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Attualità

5 per mille 2019, è tempo di agire
per non perdere la remissione in bonis

Gli enti interessati che non hanno inviato la richiesta per candidarsi alla ripartizione della quota Irpef o non hanno spedito la dichiarazione sostitutiva richiesta non sono ancora fuori gioco

piantine

Lunedì 30 settembre è l’ultimo giorno a disposizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, non inseriti negli elenchi permanenti dei beneficiari, per rimettersi in corsa e presentare, se non l’hanno fatto nei termini ordinari (7 maggio), all’Agenzia delle entrate, la domanda di iscrizione alla ripartizione del 5‰, esercizio finanziario 2019. Ultima chance anche per gli enti della ricerca scientifica e dell’università, e per gli enti della ricerca sanitaria, che dovranno però rivolgersi, rispettivamente, al Miur e al ministero della Salute.
Stessa scadenza anche per chi ha saltato l’appuntamento del 1° luglio e deve ancora trasmettere la documentazione integrativa o la copia del documento di identità di chi ha sottoscritto la domanda.
Per recuperare il tempo perduto gli interessati dovranno, inoltre, versare contestualmente una sanzione pari a 250 euro tramite il modello F24-Elide, indicando il codice tributo 8115.
 
A volontari e associazioni sportive, modelli e software dell’Agenzia
Per non lasciarsi sfuggire definitivamente l’opportunità di essere scelti dai contribuenti quali destinatari di una quota del 5‰ 2019, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche “ritardatari” dovranno, entro il 30 settembre, presentare domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi, direttamente o tramite intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
 
Per la dichiarazione sostitutiva, indirizzo ad hoc
Per quanto riguarda, invece, l’invio o la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti:

  • gli enti di volontariato dovranno inviare l’apposito modello, con raccomandata A/R, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’organizzazione; in alternativa potranno trasmettere via Pec copia della dichiarazione firmata, ottenuta tramite scansione, alla casella di posta elettronica certificata della Dr competente. Al modello dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del documento di identità di chi firma il documento. In caso di Pec, il richiedente dovrà riportare nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019”
  • le associazioni sportive dilettantistiche dovranno spedire, invece, il loro modello di dichiarazione, tramite raccomandata A/R, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata. Anche in questo caso è necessario allegare copia del documento di identità di chi sottoscrive il modello. 

C’è da aggiungere che gli interessati troveranno la loro dichiarazione sostitutiva parzialmente compilata, completa delle informazioni già fornite al momento dell’iscrizione e all’aspirante beneficiario non resta che integrare il modello con i dati mancanti.
 
5‰ con iscrizione al Miur e al ministero della Salute
Finestra aperta, come abbiamo già detto, fino al 30 settembre, anche per gli enti della ricerca scientifica e dell’università, e per gli enti della ricerca sanitaria.
In questo caso gli enti interessati, per conoscere come comportarsi potranno consultare le sezioni dedicate all’argomento rispettivamente dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del ministero della Salute.
La regolarizzazione, anche in tale ipotesi, è subordinata al contestuale pagamento della sanzione di 250 euro, con il modello F24-Elide, utilizzando il codice tributo 8115.
 
Nessun pensiero per chi ha un posto negli elenchi permanenti
Ricordiamo, infine, che chi ha già un posto in uno degli elenchi permanenti non deve rinnovare né domanda di iscrizione né dichiarazione sostitutiva, sempreché non sia cambiato il rappresentante legale. In quest’ultimo caso il nuovo incaricato deve trasmettere e firmare una nuova dichiarazione sostitutiva.

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