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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 16

L’Oic 23 definisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei lavori in corso su ordinazione e le informazioni da presentare nella nota integrativa

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Nell’appuntamento odierno ci occupiamo del principio contabile Oic 23 dedicato ai “Lavori in corso su ordinazione”, premettendo che da esso sono stati stralciati i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, trattate nel nuovo Oic 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.
 
Generalmente, ogni qualvolta si riscontra la presenza di un contratto per la realizzazione di un bene o per la fornitura di beni o servizi che ha una durata superiore a dodici mesi ed è affidato con contratto di appalto, si può ritenere, con ragionevole certezza, di essere in presenza dei cosiddetti lavori in corso su ordinazione. Tuttavia, tali elementi non sempre sono sufficienti a identificare un lavoro in corso su ordinazione e, di conseguenza, il relativo (corretto) trattamento contabile. Si consiglia, pertanto, di approfondire il contenuto del nuovo Oic 23, i cui principali interventi di rinnovamento vengono di seguito esposti.
 
L’Oic 23, nel capitolo dedicato alle definizioni, illustra come il redattore di bilancio deve interpretare i termini: ricavi e costi di commessa (paragrafi 10 e 11), ricavo maturato (paragrafo 13), revisione prezzo (paragrafo 15), varianti (paragrafo 16), stato avanzamento lavori (paragrafo 12) e incentivi (paragrafo 18). Inoltre, al paragrafo 4, precisa che il termine “appaltatore” (o società appaltatrice) è sinonimo di “esecutore del lavoro”.
 
Al paragrafo 43, viene precisato che le commesse di breve termine possono essere valutate sia in base al criterio della commessa completata che in base al criterio della percentuale di completamento. Al contrario, nei casi di commesse di durata superiore ai dodici mesi, il metodo di valutazione e rilevazione da applicare è quello della “percentuale di completamento”.
In riferimento a tale ultimo criterio di valutazione, vengono definiti (paragrafi da 45 a 48) i requisiti necessari affinché lo stesso sia applicabile. In particolare, è necessario che esista un contratto vincolante tra le parti, che il risultato della commessa sia stimato attendibilmente, che il diritto al corrispettivo maturi con ragionevole certezza con l’esecuzione dei lavori e, infine, che si riscontri l’assenza di incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere alle proprie obbligazioni.
 
In presenza di commesse ultrannuali si riscontra, nella prassi, l’erogazione di anticipi e acconti. Su questo punto, l’Oic 23 (paragrafo 55), con riguardo agli anticipi e acconti, precisa che, al momento della rilevazione iniziale, essi sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Viceversa, fino a quando non vi è questa certezza, gli anticipi e gli acconti continuano a essere rilevati tra le passività.
 
L’attività di rinnovamento dell’Oic 23 ha interessato anche le tecniche di rilevazione degli incentivi (paragrafo 97) e richieste di corrispettivi aggiunti (paragrafi 94, 95 e 96), fornendo nuove indicazioni rispetto al passato. In particolare, viene chiarito che devono essere inclusi tra i ricavi di commessa quando entro la data del bilancio vi è l’accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi; oppure, pur in assenza di una formale accettazione, quando alla data del bilancio è altamente probabile che l’incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica.
 
Si ritiene importante segnalare l’intervento relativo al trattamento contabile da riservare ai costi per l’acquisizione della commessa (paragrafi 99 e 100) e ai costi pre-operativi (paragrafi 101, 102 e 103), per i quali era precedentemente previsto che fossero capitalizzati e ammortizzati come immobilizzazioni immateriali. In base al nuovo principio contabile, al rispetto di determinate condizioni, i costi di acquisizione della commessa e i costi pre-operativi sono inclusi tra i costi della commessa e non più capitalizzati e ammortizzati come immobilizzazioni immateriali. Inoltre, è stato precisato che i costi in questione, quando inclusi tra i costi della commessa, partecipano al margine di commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori.
 
Un’ulteriore novità, di sicuro impatto nella redazione dei bilanci, è rappresentata dalle mutate disposizioni (paragrafi 107, 108 e 109) in merito al trattamento delle perdite probabili. Viene eliminata l’alternativa prevista dal vecchio Oic 23, che consentiva di imputare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita fosse stata inferiore al valore dei lavori in corso. Adesso, in base alla nuova disposizione, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione e, solo nel caso in cui la perdita sia superiore a tale valore, si rileva un fondo rischi e oneri.
 
Infine, si segnala che, nel capitolo dedicato al trattamento contabile dei “proventi e oneri finanziari” (paragrafi da 113 a 117), sono state inserite alcune indicazioni utili a gestire la capitalizzazione degli oneri finanziari nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento.
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