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Analisi e commenti

L'Aiuto alla crescita economica
nella dichiarazione delle società - 3

È possibile dedurre dal reddito imponibile, al netto delle perdite, un importo pari al rendimento figurativo calcolato nel quadro RS degli incrementi di capitale proprio realizzati

capitali delle imprese













L'Ace, come già ricordato, si traduce in un risparmio di imposta.
Si veda il seguente esempio, riferito a una società di capitali.
Differenza positiva tra le variazioni in "aumento" e in "diminuzione"
del capitale proprio (rilevanti ai fini Ace)
20.000
Reddito imponibile teorico al 31 dicembre 2013
10.000
Ires a debito in assenza Ace (10.000 * 27,5 / 100)
2.750
Deduzione Ace dal reddito d'impresa (20.000 * 3 /100)
600
Ires a debito con Ace
2.585
Risparmio d'imposta 2013 (600 * 27,5 / 100)
165

A parità di reddito imponibile, se al 31 dicembre 2014 il capitale proprio rimarrà invariato, si avrà comunque un risparmio di imposta nel 2014 di 165.
Come già detto, l'agevolazione Ace consiste nella facoltà di dedurre dal reddito imponibile (al netto delle perdite) un importo pari al rendimento figurativo calcolato nel quadro RS degli incrementi di capitale proprio realizzati.
Nello schema sotto riportato si evidenzia il passaggio dell'importo calcolato e utilizzabile di Ace ai fini della determinazione del reddito di periodo. Il modello Unico Sc accoglie in appositi campi l'esposizione dei dati.

     Modello Unico SC 2014
     Quadro RS
calcolo dell'Ace nel rigo RS113 del modello Unico SC 2014

     Quadro RN (reddito complessivo)
inserimento deduzione Ace nel quadro RN di Unico SC 2014


Come evidenziato in precedenza, l'eccedenza di Ace non scomputata dal reddito può essere utilizzata a scomputo del reddito dei periodi d'imposta successivi. In questo esempio, è evidenziato l'utilizzo dell'eccedenza pregressa 2012 sul reddito 2013.
L'eccedenza riportata dall'anno 2012 è, quindi, utilizzata come eccedenza pregressa nel campo dichiarativo del quadro RS del modello Unico 2014 (colonna 10 pari a 10.000), per poi essere sommato al rendimento di periodo (colonna 7) e indicato nel "basket" di agevolazione disponibile ("rendimento totale", colonna 12 pari a 10.600), che va scomputato, fino a concorrenza, dal reddito di periodo (nell'esempio, colonna 12 rigo RS113 - colonna 2 del rigo RN6).
 
esempio di rendimento totale nel rigo RS113 in parte portato a deduzione del reddito nel rigo RN6 e in parte a eccedenza

L'eccedenza (pari a 600) va indicata nella colonna 13 del rigo RS113 e sarà utilizzata nel modello Unico Sc 2015.

Ricordiamo qui che le disposizioni si applicano a società e enti (articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) partecipanti al consolidato nazionale (articoli 117-129 del Tuir) e al consolidato mondiale (articoli 130-142 del Tuir).
L'articolo 6 del decreto Ace prevede che l'eventuale eccedenza di agevolazione rispetto all'importo determinato dalla singola società sia "trasferita alla fiscal unit, nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo, ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso". La somma dei rendimenti particolari delle singole società consolidate in eccedenza rispetto al proprio reddito è utilizzabile in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
La circolare 12/2014 ha ricordato che l'eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società che compongono il consolidato fiscale e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi alla fiscal unit.

Consideriamo il seguente esempio, con due sole società consolidate, "XY" con reddito imponibile (pari a 9mila) azzerato grazie all'utilizzo dell'Ace, che ha calcolato nel proprio quadro RS (pari a 20 mila), e "ZH" con reddito imponibile netto pari a 10 mila.

SPA "XY" - modello UNICO SC 2014 Quadro GN


SPA "ZH" - modello UNICO SC 2014 Quadro GN


Modello CNM 2014




Le istruzioni del modello Unico Sc 2014 specificano che nel rigo GN22, colonna 1, va indicato l'ammontare di Ace utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo non superiore alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12 (cioè il "rendimento totale utilizzabile, nel nostro esempio supponiamo per la "XY" pari a 20mila) e quello di cui al rigo GN6, colonna 4 (sempre per la "XY" pari a 9mila). Nell'esempio, l'importo che non trova capienza nel reddito di gruppo (quindi 11.000 - 10.000 = 1.000) va indicato nella colonna 13 del rigo RS113 della dichiarazione della "XY"(1).

Società "XY" Modello Unico 2014
Quadro RS





(1) La circolare n.12/E sottolinea come tale impostazione consente di massimizzare il beneficio da parte dei singoli partecipanti ed a livello di gruppo, garantendo, altresì, l'assenza di criticità in relazione alla "paternità" delle eventuali eccedenze in capo alla fiscal unit. "In relazione al regime di circolazione delle eccedenze ACE nel consolidato, inoltre, - continua la circolare - si ritiene necessario evidenziare che l'attribuzione delle predette eccedenze alla fiscal unit debba avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato. Tale posizione interpretativa consente di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime del consolidato fiscale".



3 - fine
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