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Analisi e commenti

Iva, è tempo di comunicare i dati 2007 (2)

Per l’appuntamento di venerdì, memorandum su regimi speciali e operazioni particolari

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Dall’esame del modello di comunicazione emerge che i dati richiesti sono numericamente limitati e la loro indicazione risulta piuttosto agevole. Tuttavia, a seguito dell’adozione di speciali regimi Iva da parte dei contribuenti o in presenza di determinate tipologie di operazioni effettuate, devono essere rispettate specifiche modalità di compilazione del modello che richiedono un approfondimento.

Regime del margine
Il regime, cosiddetto del margine (articoli da 36 a 40-bis, Dl 41/1995), introdotto per disciplinare la tassazione, ai fini Iva, delle cessioni di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, beni che hanno già scontato l’imposta all’atto dell’acquisto da parte di un consumatore finale, è caratterizzato dal fatto che la base imponibile (o margine) è costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello d’acquisto, maggiorato degli eventuali costi sostenuti per la riparazione. Per quanto riguarda la compilazione del modello di comunicazione dati, in presenza dell’applicazione di tale regime occorre tenere presente che nel rigo CD4 (Iva esigibile) deve essere indicata l’imposta determinata secondo la disciplina prevista per il regime speciale.
Inoltre, poiché la norma non consente la detrazione analitica dell’imposta afferente gli acquisti di beni e servizi oggetto dell’attività esercitata, il rigo CD5 (Iva detratta) non deve essere compilato in relazione a queste ultime operazioni.

Agenzie di viaggio
L’articolo 74-ter del Dpr 633/1972 riserva un particolare metodo di determinazione dell’imposta, comunemente denominato base da base, alle agenzie di viaggio. In sostanza, il debito Iva di questi soggetti è determinato scorporando l’imposta dal risultato che si ottiene confrontando il totale dei corrispettivi incassati e il totale dei costi sostenuti.
Ciò comporta, pertanto, che le agenzie di viaggio e turismo dovranno tenere conto, nella compilazione del rigo CD4 (Iva esigibile), dell’imposta calcolata come sopra illustrato e non dovranno compilare, per quanto riguarda queste operazioni, il rigo CD5 (Iva detratta) essendo loro preclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’Iva assolta sugli acquisti.

Agriturismo
Coloro che esercitano attività di agriturismo usufruiscono di un regime forfetario (articolo 5, legge 413/1991), in base al quale l’Iva dovuta è determinata diminuendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili di una percentuale, pari al 50%, a titolo di detrazione forfetaria.
Pertanto, tali soggetti indicheranno, nel rigo CD4, l’Iva esigibile ottenuta applicando il descritto abbattimento percentuale e non dovranno compilare il rigo CD5 (Iva detratta), per le operazioni effettuate nell’ambito del particolare regime.

Associazioni sindacali e di categoria e attività spettacolistiche
Gli stessi criteri di compilazione devono essere seguiti dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura (articolo 78, legge 413/1991) e dai contribuenti minori che esercitano attività spettacolistiche, applicando però le specifiche percentuali di abbattimento dell’imposta dovuta previste dalle rispettive disposizioni agevolative (un terzo per le associazioni sindacali e il 50% per le attività spettacolistiche).

Agricoltura
I produttori agricoli che applicano lo speciale regime di detrazione d’imposta previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, determinano, a prescindere dal volume d’affari conseguito, l’Iva detraibile mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle cessioni effettuate. Conseguentemente, gli stessi devono indicare nel rigo CD5 l’imposta detratta e determinata secondo i criteri previsti dalla suddetta disciplina.

In tutte le ipotesi esaminate, riguardanti soggetti che hanno applicato, nel periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione, dati regimi speciali previsti dalla disciplina, va comunque compilato il rigo CD5 (Iva detratta), per l’indicazione dell’Iva detraibile relativa alle spese generali sostenute nell’esercizio dell’attività svolta.

Operazioni a esigibilità differita
Per alcune particolari tipologie di operazioni espressamente individuate dall’articolo 6, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972 (operazioni nei confronti dello Stato, cessioni di prodotti farmaceutici, eccetera), in deroga al criterio generale di esigibilità dell’Iva, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del relativo corrispettivo e non a quello di consegna o spedizione. La non coincidenza tra momento di effettuazione dell’operazione e momento in cui la relativa imposta diviene esigibile, il verificarsi cioè di tali eventi in anni d’imposta differenti, richiede una particolare attenzione per quanto riguarda l’esposizione dei relativi dati nella comunicazione.
In particolare, l’imponibile relativo alle predette operazioni deve essere sempre compreso nel rigo CD1, campo 1 (totale operazioni attive), della comunicazione dati relativa all’anno in cui le stesse sono state effettuate, ovvero nel rigo CD2, campo 1 (totale operazioni passive), nel caso di acquisti con Iva a esigibilità differita registrati nel periodo di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta afferente le operazioni, questa deve essere compresa rispettivamente nel rigo CD4 (Iva esigibile), ovvero CD5 (Iva detratta) della comunicazione concernente l’anno in cui si è verificata l’esigibilità a seguito dell’avvenuto pagamento del corrispettivo.

Operazioni esenti
Il contribuente che nell’anno oggetto della comunicazione ha effettuato, nell’esercizio della propria attività, esclusivamente operazioni esenti, rientra tra le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla presentazione della comunicazione annuale dati, anche se per tali operazioni lo stesso si è avvalso della dispensa dagli adempimenti prevista dall’articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972, ovvero sia tenuto a effettuare le operazioni di rettifica della detrazione (articolo 19-bis2, Dpr n. 633/1972).

La registrazione, invece, di operazioni intracomunitarie, ovvero di acquisti per i quali si rende applicabile il particolare meccanismo che prevede l’assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente (reverse charge), comporta l’obbligo di presentare sia la dichiarazione annuale che la comunicazione dati. Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie (odontotecnici e dentisti), che pur avendo effettuato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10, n. 18), Dpr 633/1972), hanno acquistato nell’anno d’imposta materiale d’oro e prodotti semilavorati inerenti l’attività svolta e per i quali sono tenuti al pagamento della relativa Iva.

Nella diversa ipotesi in cui il contribuente effettui, nel corso dell’anno d’imposta, sia operazioni esenti, in relazione alle quali si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione, che altre tipologie di operazioni (imponibili, non imponibili, eccetera) sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale nonché la comunicazione, esponendo solo i dati relativi a queste ultime operazioni. Per le operazioni esenti effettuate, devono essere indicate esclusivamente quelle relative alle cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero, per le quali restano in ogni caso fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione.

2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata martedì 26
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