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Analisi e commenti

Iva, è tempo di comunicare i dati 2007 (1)

Termine ultimo per l'invio telematico del modello, venerdì 29

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I titolari di partita Iva sono chiamati, entro venerdì 29 febbraio, ad assolvere il primo adempimento relativo all'anno d'imposta appena concluso e cioè la presentazione, da effettuare utilizzando esclusivamente il canale telematico, della comunicazione dati relativa all'anno 2007. Si tratta di fornire, all'Amministrazione finanziaria alcuni dati, relativi all'anno precedente, che saranno sostanzialmente utilizzati per determinare le risorse proprie da versare al bilancio comunitario.

Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. È stato necessario, infatti, aggiornare quello in uso fino allo scorso anno per consentire l'indicazione dei nuovi codici attività, a sei cifre, contenuti nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.



Per quanto riguarda gli altri dati richiesti, il modello non ha subito alcuna modifica rispetto alla precedente versione.





L'adempimento prevede, in sostanza, l'indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dal contribuente nel corso dell'anno 2007 senza tenere conto, a differenza che nella dichiarazione annuale, delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
In particolare, si tratta delle rettifiche (articolo 19-bis2, Dpr 633/1972) per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili o ammortizzabili, per mutamenti del regime fiscale, per variazioni del pro rata, e di quelle (articolo 19, comma 1) per variazioni della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti, del conguaglio (articolo 19, comma 5) per il calcolo definitivo del pro rata di detrazione da effettuare alla fine dell'anno, nonché della cosiddetta riventilazione dei corrispettivi. Tutte operazioni che altrimenti obbligherebbero il contribuente ad anticipare, in taluni casi, i calcoli per la determinazione del saldo annuale Iva.
Considerato, peraltro, che la comunicazione dati non è la sede in cui si procede alla definitiva liquidazione annuale dell'imposta, nella stessa non rilevano alcuni dati che dovranno, invece, essere riportati nella sezione 2 del quadro VL della corrispondente dichiarazione Iva quali, ad esempio, l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti, il riporto del credito relativo all'anno precedente, le compensazioni effettuate nell'anno di riferimento.



Soggetti esonerati
La normativa individua specifiche ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva che riguardano:

 

  • i contribuenti che nell'anno d'imposta oggetto della comunicazione hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. L'esonero permane anche nel caso in cui tali soggetti siano tenuti poi a eseguire, in sede di dichiarazione annuale, le rettifiche della detrazione. L'esonero viene meno, invece, quando gli stessi, avendo effettuato particolari tipologie di operazioni (acquisti intracomunitari, di oro industriale o argento puro, acquisti da soggetti non residenti, eccetera), diventano debitori dell'imposta in base al particolare meccanismo del reverse charge
  • i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno effettuato, esclusivamente, operazioni esenti
  • i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale in base a specifiche disposizioni normative e cioè:
    1. i produttori agricoli che nell'anno d'imposta 2006 non hanno superato il limite di volume d'affari di 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)
       
    2. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività individuate dalla tabella allegata al Dpr 640/1972, che applicano il particolare regime Iva disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972
       
    3. i soggetti, che avendo optato per l'applicazione della legge 398/1991, devono applicare il regime forfetario Iva (articolo 74, sesto comma) in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività, anche se non soggetti a imposta sugli intrattenimenti
       
    4. i non residenti che si avvalgono, per l'assolvimento degli adempimenti Iva che derivano dall'effettuazione di operazioni in Italia, di un rappresentante fiscale "leggero" (articolo 44, comma 3, Dl 331/1993), tenuto unicamente ad assolvere gli obblighi di fatturazione in relazione alle operazioni effettuate e di compilazione dei modelli intrastat
       
    5. le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda
  • gli organi e le amministrazioni dello stato, i comuni, le province, le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, eccetera (articolo 74, Tuir)
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • le persone fisiche che nell'anno d'imposta 2007 hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 25.822, 84 euro.

Altri casi di esonero
Minimi in franchigia
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2007 i contribuenti che, per tale anno, si sono avvalsi del particolare regime disciplinato dall'articolo 32-bis del Dpr 633/1972, abrogato dalla Finanziaria 2008.

"Minimi"
A decorrere dall'anno d'imposta 2008 è stato introdotto un nuovo regime semplificato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale, residenti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito, nell'anno precedente, quindi nel 2007, ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 30mila euro. Nei confronti dei contribuenti "minimi" è prevista una specifica ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, applicabile con riferimento all'adempimento relativo all'anno d'imposta 2008, da presentare nel 2009.

1 - continua

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