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Analisi e commenti

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 4
cura fiscale e non solo per il turismo

Oltre all'introduzione del più popolare bonus vacanze, saltano alcune scadenze della fiscalità territoriale e si riempiono i “salvadanai” di quelle risorse necessarie a fornire una boccata d’ossigeno al comparto

bonus vacanze

Il decreto “Rilancio”, con un pacchetto di sette articoli dedicati (da 176 a 182), riaccende il motore di uno dei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive decise per fronteggiare l’espansione del contagio da coronavirus, quello turistico-culturale. Un settore trainante dell’economia italiana e oggi pressoché immobile. Per questo, uno sconto diretto e uno fiscale, un credito d’imposta e altri contributi, con l’auspicio che possano costituire un trampolino per il rilancio del comparto.

Bonus vacanze
È un mix di agevolazioni, quello introdotto dall’articolo 176 del Dl n. 34/2020 che riconosce un credito “flessibile” alle famiglie le quali, pur in condizioni economiche difficili, decidono di trascorrere un periodo di vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, è offerto ai nuclei familiari con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le coppie e di 150 euro per i single. Ed ecco le condizioni:

  • ne può usufruire un solo componente della famiglia per la villeggiatura offerta da un’unica struttura turistica (impresa ricettiva, agriturismo o bed & breakfast)
  • l’avvenuto pagamento deve essere certificato tramite fattura elettronica o con specifico documento commerciale (articolo 2, Dlgs n. 127/2015), nel quale va indicato il codice fiscale del beneficiario dello sconto
  • il pagamento deve essere effettuato senza servirsi dell’intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Tanto premesso, vediamo come si articola. Il bonus, infatti, si presenta, da un lato come vero e proprio sconto, dall’altro si trasforma in detrazione. Da un’ulteriore prospettiva, invece, diventa credito d’imposta. Funziona così: il cliente, riceve l’80% del contributo assegnatogli sotto forma di sconto effettuato direttamente dalla struttura ospitante. Il restante 20% del bonus sarà fruito come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato dalla struttura fornitrice del servizio, per la stessa, si trasforma invece in credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Un credito che, come altri legati all’emergenza economico-sanitaria, può essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Questa norma, la più articolata del pacchetto, attende le indicazioni operative di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.  

“Abrogata” la prima rata Imu…
Con l’articolo 177 (comma 1), il legislatore ha cancellato la prima rata Imu 2020 per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali. E ancora, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate nei suddetti immobili.
…e, fino al 31 ottobre, niente Tosap
Alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni riguardanti l’utilizzazione del suolo pubblico, l’articolo 181, al comma 1, concede l’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Tutti i Fondi per il comparto e i suoi “riflessi”
Nello stato di previsione del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono istituiti tre diversi Fondi.
Il primo, previsto dall’articolo 178, con l’intento di sostenere il settore turistico attraverso operazioni di mercato, è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività' turistico-ricettive. Per il “Fondo turismo”, che riceverà ulteriori istruzioni in un decreto ministeriale, sono stati messi da parte 50 milioni di euro per il 2020, che, se necessario, diventeranno 100 nel 2021.
Il secondo, il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” introdotto dall’articolo 179, con una dotazione di 20 milioni di euro vuole favorire la ripresa dei flussi turistici sul territorio nazionale. I beneficiari, le iniziative da finanziare e le modalità di assegnazione delle risorse saranno individuati, entro trenta giorni, da un decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, sentito l’Enit, l’ente nazionale per il turismo.
Venticinque milioni di euro per il 2020 vanno, invece, a rifornire un ulteriore “salvadanaio” a disposizione, questa volta, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (articolo 182). Le modalità di assegnazione delle somme saranno fissate, anche queste, con decreto.

Infine, tenuto conto dei negativi riflessi economici della crisi del settore sulle casse degli enti locali, l’articolo 180 istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Interno, un Fondo di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, dovuta alla totale assenza di turisti.

continua
 La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020

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