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Analisi e commenti

Il Fisco nella legge di bilancio – 11
Piani di risparmio con più appeal

Innalzata la soglia d’investimento per i Pir “ordinari” e ridotti i vincoli per quelli “alternativi”, il tutto per fornire maggiore liquidità al sistema economico nel suo complesso

immagine generica illustrativa

L’ultima legge di bilancio, al fine di potenziare i benefici, fiscali per gli investitori, di liquidità per i riceventi, legati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) ha previsto, da un lato, per i piani tradizionali, un aumento del tetto massimo relativo all’investimento annuale consentito, per quelli alternativi, meno paletti.
Un passo indietro, necessario, prima di approfondire le due novità, per fare chiarezza su uno strumento della finanza diretto ai piccoli e medi risparmiatori italiani, ma che pochi ancora conoscono. In primo luogo, i Piani individuali di risparmio (Pir) sono stati originariamente introdotti e disciplinati dalla legge di bilancio 2017 e costituiscono una forma di risparmio fiscalmente incentivato.
In cosa consistono gli incentivi? In pratica, il beneficio fiscale in favore dell’investitore consiste nell’esenzione dall’imposta del 26% sui redditi da capitale maturati, ovvero eventuali plusvalenze e/o dividendi, a condizione però che ci si trovi al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale. Inoltre, vale una seconda condizione, o paletto. Infatti, per poter beneficiare dell’incentivo, la titolarità degli strumenti finanziari, che fanno parte del Pir, dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a cinque anni, cosiddetto holding period.
Dunque, nel caso in cui il risparmiatore decida di liquidarlo prima della sua scadenza, non venendo rispettato il termine quinquennale, il titolare non potrà beneficiare dei vantaggi fiscali e sarà obbligato a versare le imposte ordinarie, relative sia ai redditi realizzati attraverso la cessione sia a quelli percepiti durante il periodo di investimento.
In sostanza, la convenienza fiscale di questo tipo d’investimento è piuttosto evidente. Passiamo ora alle novità della legge di bilancio 2022.

Pir “tradizionali” potenziati, un aumento di taglia
Nell’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 26, legge n. 234/2021), in particolare, per potenziare i benefici fiscali legati ai piani individuali di risparmio (Pir) cosiddetti “tradizionali”, la norma ha previsto un innalzamento della soglia dell’investimento annuale consentito, che, per i Pir costituiti fino al 31 dicembre 2019, sale dagli attuali 30mila a 40mila euro. Al contempo, anche la soglia complessiva è stata rivista al rialzo, passando da 150mila a 200mila euro. Questo significa che i volumi complessivi dei Pir e quindi delle somme e dei risparmi che gli italiani intenderanno indirizzarvi saranno ora più consistenti.

Spazio ai Pir alternativi a titolarità multipla
Per i Pir alternativi, costituiti dal 1° gennaio 2020, invece, resta la soglia massima di investimento annuale di 300mila euro e totale di 1.500.000 euro, ma sono soppressi i divieti stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, istitutiva di tali strumenti. In particolare, cade il vincolo che imponeva a ciascuna persona fisica di essere titolare di un solo Pir "ordinario" e di un solo Pir “alternativo”. Quindi, un risparmiatore potrà essere titolare di più di un prodotto (comma 27, articolo 1 del Bilancio 2022). Allo stesso tempo, viene meno la condizione per cui ciascun Pir non possa avere più di un titolare. Ricordiamo che, a tal fine, era previsto che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale i Pir erano costituiti, all'atto dell'incarico, fossero tenuti ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiarava di non essere titolare di un altro Pir ordinario o alternativo. Ora, invece, per chi è titolare di uno o più Pir alternativi questo vincolo decade, come decadono le relative procedure e certificazioni collegate.

I Pir alternativi
I Pir alternativi sono destinati a investire in segmenti di mercato più “illiquidi”, dove i Pir ordinari non possono arrivare. In particolare, il Pir alternativo costituisce un nuovo piano, complementare al Pir ordinario, in quanto ha a disposizione un orizzonte di possibilità d’investimento più ampio, comprendendo non solo l’investimento in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (deve trattarsi, infatti, di strumenti finanziari di imprese non incluse negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati esteri), ma anche altre fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione di crediti delle imprese medesime. In sostanza, dispone d’una qualità d’investimento con uno spettro più completo.

Le finalità dei Pir
I Pir sono destinati ai piccoli investitori/risparmiatori e al finanziamento delle imprese di piccola e di media dimensione non quotate, specialmente se residenti e/o operanti principalmente in Italia. Non a caso, nella relazione illustrativa alla legge istituiva è affermato che “l’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. L’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario”. Tale passo della relazione è richiamato anche dalla circolare  n. 3/2018 dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Piani di risparmio a lungo termine: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia”).

Per la realizzazione di questo obiettivo sono state previste diverse agevolazioni e incentivi di carattere fiscale in favore sia degli investitori sia delle stesse imprese finanziate. La diversificazione delle forme di investimento per i risparmiatori, da un lato, e quella delle forme di finanziamento per le imprese dall’altro, rappresentano i punti fondanti della disciplina che, pertanto, si propone di offrire ai primi, ai piccoli risparmiatori, nuove opportunità di utilizzo delle proprie risorse e, alle seconde, una struttura finanziaria articolata in maniera più efficiente e meno pesante fiscalmente. Tutto questo per fornire maggiore liquidità al sistema economico nel suo complesso.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 4 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 5 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 7 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 12 gennaio
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 14 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata lunedì 17 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata martedì 18 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 19 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata venerdì 21 gennaio

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