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Analisi e commenti

Dl Sostegni post conversione - 6:
proroga concessioni degli ambulanti

Un rinvio motivato, sì, dal persistere dell’emergenza, ma anche dalla necessità di fare chiarezza sull’incertezza normativa formatasi in riferimento alla vigente disciplina in materia

immagine generica illustrativa

La legge n. 69/2021, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge “Sostegni” (Dl n. 41/2021), prevede ulteriori misure finalizzate a contenere le conseguenze sostenute dagli operatori economici per fronteggiare le disposizioni restrittive adottate dal Governo per il contenimento della pandemia. A tal fine, il nuovo articolo 26-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, al fine di garantire la continuità delle attività economiche e il sostegno del settore, stabilisce che, a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è prorogata di ulteriori 90 giorni.

In particolare, l’articolo in esame, richiamando espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Dl n. 18/2020 (il “Cura Italia”), dispone che le concessioni conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
A tal proposito, è opportuno ricordare che il richiamato articolo 103 ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La relazione di accompagnamento alla legge di conversione motiva l'introduzione della novella disposizione in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso ma, soprattutto, in conseguenza dell'incertezza interpretativa relativa alla vigente disciplina in materia di proroga delle concessioni.

Al riguardo, ricordiamo che già l'articolo 181 del Dl n. 34/2020 (il “Rilancio”) è intervenuto sul rinnovo delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche. Nel dettaglio, il comma 4-bis ha disposto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, sulla base delle linee guida adottate dal ministero dello Sviluppo economico, con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali.

Ai sensi del comma 4-ter, inoltre, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, per promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 21 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 24 maggio

La terza puntata è stata pubblicata martedì 25 maggio
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 26 maggio
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 27 maggio

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