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Analisi e commenti

La riforma del sistema tributario (23): L'esenzione fiscale per gli investitori non residenti

I ritocchi al decreto sull'accertamento per recepire gli effetti del cambiamento dell'imposizione societaria

Nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo relativo all'introduzione dell'Ires e alla modifica del Tuir sono contenute disposizioni di coordinamento, intese a raccordare le nuove disposizioni con il più generale contesto normativo dell'imposizione reddituale.
Le previsioni dell'articolo 2 sono quelle di seguito riportate.

Modificazioni al Dpr 29.9.1973, n. 600
Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le modificazioni di seguito illustrate, che interessano gli articoli 26-bis, 27, 27-bis e 27-ter.

L'articolo 26-bis
L'articolo 26-bis del decreto sull'accertamento è collocato nel titolo 3, dedicato alla disciplina della ritenute alla fonte, e si occupa dell'esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti.
E' disposto, in particolare, che non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del Tuir, se percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del Dlgs 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
In virtù della disposizione da ultima richiamata, non sono soggetti a imposizione gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Similmente, non sono tassati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  • investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi fiscalmente "collaborativi"
  • banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
E' comunque applicata l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 239/1996, secondo le modalità indicate nell'articolo 3, nei confronti di:
  • soggetti non residenti diversi da quelli indicati al comma 1 (ovvero residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni)
  • soggetti residenti in Stati o territori fiscalmente "paradisiaci". Il rinvio all'articolo 41 del Tuir (articolo 44 nel nuovo Testo unico) riconduce le ipotesi di non imponibilità alle seguenti tipologie di proventi:
  • interessi e altri proventi derivanti dai mutui (e non dai depositi e dai conti correnti bancari e postali)
  • proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
  • proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito.
Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 26-bis del Dpr n. 600/1973, i requisiti necessari all'esenzione sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Si tratta dei seguenti riscontri, che devono essere acquisiti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare:
  • autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli relativa al possesso dei requisiti per la non applicazione dell'imposta. Per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo dev'essere resa dal relativo organo di gestione
  • dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, e codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.
Se i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) (ovvero: proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito) hanno a oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non è applicata sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

Il regolamento attuativo e la prassi dell'Amministrazione
Sul regime di esenzione da imposta sostitutiva in favore degli investitori esteri è intervenuta l'amministrazione finanziaria con la circolare del 22.10.1998, n. 243/E.
Tale pronuncia di prassi ha precisato che, in particolare, l'articolo 7 del Dlgs n. 239/1996 prevede una specifica procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva, che si basa sull'accertamento documentale delle condizioni, cui è subordinato il diritto all'esonero del soggetto estero, consistenti, sotto il profilo oggettivo, nel deposito, diretto o indiretto, dei titoli presso una banca o una Sim residente, ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di banche o di Sim non residenti.
In forza dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo, sono equiparati alle banche e alle Sim i soggetti esteri che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli, i quali devono nominare, quale rappresentante ai fini della procedura, una banca o una Sim residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di Sim non residenti, per lo svolgimento degli adempimenti a esse attribuiti.
Il decreto ministeriale 4.12.1996, n. 632, ha stabilito i termini e le modalità della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva.
In relazione al requisito del deposito diretto o indiretto dei titoli, il suddetto regolamento ha individuato le banche di primo livello e di secondo livello, stabilendo, per le banche di primo livello, un ruolo di intermediazione fra l'effettivo beneficiario dei proventi e le banche di secondo livello, abilitate a intrattenere rapporti diretti con l'amministrazione finanziaria.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento attuativo del regime di esonero ha specificato che sono da considerare banche di secondo livello, ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 239 del 1996, anche gli enti internazionali Euroclear e Cedel. A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 23.7.1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/Cee del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, gli intermediari bancari e finanziari sono liberamente abilitati a operare in Italia, anche attraverso l'"accesso remoto" ai sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Per effetto di tale innovazione normativa, si è determinato l'ampliamento del novero dei soggetti non residenti abilitati ad aderire - direttamente o indirettamente attraverso depositari centrali degli altri Paesi europei - ai sistemi di gestione accentrata dei titoli attualmente gestiti dalla Banca d'Italia per i titoli di Stato e dalla Monte Titoli Spa per gli altri strumenti finanziari.
In ogni caso, l'attribuzione agli intermediari non residenti del ruolo di banche di secondo livello, per superare i possibili dubbi interpretativi derivanti dalla lettura della fonte normativa di rango secondario (decreto ministeriale n. 632/1996), va interpretata alla luce del dettato dell'articolo 9 del Dlgs n. 239 del 1996, il cui contenuto ha carattere generale.
Gli enti e le società estere che aderiscono ai sistemi italiani di gestione accentrata dei titoli potranno quindi operare, nel contesto della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva, come banche di secondo livello.

Le modifiche all'articolo 26-bis
Per quanto disposto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo delegato contenente, all'articolo 1, le modificazioni al Tuir, l'articolo 26-bis, comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g - ter), del testo unico delle imposte sui redditi,... abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto".
Emergono due tipi di modifiche:
  • formale, consistente nella mera sostituzione dell'articolo 41 del Tuir con il nuovo articolo 44
  • sostanziale, poiché, oltre alle azioni, sono ora compresi nella previsione del comma 2 anche gli "strumenti finanziari assimilati" a esse. Si tratta delle nuove categorie di azioni, consistenti in titoli con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società, come è stato precisato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo.

Il rinvio all'articolo 44 del nuovo Tuir
L'articolo 44 riformato, richiamato dalle disposizioni in esame, reca innovazioni riguardanti l'elenco dei proventi classificabili tra i redditi di capitale.
In particolare, rispetto all'articolo 41 del Tuir ante-riforma:
  • sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires), salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53 (riproduttivo dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del Tuir ante-riforma )
  • è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 99 ("Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione") direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate (l'articolo 99, comma 1, fa riferimento in realtà anche alla remunerazione dei finanziamenti garantiti, e non solamente di quelli erogati dal socio, prevedendone, a determinate condizioni, l'indeducibilità dal reddito imponibile).
Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi:
  • sono assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi
  • le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) (società ed enti non residenti), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 9.
Si considerano invece similari alle obbligazioni:
  • i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, in riferimento alla medesima normativa cui fa riferimento l'articolo 41 del vecchio Tuir
  • i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

La relazione illustrativa
Nel riformato articolo 44, emerge un'inedita nozione di "azione" rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
A tale proposito, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo ha evidenziato che la riforma del diritto societario effettuata con il Dlgs. n. 6/2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento.
In tale prospettiva, sono state ampliate le categorie delle azioni, consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni, il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società, creando altresì nuove figure di strumenti finanziari.
Tali titoli e strumenti finanziari, di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione, sono assimilati alle azioni dalla lettera a) del comma 1 della norma in esame quando la remunerazione del titolo o dello strumento è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente.
I proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono pertanto considerati utili e le plus o minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali.
Inoltre, la lettera b) del comma 2 considera similari alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti qualora la relativa remunerazione, ove corrisposta da una società residente, sarebbe stata assoggettata al regime di indeducibilità previsto dall'articolo 110, comma 9.

Conclusioni
Anche in un corpus normativo che si limita a recepire gli effetti della riforma dell'imposizione societaria, come quello del decreto sull'accertamento, era opportuno un "ritocco" delle previsioni normative di dettaglio, che riconducesse all'ambito dell'imponibilità anche gli "strumenti finanziari assimilati" prodotti dal nuovo diritto societario, e già trasposti nel nuovo Testo unico.
L'articolo qui esaminato è parte del necessario contesto normativo approntato dal legislatore affinché la riforma effettivamente possa funzionare; sarà poi opportuno valutare le qualità dei nuovi meccanismi nel lungo periodo di sperimentazione che inizierà il 1° gennaio 2004, con l'avvertenza che potrebbero emergere necessità di integrazione e modifica "in corso d'opera", non per disfunzioni del nuovo impianto normativo, ma perché esso è destinato a esplicare effetti vastissimi su un tessuto socio-economico complesso e differenziato, dal quale sicuramente proverranno differenti istanze.
D'altro canto, per ottenere un sistema fiscale omogeneo e razionale, dovranno essere le norme ad adattarsi alle fattispecie concrete, e non viceversa.
 
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