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Analisi e commenti

Excursus modello Redditi Pf 2019:
istruzioni per il quadro FC - 7

Passo dopo passo, i dati che interessano le Controlled foreign companies e i contribuenti non residenti, o stabili organizzazioni, per compilare correttamente la dichiarazione

immagine generica illustrativa

I soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, di una società o ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, dichiarano il reddito percepito in proporzione alla partecipazione detenuta (articolo 167, comma 1, del Tuir). Tali imprese, società o enti sono individuati più comunemente con l’acronimo Cfc (Controlled foreign companies).
La disciplina sopra descritta si applica anche ai redditi prodotti dalle stabili organizzazioni dei soggetti non residenti. In genere, si considerano privilegiati i regimi fiscali in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Le disposizioni sopra riportate non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente che:

  • la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento
  • dalle partecipazioni possedute non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La verifica dell’esistenza delle esimenti può essere effettuata mediante lo strumento dell’interpello da inoltrare, preventivamente, all’Amministrazione finanziaria.
La disciplina sopra prescritta, inoltre, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati diversi da quelli a fiscalità privilegiata (quindi anche in Stati dell’Unione Europea), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.
Anche in questo caso è possibile interpellare preventivamente l’Amministrazione al fine di verificare che l'insediamento all'estero non abbia il solo fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale.
I redditi del soggetto non residente, imputati in base ai criteri sopra indicati, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. I criteri utilizzati per la quantificazione del reddito sono quelli applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa.
Tanto premesso, in sede di compilazione del modello Redditi Pf 2019, i soggetti residenti in Italia soggetti alla disciplina sopra descritta, devono compilare il quadro FC.
SEZIONE I – Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione
Nella sezione I del quadro FC, i contribuenti devono indicare i dati identificativi del soggetto estero controllato, i dati relativi al controllo esercitato sulla Cfc e i dati identificativi della stabile organizzazione.

immagine del quadro FC sezione I - dati identificativi

Pertanto, nel rigo FC1, va indicato: la denominazione del soggetto estero, il codice di identificazione fiscale o il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa, la data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione, l’indirizzo completo della sede legale o della stabile organizzazione, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice al  Fascicolo 1), l’indirizzo completo della sede della stabile organizzazione (ove presente), il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione.
Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  • 1 – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della Cfc
  • 2 – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della Cfc
  • 3 – se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la Cfc.

Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla Cfc, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  • 1 – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito)
  • 2 – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti
  • 3 – se il controllo è esercitato congiuntamente da soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) e soggetti non residenti
  • 4 – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella Cfc
  • 6 – se il controllo sulla Cfc è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti al  coniuge, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado
  • 7 – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

E’ opportuno ricordare che, la casella “Esimente” deve essere compilata indicando il codice:

  • “1”, se la società o l’ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello stato o territorio di insediamento
  • “2”,  se dalle partecipazioni possedute non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 Variazioni in aumento e in diminuzione
La sezione II del quadro FC è utilizzata per determinare il reddito della Cfc o della stabile organizzazione. Pertanto, per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa o della stabile organizzazione, si deve fare riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio, redatto secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa l’impresa risiede o è localizzata.

immagine del quadro FC sezione II-A, righi da FC2 a FC13

In particolare, il reddito è determinato, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione – da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

immagine del quadro FC sezione II-A, righi da FC22 a FC29

Pertanto, per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione indicati nella presente sezione, è opportuno fare riferimento alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del modello Redditi 2018 - Società di capitali, ad eccezione dei righi FC 20 e FC31, interessati in modo peculiare dalla disciplina speciale delle CFC.
Tanto premesso, nei righi sopra indicati devono essere riportate:

  • nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello Redditi SC
  • nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello Redditi SC.

Determinazione del reddito o della perdita

immagine del quadro FC sezione II-A, righi da FC33 a FC39

Terminata l’operazione di calcolo delle variazioni in aumento e diminuzione, nel rigo FC33, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) dell’esercizio di gestione, indicati al rigo FC2 (o FC3), e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali, indicate al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.

SEZIONE II-B – Perdite non compensate
Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.
Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del Tuir compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

immagine del quadro FC sezione II-B, righi da FC40 a FC41

SEZIONE II-C – Perdite virtuali domestiche
La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d’imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori fiscalmente privilegiati.

immagine del quadro FC sezione II-C, righi da FC42 a FC43

SEZIONE III – Prospetto per determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo
Anche per quanto riguarda le Cfc trovano applicazione le disposizioni in materia di società di comodo, pertanto, per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi della presente Sezione, si deve far riferimento, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RS del modello Redditi 2019 - Società di capitali.

immagine del quadro FC sezione III, righi da FC44 a FC53

SEZIONE IV – Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti
Come anticipato, i redditi conseguiti dalla società o ente estero sono imputati al soggetto residente che ne esercita il controllo in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

immagine del quadro FC sezione IV, righi da FC61 a FC70

Relativamente a ciascuno dei soggetti ai quali va imputato il reddito, deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale;
  • in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della Cfc.
  • in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, al rigo FC37, o al maggior valore tra il reddito indicato al rigo FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
  • in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39.

SEZIONE V – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili
Ai sensi dell’articolo 96 del Tuir gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato dai periodi d'imposta precedenti.
Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

immagine del quadro FC sezione V, righi da FC71 a FC74

Tanto premesso, per calcolare la misura degli interessi passivi deducibili, nel rigo FC71 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo
  • in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta
  • in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale
  • in colonna 4, il minor importo tra la somma degli interessi passivi di periodo (colonna 1) e gli interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d’imposta (colonna 2), rispetto agli interessi attivi (colonna 3); l’importo da indicare corrisponde all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e  può essere dedotto nel presente periodo d’imposta indicando l’ammontare nel rigo FC31
  • in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.

Nel rigo FC72 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo FC73 del modello Redditi 2018 e in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta.
Nel rigo FC74 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel presente rigo, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).
SEZIONE VI – Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio
La sezione VI va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni sopra descritte in riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1.

immagine del quadro FC sezione VI

In particolare, il contribuente deve dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti abilitati all’attività di revisione legale dei conti (casella 2).

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L'ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre
La undicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre

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