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Analisi e commenti

Dl Sostegni post conversione - 2:
rivalutazione solo ai fini civilistici

L’operazione potrà avvenire anche nel bilancio al 31 dicembre 2021, senza però l’opportunità di affrancare il saldo attivo e di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

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La chance di effettuare nell’esercizio 2021 la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019 riguarda esclusivamente i beni non rivalutati nel 2020, operazione che era possibile in base a quanto disposto dal decreto “Agosto”; tuttavia, ne derivano effetti ai soli fini civilistici.
È quanto dispone l’articolo 1-bis del Dl n. 41/2021, introdotto dal Senato durante l’iter di conversione in legge del decreto “Sostegni” (atto Camera 3099).

La rivalutazione 2020 del “decreto Agosto”
L’articolo 110 del Dl n. 104/2020 ha previsto, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali (articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir) che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Sono esclusi dall’operazione gli “immobili merce”, cioè quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Per i soggetti “non solari”, ossia le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare, è prevista la possibilità di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, qualora approvato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto” (14 ottobre 2020), sempre che i beni e le partecipazioni da rivalutare risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche solo in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Invece, per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione ai beni e alle partecipazioni, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili; lo stesso decorrerà dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale l’operazione è stata eseguita.
Entrambe le imposte possono essere versate, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione, in un massimo di tre rate: la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale viene eseguita la rivalutazione, le altre entro il rispettivo termine per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

La rivalutazione 2021 del decreto “Sostegni”
Sulla disciplina della rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 dettata dal decreto “Agosto” interviene, ora, l’articolo 1-bis del decreto “Sostegni”, inserendo un nuovo comma 4-bis nell’articolo 110 del Dl n. 104/2020.
Viene, dunque, disposto che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello indicato nella norma originaria, pertanto nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In quest’ultimo caso, però, possono essere rivalutati esclusivamente i beni non oggetto di analoga procedura nel bilancio precedente. Inoltre, non è ammessa la possibilità di affrancare il saldo attivo attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, né è possibile fruire degli altri effetti fiscali, ossia il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap – a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita – del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni in virtù del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento.

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 21 maggio

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