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Analisi e commenti

Iva, ricerca Cee non imponibile

Il beneficio è esteso anche agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai contraenti

Con risoluzione 34/E del 14 marzo 2005, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza di interpello presentata dal Consiglio nazionale delle ricerche, ha chiarito l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 3, n. 3, Dpr 633/72, estendendo la non imponibilità Iva alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a sostegno dell'attività di formazione dei ricercatori ospitati nell'ambito di contratti stipulati dal Cnr con la Comunità europea.

Il disposto normativo di cui all'articolo 72 summenzionato stabilisce la non imponibilità Iva alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate "alle Comunità Europee, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa". Pertanto, il beneficio della non imponibilità delle cessioni e prestazioni si applica, a prescindere dal luogo di effettuazione, sia agli organismi della Unione europea, quando agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia alle operazioni effettuate nei confronti di imprese ed enti al fine di dare esecuzione a contratti di ricerca o di associazione.

In via generale, dunque, bisogna verificare, ai fini del beneficio in esame, se vi sia o meno un vincolo contrattuale di ricerca o di associazione, tra l'impresa (o ente) e la Comunità europea, attraverso l'accertamento della sussistenza di obblighi e adempimenti conseguenti all'erogazione e dello stato effettivo degli interessi delle parti in merito al risultato perseguito (nel caso di specie, il risultato della ricerca). Non basta infatti che la realizzazione di un progetto costituisca "...un mero onere al cui adempimento è concesso il diritto di acquisire i fondi erogati dalla Comunità Europea" (vd. risoluzione n.110 del 20 agosto 1998), ma la stessa realizzazione deve costituire, per il soggetto contraente, un obbligo contrattuale derivante dal rapporto sinallagmatico, il quale presume la soddisfazione di specifici interessi tra le parti del contratto e non il perseguimento di obiettivi di carattere generale. In assenza di specifici interessi, infatti, le somme corrisposte dalla Comunità assumono la natura di erogazione a fondo perduto; ciò è confermato anche dalla risoluzione n. 72 del 3 maggio 1999 che precisa: "l'erogazione dei fondi strutturali non costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate nei confronti della CEE. Tali erogazioni rappresentano, infatti, uno strumento di politica fiscale attraverso il quale la Comunità persegue un interesse di carattere generale e non trae un diretto vantaggio economico".

Nel caso oggetto di interpello, entrambi i requisiti sopra enucleati vengono soddisfatti; pertanto, il beneficio della non imponibilità viene esteso anche agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che stipulano con la Cee i summenzionati contratti di ricerca. Ciò implica che gli acquisti non effettuati direttamente da tali soggetti saranno imponibili Iva; infatti, come ribadito dalla risoluzione in esame: "i fornitori dei soggetti che hanno stipulato i predetti contratti di ricerca, se effettuano a loro volta acquisti di beni e servizi, non potranno invocare i benefici del citato art.72, terzo comma, DPR 633/72".

L'ente contraente, per fruire della non imponibilità, dovrà rilasciare ai propri fornitori di beni e servizi un'apposita dichiarazione dalla quale risultino gli estremi del contratto di ricerca o associazione con la Comunità, la destinazione degli acquisti e, in particolare, ove si configuri un contratto di associazione, la quota percentuale della partecipazione Cee e il corrispondente importo della fornitura che non deve essere assoggettato al tributo a norma del richiamato articolo 72.
In quest'ultima ipotesi, naturalmente, restano assoggettati a Iva tutti gli acquisti il cui importo superi la sovvenzione comunitaria (vd. risoluzione ministeriale 15 marzo 1994, n. VII-15-350).

E' il caso di ricordare che il regime di non imponibilità Iva, di cui alla risoluzione in esame, trova applicazione allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a 258,23 euro. Il predetto limite non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità Iva opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (articolo 72, comma 4, Dpr 633/72).
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