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Analisi e commenti

Piani di risparmio a lungo termine
le modifiche al collegato fiscale - 2

Eliminati i vincoli previsti dal Bilancio 2019 riguardanti quote o azioni di Fondi per il venture capital e strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali emessi da Pmi

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Al fine di rendere più appetibile l’investimento di somme e valori nei Pir, il legislatore è intervenuto più volte sulla materia cercando di estendere l’ambito di applicazione della disciplina e rimodulando la quota di investimento vincolata.
Con il decreto legge n. 50/2017 (articolo 57), infatti, l’ambito applicativo dei Pir è stato esteso anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione. Per tali enti, il decreto legge ha consentito di effettuare investimenti in piani di risparmio a lungo termine, in misura non superiore al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Successivamente, il Bilancio 2018 (articolo 1, comma 80, legge n. 205/2017) ha esteso l’applicazione dei Pir anche agli investimenti in partecipazioni qualificate di imprese che svolgono attività immobiliare, aprendo così la possibilità d’investimento agli strumenti  finanziari emessi o stipulati da qualsiasi impresa radicata in Italia.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 211 a 215, legge 145/2018), invece, è intervenuta prevedendo che la quota vincolata del piano (70% del totale degli investimenti) dovesse essere investita nella seguente misura:

  • per almeno il 30% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
  • per almeno il 5% in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese
  • per almeno il 5% in quote o azioni di fondi per il venture capital.

In sostanza, la legge di bilancio 2019 ha aumentato la parte di investimenti da destinare alle piccole e medie imprese, innalzando anche il grado di rischiosità dell’investimento stesso. Per venture capital, infatti, si intende l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare un'attività in settori a elevato potenziale di sviluppo. Un investimento in venture capital presenta, generalmente, profili di rischio maggiori rispetto a quelli effettuati nei mercati dei capitali standard o dei prestiti bancari.
Per espressa previsione normativa, le nuove regole hanno trovato applicazione ai Pir stipulati dal 1° gennaio 2019, mentre per quelli stipulati al 31 dicembre 2018 continua a essere applicata la disciplina previgente.

Da ultimo, la legge di conversione del decreto legge fiscale n. 124/2019 è intervenuta modificando la disciplina fissata dalla legge di bilancio 2019, stabilendo che le nuove disposizioni troveranno applicazione ai Pir stipulati dal 1° gennaio 2020. In particolare, fermo restando il vincolo di destinazione del 70% del valore complessivo delle somme o dei valori investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la predetta quota deve, a sua volta, essere investita per almeno:

  • il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e
  • un ulteriore 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.


La disposizione in commento, pertanto, pur mantenendo fermo il limite minimo delle risorse complessive da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%), rimodula dal 30% al 25% la percentuale di investimento prevista per imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib di Borsa italiana, disponendo un nuovo vincolo del 5% per le imprese diverse da quelle nell’indice Ftse MibFtse Mid di Borsa italiana (ovvero piccole e piccolissime imprese), eliminando, allo stesso tempo, i vincoli previsti dalla legge di bilancio 2019 riguardanti quote o azioni di Fondi per il venture capital e strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali emessi da Pmi.
I nuovi criteri introdotti dalla legge di conversione del decreto fiscale, in sostanza, hanno recepito i rilievi espressi dalla Banca d’Italia, che aveva evidenziato il potenziale rischio rappresentato dai vincoli introdotti dalla legge di bilancio 2019, in relazione ai piani di investimento stipulati successivamente al 1° gennaio 2019.
La legge di conversione, inoltre, specifica che il principio di unicità dei Pir trova applicazione solo per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale, pertanto tale vincolo non troverà più applicazione agli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza complementare, i quali potranno sottoscrivere più piani contemporaneamente e in contitolarità con altri enti, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Rimangono ferme, infine, le diposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017, in riferimento alle ipotesi di decadenza dal regime, di trasferimento del piano di investimento e di rendicontazione separata.


Fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 dicembre

 

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