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Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (2)

Indegnità. Interdizione e inabilitazione. Accettazione con beneficio d'inventario. Rinuncia. Vendita quote

forziere
2.5 Indegnità
E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi:
  • ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto a meno che non ricorrano gli estremi della legittima difesa
  • ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio
  • ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato condannato per falsa testimonianza
  • ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria
  • ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un testamento, ovvero glielo abbia impedito
  • ha fatto uso di un testamento falso.
L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.
L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico.

2.6 L'interdizione e l'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi, non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.
L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.
L'inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare rilevanza.

2.7 Accettazione con beneficio d'inventario (articolo 490, codice civile)
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
Con l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa. Quindi, colui che accetterà l'eredità nel peggiore dei casi risponderà dei debiti del defunto fino al raggiungimento della quota ereditata.

La legge, per l'accettazione con beneficio d'inventario, richiede una forma solenne, deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.
Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:
  • incapaci assoluti e relativi
  • persone giuridiche
  • minori
  • interdetti o inabilitati.
Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:
  • se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi; se questi termini non sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice
  • se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione (10 anni).
Infine, nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario:
  • omissioni o inclusioni dolose nell'inventario
  • alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale
  • inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.
2.8 Rinuncia all'eredità
La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente; è un negozio unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.
Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, ab origine, la qualità di erede, per cui è da considerarsi completamente estraneo all'eredità dovendosi ritenere come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all'eredità (articolo 519, c.c.) può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima dell'accettazione non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita accettazione dell'eredità.
La rinuncia deve essere considerata valida anche se la dichiarazione sia stata sottoscritta dall'erede rinunciante.

L'esercizio di fatto della qualità di erede si manifesta non solo con la diretta e personale amministrazione dei beni ereditari ma anche con il semplice riparto e godimento dei frutti, cioè quando si è manifestata la volontà di accettare l'eredità con atti concludenti che non lascino adito a dubbi come nel caso di pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, affitto di beni, riscossione di crediti, eccetera.
Invece non è da ritenersi atto di disposizione patrimoniale tutto quello che riguarda il procedimento tributario (anche il pagamento delle imposte con denaro proprio).
La rinuncia, come l'accettazione, deve essere incondizionata e non può essere parziale; è totale, ovvero bisogna rinunciare all'intero patrimonio e non può essere legata ad alcuna condizione o a un termine. Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.
Non può essere fatta a favore di altre persone.

Una volta operante la rinuncia, la devoluzione opera automaticamente nei confronti dei chiamati successivi, cioè l'eredità spetta ai successivi eredi chiamati per legge (o per testamento).
La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10 anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.
La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo dello stesso.

2.9 Vendita quote di eredità
L'articolo 732 del codice civile stabilisce a favore di ciascun coerede il diritto di prelazione per il caso in cui uno o più degli altri coeredi intendano vendere a terzi in tutto o in parte la loro quota di eredità.
Al coerede deve essere assegnato il termine di due mesi per esercitare il diritto di prelazione, decorso il quale la quota può essere efficacemente venduta.
Con l'assegnazione del termine deve essere resa nota la proposta, attraverso l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, e cioè l'oggetto e il prezzo.
Se non sono indicati altri elementi (accidentali), essi devono presumersi inesistenti, e potranno venire in rilievo soltanto se il coerede, decidendo di non esercitare la prelazione, scopra poi che il contratto è stato stipulato a condizioni diverse (dilazioni di pagamento, altre facilitazioni che modificano l'aspetto economico della vendita).

2. continua
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