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Analisi e commenti

Le novità del modello Irap 2012
viste dal versante operativo - 1

Già affrontando la compilazione del frontespizio si comprende la vastità delle modifiche. Si parte da un’inedita ipotesi di dichiarazione integrativa aggiunta alle altre

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Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento direttoriale di approvazione del modello Irap 2012, per i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive la stagione dichiarativa entra nella sua fase pienamente operativa.
Diverse sono le novità che emergono dall’esame della modulistica di quest’anno, tra le quali particolare attenzione meritano quelle riguardanti le nuove aliquote “statali”.
Analizziamo, di seguito, le principali modifiche che hanno interessato il modello.
 
Nuova ipotesi di dichiarazione integrativa
L’articolo 7, comma 2, lettera i), del Dl 70/2011 ha introdotto il nuovo comma 8-ter nell’articolo 2 del Dpr 322/1998, con il quale è stata prevista una nuova ipotesi di dichiarazione integrativa che si affianca a quelle già disciplinate dai commi 8 e 8-bis dello stesso articolo 2.
In particolare, la novella legislativa consente ai contribuenti di integrare le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da consegnare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.
 
Al fine di recepire nella modulistica di quest’anno tale previsione, è stata inserita, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, una nuova casella denominata “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)”. La stessa va barrata qualora il contribuente presenti, entro i termini richiamati, una dichiarazione integrativa con la quale viene modificata la scelta da rimborso a compensazione del credito Irap.
 
Come si legge nelle istruzioni, inoltre, la compilazione della casella in argomento è alternativa a quella delle altre caselle riguardanti la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa a favore o sfavore. Pertanto, qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione integrativa contenente diverse correzioni, tra cui quella disciplinata dal comma 8-ter, non deve barrare la nuova casella ma una delle altre a seconda del tipo di modifica apportata.

frontespizio modello Irap 2012


Le nuove aliquote
L’articolo 23, comma 5, del Dl 98/2011 ha introdotto, nell’articolo 16 del Dlgs 446/1997, il nuovo comma 1-bis, con il quale sono state fissate ulteriori aliquote “statali” in aggiunta a quelle già previste dallo stesso articolo 16 (aliquota generale del 3,9% e aliquota dell’8,5% per le amministrazioni pubbliche) nonché dall’articolo 45 (aliquota dell’1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo).
In base alla nuova disposizione, è stato previsto che nei confronti dei contribuenti di cui:
  • all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20%
  • all’articolo 6 (banche e altri enti finanziari), si applica l’aliquota del 4,65%
  • all’articolo 7 (imprese di assicurazione), si applica l’aliquota del 5,90%.
 
Le nuove aliquote si applicano già dal 2011 e, pertanto, sono state elencate nell’apposita tabella posta in appendice al modello Irap 2012, con i seguenti codici:
  • OR, aliquota del 3,90%
  • IC, aliquota del 4,20%
  • BA, aliquota del 4,65%
  • AS, aliquota del 5,90%.
 
A titolo di esempio, ecco un estratto della predetta tabella riferita alla regione Basilicata.

tabella aliquote
 

I contribuenti Irap, che, con riferimento al periodo d’imposta 2011, si trovano a dover applicare una delle suddette aliquote, devono riportare l’apposito codice nella colonna 6 della sezione I del quadro IR e la corrispondente aliquota nella successiva colonna 7.

quadro IR - aliquote


Alle nuove aliquote, comunque, restano applicabili le seguenti disposizioni:
  • la facoltà concessa alle regioni di variare le aliquote fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, in aumento o in diminuzione (comma 3, articolo 16 del Dlgs 446/1997 come modificato dal comma 5 dell’articolo 23 del Dl 98/2011)
  • l’incremento automatico previsto, per le regioni in deficit sanitario, dal comma 174 dell’articolo 1 della legge 311/2004, come integrato dal comma 277 dell’articolo 1 della legge 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell’articolo 1 della legge 296/2006, per il periodo d’imposta 2011, riguarda le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia; nonché l’ulteriore incremento automatico introdotto dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, per il periodo d’imposta 2011, riguarda le regioni Campania, Molise e Calabria.
 
Deduzioni regionali
Nel quadro IR, sezione I, è stata inserita la nuova colonna 4 dove i contribuenti Irap interessati possono riportare la deduzione introdotta dalla Regione Piemonte con l’articolo 1 della legge regionale 19/2010.
L’agevolazione in esame prevede, per i soggetti passivi operanti nel settore privato, che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di dedurre un importo forfetario annuo pari a:
  • 15mila euro, per ogni nuovo lavoratore a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto
  • 30mila euro, per ogni nuovo lavoratore ultracinquantenne a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto.
 
L’importo deducibile non può, comunque, superare il costo del singolo dipendente e, inoltre, non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, a eccezione di quanto previsto dalla legge 296/2006.
 
Al riguardo, si ricorda che anche la Regione Umbria, con l’articolo 5 della legge regionale 4/2011, ha introdotto una deduzione dalla base imponibile Irap. In particolare, tale agevolazione prevede, per i soggetti Irap del settore privato, che nell’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 hanno incrementato il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto al 31 dicembre 2010, la possibilità di dedurre una quota del costo del predetto personale.
La deduzione introdotta dalla regione Umbria, tuttavia, non può essere utilizzata, in quanto il richiamato articolo 5 è stato ritenuto illegittimo con sentenza 50/2012 della Corte costituzionale.
Ne consegue che, attualmente, l’unica deduzione possibile, da riportare nella colonna 4 della sezione I del quadro IR, è quella introdotta dalla Regione Piemonte.

quadro IR - deduzioni regionali

1 - continua
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