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Analisi e commenti

Per la società veicolo scomputo delle ritenute quando gli interessi concorrono al reddito complessivo

I proventi su depositi e conti correnti bancari acquisiscono rilievo in capo alla Spv solo al termine delle operazioni, consentendo alla stessa di scontare le trattenute

In relazione alla problematica delle cartolarizzazioni dei crediti, connessa tra l'altro all'ampio processo di privatizzazione di beni pubblici avviato dall'Italia, l'Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata con risoluzione del 5 dicembre 2003, n. 222/E.
La pronuncia di prassi risponde all'Associazione Bancaria Italiana (Abi), la quale aveva posto all'Agenzia un quesito concernente le ritenute subite dalla società veicolo, o special purpose vehicle (Spv), in relazione agli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari sui quali confluiscono, temporaneamente, le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato e in attesa di essere utilizzate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

L'articolo 6 della legge n. 130/1999
In forza dell'articolo 6, comma 1, della legge 30.4.1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 della stessa legge (ovvero ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente, per finanziare l'acquisto dei crediti, ai quali sono applicati gli articoli 129 e 143 del Testo unico bancario), si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal Dlgs 1.4.1996, n. 239 ("Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati").
Il comma 3 dello stesso articolo 6 dispone che:
  • le diminuzioni di valore registrate:
    • sugli attivi ceduti
    • sulle garanzie rilasciate al cessionario
    • sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione
  • gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario
possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno ordinariamente imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi.
Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico va fornita indicazione nella nota integrativa.
Nelle cennate ipotesi, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico (comma 4).

La prassi dell'Agenzia
Sul tema dei riflessi fiscali delle cartolarizzazioni vi era già stato un intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 febbraio 2003, n. 8/E.
Anche se in termini sintetici, era stata in tale sede inquadrata la complessa problematica delle cartolarizzazioni, con puntuali riferimenti alla normativa di riferimento. Le deduzioni formulate dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso potranno dunque fungere quale utile strumento per orientare l'interprete.

Fondamento giuridico
La predetta circolare n. 8/E del 2003 ha rammentato che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti si deve alla legge 30.4.1999, n. 130.
L'articolo 6 della legge citata, recante disposizioni fiscali e di bilancio, non si occupa però del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l'effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione.
Le leggi speciali prescrivono invece un regime di neutralità, ai fini Irpeg e Irap, del patrimonio separato delle società costituite per realizzare le peculiari operazioni di cartolarizzazione ivi disciplinate.
In particolare, è fatto riferimento:
  • all'articolo 22, comma 9, del decreto legge n. 350 del 2001 (soggetti la cui costituzione o promozione è autorizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso soggetti terzi, nella forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10mila euro avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi)
  • all'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 351 del 2001 (soggetti analoghi a quelli indicati appena sopra, costituiti in forma di Srl. e il cui oggetto esclusivo è costituito dalla realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici)
  • agli articoli 7, comma 11, e 8, comma 10, del decreto legge n. 63 del 2002 (società "Patrimonio dello Stato s.p.a.", costituita per la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici, anche attraverso operazioni di cartolarizzazione; società "Infrastrutture s.p.a.", finalizzata a operazioni di finanziamento e garanzia per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere pubbliche, nonché per investimenti volti allo sviluppo dell'economia).
Ricostruzione della problematica delle cartolarizzazioni
Sempre nella circolare n. 8/E del 2003, è chiarito che le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) sono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (asset backed securities - Abs) collocati nel mercato dei capitali.
Nel modello accolto dalla legge n. 130/1999, l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo, o special purpose vehicle (Spv), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (articolo 3, comma 1, della legge n. 130/1999).
A propria volta, la società veicolo emette dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (cosiddetto originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.

Il patrimonio separato
Alla Spv, che si limita a divenire cessionaria dei crediti e a emettere, a fronte di essi, titoli negoziabili, rimane preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all'effettuazione della singola operazione.
Poiché la società veicolo non ha una propria struttura operativa né propri dipendenti, la legge prevede l'obbligo di indicare nel prospetto informativo i soggetti incaricati a svolgere le diverse attività connesse all'operazione (articolo 2, comma 3, della legge n. 130/1999).
La funzione principale svolta dalla Spv è quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'originator e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in un apposito patrimonio separato.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della predetta legge, i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a ogni effetto, rispetto a quello della Spv e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione.
Si tratta di un patrimonio la cui destinazione è vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione (articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 130/1999).

Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è quindi funzionale al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Considerato che il valore e il rendimento dei titoli dipende interamente dalla realizzazione da parte della società veicolo della massa dei crediti acquisiti, si è affermato che i crediti ceduti, pur rimanendo nella titolarità della Spv, sotto il profilo finanziario sono trasferiti ai portatori dei titoli, in quanto su essi viene traslato il rischio di credito connesso al portafoglio ceduto.
Una volta pagati tutti i portatori dei titoli e salvaguardata la posizione dei garanti dell'operazione, eventuali importi ulteriori potrebbero residuare, costituiti dalle eccedenze fra quanto ottenuto dalla Spv nell'incasso dei crediti e quanto le somme destinate agli investitori a titolo di interessi e rimborso capitale; tali importi andrebbero a formare un utile dell'operazione che, se non assorbito dagli stessi titoli o da apposite obbligazioni cosiddette "partecipative" (per lo più sottoscritte dallo stesso originator), potrebbe essere acquisito dalla stessa Spv.

I flussi finanziari attivi del patrimonio separato sono costituiti dagli incassi derivanti dai crediti cartolarizzati (a titolo di capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, eccetera) o dai proventi derivanti dall'investimento temporaneo della liquidità, in attesa che le disponibilità finanziarie del patrimonio cartolarizzato vengano impiegate; i flussi passivi riguardano, invece, il pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione e il pagamento delle cedole e rimborso del capitale delle varie categorie di titoli emessi.
L'ammontare complessivo dei flussi attivi confluisce in un unico "serbatoio" (normalmente denominato issuer available funds), il quale può essere destinato esclusivamente al pagamento dei flussi passivi.
Nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, la Spv non ha dunque mai la disponibilità dei predetti flussi attivi, il cui destino è di servire al soddisfacimento dei creditori del patrimonio separato.
Solo dopo la conclusione dell'operazione, una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio stesso, l'eventuale eccedenza residua potrà entrare nella disponibilità della società veicolo, se così stabilito negozialmente.

Il trattamento fiscale del patrimonio separato
Per quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del febbraio 2003, i risultati economici derivanti dalla gestione del patrimonio cartolarizzato, nel corso della realizzazione delle relative operazioni, non entrano nella disponibilità della società veicolo.
Il rischio di credito connesso alla gestione del portafoglio di crediti grava, infatti, sui sottoscrittori dei titoli; anche le risultanze dell'attività di gestione devono quindi assumere rilevanza in capo ai medesimi sottoscrittori in sede di rimborso del capitale investito.
Si è pertanto esclusa l'imponibilità in capo alla società veicolo di eventuali spread di periodo collegati a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato relativi all'incasso dei crediti acquisiti e al pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori o derivanti dal reinvestimento delle disponibilità liquide eccedenti o provocati dall'indebitamento necessario per far fronte alle scadenze.
Il vincolo di destinazione dei patrimoni "segregati", esclude infatti, a priori, un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari.

Tale interpretazione è coerente con quanto disposto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 29 marzo 2000, in base al quale il conto economico della Spv non è influenzato dai flussi attivi e passivi afferenti ai crediti collegati al patrimonio cartolarizzato, né dalle spese sostenute dalla società per la gestione di ciascuna operazione.
L'eventuale risultato di gestione del portafoglio crediti che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, e di cui la società veicolo risulti destinataria, è invece attratto a tassazione nel momento in cui entra in possesso del percettore, alla scadenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione.
Era infine confermata l'obbligatorietà degli adempimenti contabili di registrazione delle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 14 del Dpr n. 600/1973, come già precisato nella risoluzione n. 54/E del 26 febbraio 2002.

La ritenuta alla fonte
Nella risoluzione della direzione centrale Normativa e Contenzioso del 5 dicembre 2003, n. 222/E, sono presi in esame gli obblighi fiscali connessi alle operazioni di cartolarizzazione, con riguardo, in particolare, all'effettuazione delle ritenute prescritte a carico dei sostituti d'imposta.
Il comma 2 dell'articolo 26 del Dpr n. 600/1973 prevede l'applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi bancari.
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti dei seguenti soggetti:
  • imprenditori individuali, se i depositi e i conti correnti da cui gli interessi derivano sono relativi all'impresa
  • società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir
  • società ed enti commerciali
  • stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.
Le stesse ritenute sono invece applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'Irpeg e in ogni altro caso.

Considerazioni della risoluzione n. 222/E del 5 dicembre 2003
In considerazione delle peculiari caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione, è fatto richiamo nella risoluzione a quanto già affermato nella circolare n. 8/E del 2003, ovvero che la società veicolo, permanendo il vincolo di destinazione del patrimonio separato, non è destinataria di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza, dal punto di vista fiscale, nei singoli periodi di imposta nei quali si svolge ciascuna operazione.
Certamente, i flussi attivi del patrimonio separato comprendono anche i proventi derivanti dall'investimento temporaneo della liquidità, quindi anche gli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari sui quali confluiscono, temporaneamente, le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato in vista della loro utilizzazione nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

Non può tuttavia escludersi l'applicazione delle ritenute alla fonte, di cui all'articolo 26 del Dpr n. 600/1973, su tali proventi, che non sono compresi fra quelli non soggetti all'obbligo della ritenuta, espressamente contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 26.
Nell'ambito della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, non è d'altra parte prevista alcuna specifica norma di disapplicazione delle predette ritenute, in considerazione della specificità del patrimonio separato.
Relativamente alle modalità di applicazione delle ritenute, assume rilievo la circostanza per cui la società veicolo mantiene la qualifica di parte giuridicamente rilevante nel rapporto di deposito.
Infatti, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Dpr n. 600/1973, la ritenuta alla fonte è a titolo d'acconto o a titolo d'imposta a seconda della natura del soggetto nei confronti del quale è applicata.
Destinataria delle ritenute è la società veicolo, in quanto la peculiare attività da quest'ultima svolta in via esclusiva - ovvero la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti - non esclude in capo a essa la soggettività Irpeg, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir, richiamato dal comma 4 dell'articolo 26 del Dpr n. 600/1973 (e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la soggettività Ires per effetto di quanto disposto dal nuovo articolo 73, comma 1, lettera a) del Testo unico riformato).
Le ritenute applicate nei confronti della Spv sono dunque effettuate a titolo d'acconto.

Relativamente allo scomputo delle ritenute stesse, è fatto riferimento all'articolo 93 del Tuir, ove è disposto che esse si scomputano nel periodo d'imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo, anche se non sono stati percepiti e assoggettati a ritenuta.
Come già affermato nella sopra illustrata circolare n. 8/E del 2003, gli interessi e gli altri proventi su conti correnti e depositi della Spv rientrano nel flusso di liquidità finalizzato in via esclusiva al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Finché permane il vincolo di destinazione del patrimonio separato non si verifica quindi la condizione richiesta dall'articolo 93 del Tuir per l'individuazione del periodo d'imposta nel quale effettuare lo scomputo delle ritenute.

Solo al termine dell'operazione di cartolarizzazione, nel momento in cui viene meno il vincolo di destinazione sui patrimoni segregati, gli interessi e altri proventi corrisposti su depositi e conti correnti bancari su cui è stata applicata la ritenuta alla fonte a norma di legge, acquisiscono rilievo in capo alla società veicolo, consentendo alla stessa lo scomputo delle ritenute.
Solo a questo punto, a seguito della soddisfazione di tutti i creditori del patrimonio separato, maturano infatti le circostanze di certezza e determinabilità prescritte dall'articolo 75 del Tuir (e, nel Testo unico riformato, dall'articolo 109), affinché un dato componente possa concorrere a formare il reddito imponibile.
Per quanto sopra affermato, l'Agenzia delle Entrate deduce che le ritenute subite dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Dpr n. 600/1973, possono essere scomputate nel periodo d'imposta nel quale gli interessi derivanti dai conti correnti bancari cui esse afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo della società veicolo.

Conclusioni
Dalle operazioni, di per sé complesse dal punto di vista finanziario, connesse alla cartolarizzazioni dei crediti, originano effetti fiscali in capo alle società-veicolo solamente se queste, come appare ovvio, integrano i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposizione.
Essendo pacifica l'inclusione di tali soggetti nell'alveo dell'Irpeg e, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, in quello dell'Ires, il profilo oggettivo della realizzazione di redditi va verificato in modo puntuale. In particolare, i redditi affluiscono alla Spv solamente dopo il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del patrimonio separato; le conseguenze, dal punto di vista degli adempimenti e delle ritenute, sono quelle ordinarie.
Con la consapevolezza di aver affrontato un aspetto assai circoscritto delle tematiche fiscali collegate alle operazioni di cartolarizzazione, si dovrà infine tener presente la necessità di corroborare le interpretazioni ufficiali con le innovazioni emergenti dalla "riforma dell'Ires", attraverso un monitoraggio costante e il più possibile pragmatico delle casistiche emergenti nella prassi applicativa.
 
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