quote residue.

Riduzione o annullamento, che fare
A differenza di quanto avviene per la prima rata d'acconto, per la determinazione della quale il contribuente deve operare all'interno del modello 730, barrando la casella 1 o compilando la colonna 2 del rigo F7 a seconda che non intenda effettuare alcun versamento o desideri una trattenuta inferiore a titolo di prima rata, per la riduzione o l'annullamento della seconda o unica rata d'acconto, l'interessato deve agire al di fuori del modello presentato. In pratica, il contribuente in possesso di elementi tali da stimare una riduzione dell'imposta sui redditi percepiti nel 2004, non deve far altro che simulare la dichiarazione per l'anno in questione e, sulla base della procedura di calcolo dell'acconto, comunicare il risultato al sostituto d'imposta entro il 30 settembre. Non esiste uno schema predefinito di "dichiarazione" che, in ogni caso, deve contenere i dati identificativi del contribuente e gli importi rideterminati relativi alla seconda o unica rata.

Il metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Irpef può essere applicato, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sa già di risolvere un rapporto di lavoro nel corso dell'anno oppure ha speso di più per l'istruzione propria o di familiari fiscalmente a carico o ancora quando non deve dichiarare più l'affitto di un appartamento o quando ha sostenuto oneri per ristrutturare casa, e così via.

La commisurazione autonoma e previsionale dell'acconto espone il contribuente al rischio di eventuali errori di calcolo. Se ciò dovesse verificarsi, sull'omesso o insufficiente versamento viene applicata la sanzione del 10 per cento a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso da parte dell'Amministrazione finanziaria. In caso contrario, scatta la sanzione ordinaria del 30 per cento. Una riduzione delle sanzioni (3,75 o 6 per cento, in relazione al ritardo) è possibile soltanto se il contribuente si accorge dell'errore prima dell'Amministrazione e nei termini di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, ricorrendo al ravvedimento operoso.
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