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Dossier

Manovra finanziaria per il 2022:
in porto anche la legge di bilancio

La Camera dei deputati, dopo aver licenziato a metà mese il “collegato fiscale”, conferma la fiducia e dà il via libera al documento contabile preventivo per il prossimo anno

immagine di palazzo di Montecitorio

Il testo finale del provvedimento, originariamente suddiviso in 219 articoli (vedi “Il Ddl di bilancio è in Parlamento: prima lettura a palazzo Madama”), risulta composto da un unico articolo, frazionato in 1013 commi. Il valore complessivo della manovra aumenta di un paio di miliardi di euro, passando da 30 a 32.
Oltre all’“inglobamento” dei contenuti dei decreti 157/2021 (vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”) e 209/2021 (vedi “Ok ai contributi a fondo perduto pur in presenza di carichi pendenti”), tante le novità introdotte durante l’iter parlamentare. Nella tabella che segue abbiamo riepilogato, in pillole, gli interventi in materia fiscale presenti nell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, con indicazione dei relativi commi. Nei prossimi giorni, una serie di contributi sulle misure più significative.

Commi Argomento
2-4

Tassazione Irpef
Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, vengono apportate numerose variazioni agli articoli 11 e 13 del Tuir (Dpr 917/1986) e al Dl 3/2020: sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23, 25, 35 e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”). Un decreto Mef, entro marzo 2022, definirà gli importi riconosciuti a ciascuna delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef.

5-7 Addizionali all’Irpef 2022
Per consentire agli enti competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini: le regioni avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, entro il 13 maggio 2022, anziché entro il 31 gennaio; i comuni dovranno modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
8-9 Esclusione dall’Irap
Dal 2022 (più precisamente, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022), le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ristorare le regioni e le province autonome delle conseguenti minori entrate, è istituito un apposito fondo, con dotazione annua di oltre 192 milioni di euro.
10-11 Disciplina del patent box
Sono apportate alcune variazioni alle novità introdotte dal Dl 146/2021 (vedi “Collegato fiscale 2022 – 3: cambio di look per il patent box”): la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili è elevata dal 90 al 110%; si restringe l’ambito applicativo dell’agevolazione, adesso riservata a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l’esclusione, quindi, di marchi d’impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; cambia la decorrenza delle nuove norme (non più il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146), ora applicabili alle opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso al momento della loro entrata in vigore (2021) e per quelli successivi; viene consentito, per tutta la durata dell’opzione, di fruire sia del nuovo patent box sia del credito d’imposta per le spese di R&S; è modificato il meccanismo di passaggio dalla precedente disciplina (opzione non più esercitabile a partire dal periodo d’imposta 2021) alla nuova, per non costringere a transitare automaticamente in quest’ultima chi aveva optato per il “vecchio” patent box con riferimento ad anni antecedenti al 2021; è introdotto un meccanismo di recapture secondo cui, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, la maggiorazione del 110% è fruibile a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale e non è applicabile alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione ottiene il titolo.
12 Plastic tax e sugar tax
Differita ancora una volta la concreta attivazione delle due imposte introdotte, dalla legge di bilancio 2020, per limitare il consumo, l’una, degli imballaggi monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti, l’altra, delle bevande edulcorate. L’appuntamento è ulteriormente spostato al 1° gennaio 2023.
13 Prodotti per l’igiene femminile
Abbassata dal 22 al 10% l’Iva sugli assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili (gli stessi prodotti, quando compostabili o lavabili, così come le coppette mestruali, dal 2020 sono assoggettati all’aliquota del 5%).
14-23 Servizio nazionale della riscossione
Per maggiormente efficientare l’attività di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo sono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Cambia anche il sistema di remunerazione del servizio: dal 1° gennaio 2022, il costo graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato; in ogni caso, a carico del debitore resterà una quota, che sarà fissata tramite un decreto ministeriale, correlata alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione e all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, quali pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.
24 Certificazioni digitali
Confermata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, originariamente limitata al 2021, per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
25 Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Prolungata di un anno la detassazione Irpef per i terreni dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola: i relativi redditi, anche nel 2022, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale. L’esenzione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale compete al proprietario).
26-27 Potenziamento dei piani individuali di risparmio
Innalzati i limiti di investimento applicabili ai Pir costituiti fino al 31 dicembre 2019: l’annuale passa da 30mila a 40mila euro, quello complessivo da 150mila a 200mila euro. Invece, per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene stabilita l’esclusione dei vincoli secondo cui ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo Pir “ordinario” e di un solo “nuovo Pir” e ciascun Pir non può avere più di un titolare.
28 Superbonus
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
- per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
- per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
- la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
- il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
- per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022
- per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
29-30 Cessione del credito o sconto in fattura
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2021, ora abrogato – vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”).
31-36 Controlli dell’Agenzia delle entrate
Riproposti i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021 sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19 (vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”)
37 Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:
- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico)
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare)
- per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici)
- per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
38 Bonus verde
Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.
39 Bonus facciate
Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
41 Decreto anti-frodi
Sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, i cui contenuti (misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) sono stati trasfusi nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto.
42 Eliminazione delle barriere architettoniche
Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
44 Tax credit beni strumentali
Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025.
45 Bonus ricerca e sviluppo
Prorogati e rimodulati, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per: attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro); attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro); altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).
46 Bonus quotazione delle Pmi
Esteso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta del 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. L’importo massimo del bonus è ridotto da 500mila a 200mila euro.
70-71 Incentivi per le aggregazioni tra imprese
Allungata di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, la disposizione della legge di bilancio 2021 che, per incentivare i processi di aggregazione realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, consente al soggetto risultante dall’operazione di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Viene, però, introdotto un nuovo tetto in valore assoluto (500 milioni di euro) alle Dta trasformabili in credito d’imposta; pertanto, il limite è ora rappresentato dal minore importo tra 500 milioni e il 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Contestualmente è anticipata di un anno, al 31 dicembre 2021, la cessazione del “bonus aggregazioni” introdotto dal “decreto Crescita” che, per tali operazioni, ha consentito il riconoscimento fiscale gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, fino a cinque milioni di euro.
72 Limite crediti compensabili
Messo a regime, dal 2022, il tetto di due milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), che il “decreto Sostegni bis”, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, aveva così fissato per il solo 2021.
135-136 Povertà educativa
Prorogato fino al 2024 il credito d’imposta del 75% riconosciuto alle fondazioni bancarie per i contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata.
151 Prima casa under 36
Estese a tutto il 2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto; il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24. Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la “prima casa”.
155 Bonus affitto per i giovani
Modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani (articolo 16, comma 1-ter, Tuir): l’età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti; il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa; l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso; il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre; la detrazione è di 991,60 euro (come prevedeva anche la norma sostituita) ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, comunque non oltre 2mila euro. Confermati gli altri requisiti: va stipulato un contratto a canone concordato; deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato; bisogna avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
175 Credito d’imposta per il Mezzogiorno
Modificata la disciplina - contenuta nella legge di stabilità 2016 - del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: lo scopo, adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fino a oggi.
185-190 Agevolazioni per lo sviluppo dello sport
Per favorire il diritto alla pratica dell’attività sportiva, viene stabilito, in favore delle federazioni nazionali riconosciute dal Coni, che, per gli anni dal 2022 al 2024, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non sono assoggettati né a Ires né a Irap, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20% di quegli importi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. Per l’efficacia della norma occorre l’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, per il 2022 è confermato il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”).
351 Tax credit per le librerie
Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati. Il bonus è parametrato alle spese sostenute per Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, canone d’affitto e mutui con riferimento ai locali dove è svolta l’attività nonché per i contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente.
353-356 Piccoli borghi e aree interne
Con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo turistico e ostacolare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023 è previsto, a favore dei commercianti e degli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne, il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’Imu sugli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività. Un Dm stabilirà le modalità attuative della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa (10 milioni di euro per ciascun anno). A quegli stessi soggetti, Stato, regioni, province autonome ed enti locali potranno concedere in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali. Alle agevolazioni si applicano le norme unionali sugli aiuti de minimis.
357-358 Carta cultura per i diciottenni
Stabilizzato il “bonus cultura” per i diciottenni, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2016. Dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica utilizzabile per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi natura, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro o lingue straniere. Un Dm, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di attuazione della norma, stabilendo, tra l’altro, gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite massimo di spesa, fissato in 230 milioni di euro all’anno. Le somme attribuite non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce né rilevano ai fini del computo del valore dell’Isee.
378-379 Tax credit per la carta dei giornali
Prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell’entità e nel limite di spesa il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, misura introdotta per il 2019 e replicata dal “decreto Sostegni bis” per il 2020 quale aiuto straordinario a seguito dell’emergenza sanitaria. Il nuovo bonus è pari al 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa fissato in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
451-456 Agevolazioni fiscali per eventi sismici
Esentate, per il 2022, dal canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone unico per l’occupazione nei mercati, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
I redditi dei fabbricati ubicati in quelle stesse zone, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità adottate entro il 31 dicembre 2018, sono esenti dall’Irpef e dall’Ires anche nel 2021 (l’agevolazione era scaduta nel 2020) nonché dall’Imu fino al 31 dicembre 2022 (l’esenzione precedente arrivava al 31 dicembre 2021).
480-485 Bonus Tv
Stanziate nuove risorse (68 milioni di euro per il 2022) per finanziare i contributi per l’acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione. Istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 70 anni e pensione non superiore a 20mila euro annui: potrà ricevere il decoder idoneo direttamente a casa.
486-487 Sostegno ai settori turismo, spettacolo e automobile
Istituito un apposito fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, per sostenere gli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Un Dm, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà i criteri attuativi della norma.
503-512 Caro bollette
Adottate più misure per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: gli oneri generali di sistema sono azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e ridotti per le restanti utenze elettriche; l’Iva sul gas naturale scende al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali; gli oneri di sistema per il gas naturale sono ridotti per tutte le utenze, domestiche e non; è potenziato il bonus per i clienti domestici in condizione economica svantaggiata e per quelli in gravi condizioni di salute; in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.
527 Cessione di bovini e suini
Estesa al 2022, per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, l’applicazione della percentuale di compensazione del 9,5%, misura che il “decreto Sostegni bis” aveva adottato per il solo 2021. La novità interessa i produttori agricoli in regime Iva speciale (articolo 34, Dpr 633/1972), i quali utilizzano le percentuali di compensazione per calcolare l’importo di imposta detraibile in relazione alle cessioni di prodotti agricoli.
622-624 Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali
Modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto”. Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali, stabilendo che la deduzione avvenga, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo. Ugualmente, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, considerando sempre la suddivisione in cinquantesimi. È concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando, però, un’imposta sostitutiva nella misura prevista per i conferimenti d’azienda (12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni, 16% sulla parte eccedente i 10 milioni), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento; l’importo deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo. Le novità, in deroga allo Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle disposizioni tributarie, hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, quindi dal 2021. Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ha già versato le imposte sostitutive per quelle operazioni, può revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento delle Entrate; le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24.
637-644 Cancellazione del cashback
Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, è definitivamente abolito, in anticipo rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.
653 Contributi anti Covid e controlli della Pa
Accesso ai contributi a fondo perduto senza preventiva verifica della fedeltà fiscale. A tale forma di sostegno non si applica la norma secondo la quale, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, il soggetto pubblico deve controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra. La disposizione, che è di interpretazione autentica e ha quindi efficacia retroattiva, era già stata introdotta dall’abrogato “decreto fiscale bis” (vedi “Ok ai contributi a fondo perduto pur in presenza di carichi pendenti”), i cui contenuti sono stati trasfusi nella legge di bilancio.
656-657 Decreto fiscale bis
Abrogato il Dl 209/2021, i cui contenuti sono stati trasferiti nei commi da 649 a 655 della legge di bilancio. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto.
683 Iva per gli enti associativi
Rinviata di due anni, al 1° gennaio 2024, l’entrata in vigore delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall’articolo 5 del Dl 146/2021 (vedi “Il Parlamento converte in legge il collegato fiscale al Bilancio”) per allineare l’ordinamento nazionale a quello unionale. A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall’ambito Iva, debbano rientrarvi, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.
706-707 Canone unico patrimoniale
Prorogate di altre tre mesi, fino al 31 marzo 2022, le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica. Si tratta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi, come le attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati, dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti. Prorogate al 31 marzo 2022 anche le altre facilitazioni vigenti in materia: le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo; la posa in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, per favorire il rispetto delle norme sul distanziamento, non è subordinata alle autorizzazioni ordinariamente previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.
709-710 Finanziamento dei partiti politici
Differito al 30 gennaio 2022 il termine, scaduto il 30 novembre 2021, per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l’anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, previsto dall’articolo 11 del Dl 149/2013.
711 Sospensione temporanea dell’ammortamento
Per coloro che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, è estesa anche all’esercizio successivo la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento.
713 Bonus acqua potabile
Prorogato al 2023 il credito introdotto, per il biennio 2021-2022, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. È pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di mille euro per immobile e, per gli altri soggetti, di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale (vedi “Bonus acqua potabile: le regole per lo sconto del 50 per cento”).
715-717 Capitale della Banca d’Italia
Elevata dal 3 al 5% la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d’Italia. Per i dividendi percepiti nell’esercizio 2022 riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto all’originario limite del 3%, l’aliquota Ires del 24%, al lordo dell’addizionale di 3,5 punti percentuali prevista per banche e intermediari finanziari, deve essere applicata con un’ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
718 Società d’investimento immobiliare quotate
Apportate alcune modifiche alla disciplina della Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 125, legge 296/2006) in materia di estensione del regime fiscale agevolato (“regime speciale”) alle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare.
730 Imposta di registro
Disposte, con norma di interpretazione autentica, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali (agevolazioni che l’articolo 32, Dpr 601/1973, riconosce ai passaggi di proprietà delle aree produttive e delle aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari e agli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree) anche ai trasferimenti delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della provincia autonoma di Bolzano.
731 Imposta di bollo
Estesa all’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo che il “decreto Sostegni” aveva stabilito, per il solo 2021, in relazione alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
737 Bonus Afa
Introdotto un nuovo credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per la fruizione di attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità. Un decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire le modalità di accesso al beneficio, tenendo conto anche del limite massimo di spesa, fissato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.
743 Imu per i pensionati all’estero
Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso. In materia era già intervenuta la scorsa legge di bilancio disponendo a regime, per questo tipo di situazioni, sia il dimezzamento del tributo municipale sia la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti.
763 Rientro dei cervelli
Anche i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall’articolo 44 del Dl 78/2010 (imponibile ridotto del 90%), potranno optare per l’applicazione delle agevolazioni previste dal comma 3-ter dello stesso articolo 44 (prolungamento temporale dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti). A tal fine, l’interessato dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi agevolati relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’opzione ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di almeno una casa in Italia, dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dall’opzione (l’immobile può essere acquistato anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, pure in comproprietà). L’importo da versare scende al 5% in caso di tre figli minorenni e acquisizione di almeno una casa in Italia. Le modalità per l’esercizio dell’opzione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
809-810 Riqualificazione elettrica dei veicoli
Prorogati al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro, i contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli, che la legge di bilancio 2019 aveva previsto fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di due bonus pari al 60%, rispettivamente, del costo di riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro e delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione, riconosciuti ai proprietari di veicoli M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G immatricolati originariamente con motore termico, che su di essi installano un sistema di riqualificazione elettrica omologato.
812 Tax credit impianti fonti rinnovabili
Istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito d’imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Un decreto Mef, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di accesso al beneficio.
831-834 Tax credit impianti compostaggio
Istituito, con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023 e soggetto alle regole Ue sugli aiuti de minimis, un credito d’imposta del 70% in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia; il bonus, utilizzabile in compensazione tramite F24, va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro. Le modalità attuative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
912
 
Minusvalenze da piani individuali di risparmio
Prorogata al 2022, con modifiche, la norma della scorsa legge di bilancio che, relativamente ai Pir costituiti dal 1° gennaio 2021 con investimenti effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno, riconosce un credito d’imposta - utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione tramite F24 - pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, a condizione che tali strumenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite. È ora stabilito che il credito d’imposta: spetta anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022; per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, non può eccedere il 10% delle somme investite, anziché il 20%; è utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo, invece che dieci.
913 Cartelle di pagamento
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione.
923-924 Società e federazioni sportive
Sospesi, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini relativi: ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; ai versamenti dell’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022. I pagamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero, sempre a partire da quella data, fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% del totale dovuto, con un’ultima rata per il valore residuo entro il 16 dicembre.
927-944 Malattia o infortunio del libero professionista
Introdotta una specifica disciplina di sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti nelle ipotesi di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzione di gravidanza, decesso. Le norme si applicano anche quando l’esercizio della professione avviene in forma associata o societaria, se il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci è inferiore a tre ovvero il professionista è nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale. La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero, al giorno di inizio della cura domiciliare o al decesso. Ai tributi sospesi si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dalla scadenza originaria alla data di effettivo pagamento, da versare contestualmente. Chi beneficia della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni; per ogni altra violazione della disciplina è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro. Le stesse sanzioni si applicano anche nei confronti di chi favorisce il compimento di quegli illeciti.
985-987 Accisa sulla birra
Apportate alcune modifiche, per il solo anno 2022, alla disciplina dell’accisa sulla birra:
- per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell’accisa è elevata dal 40 al 50%
- per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri, l’accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30mila ettolitri
- la misura dell’accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).
988 Qualifica di imprenditore agricolo
Sancito il principio secondo cui gli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali, mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica anche se, a causa di quegli accadimenti, non riescono a rispettare il criterio della prevalenza fissato dall’articolo 2135 del codice civile. Restano tali, pertanto, pur quando, in attesa della ripresa produttiva dell’azienda e comunque per non più di tre anni dal riconoscimento dell’evento eccezionale, si approvvigionano di prodotti del comparto in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
1106 Enti sportivi dell’Alto Adige
Inseriti tra i redditi diversi elencati alla lettera m), comma 1 dell’articolo 67, Tuir, pertanto esclusi dalla formazione del reddito fino all’importo di 10mila euro, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, da due enti operanti per lo più nella provincia di Bolzano: la Vss (Federazione delle associazioni sportive della provincia autonoma di Bolzano) e l’Ussa (Unione delle società sportive altoatesine).
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