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Analisi e commenti

Decreto Semplificazioni-bis:
riflessi sul procedimento amministrativo

Le modifiche riguardano in particolare il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione, la disciplina del silenzio assenso, il regime dell’annullamento d’ufficio

riflessi

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 luglio scorso è entrata in vigore la legge n. 108/2021, che ha convertito, con modificazioni, il Dl n. 77/2021, noto come decreto “Semplificazioni-bis”. La norma detta disposizioni in materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Nell’ottica di miglioramento della capacità amministrativa, il provvedimento introduce alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (la n. 241/1990), ossia la disciplina generale che si applica a ogni procedimento, salvo deroghe specifiche.
Le importanti novità sono contenute negli articoli 61, 62 e 63 del Dl in questione e riguardano:

  • il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione
  • la disciplina del silenzio assenso
  • il regime dell’annullamento d’ufficio.

Nello specifico, l’articolo 61 ha modificato i commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 (conclusione del procedimento) al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell’amministrazione.

Una prima modifica ha previsto che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della Pa  possa essere attribuito, oltre che a un soggetto nell’ambito delle figure apicali, anche a un’unità organizzativa. In secondo luogo, è stata introdotta la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo, d’ufficio o su richiesta dell'interessato, può esercitare il suddetto potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

L’articolo 62 è invece intervenuto per consentire la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia sulla disciplina del silenzio assenso, inserendo il comma 2-bis all’articolo 20 della legge n. 241/1990 al fine di dare garanzia al legittimo affidamento del privato. In particolare, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, è stato introdotto l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare, su richiesta del privato, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente i dieci giorni, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal privato ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

Infine, l’articolo 63 ha modificato il comma 1 dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (annullamento d’ufficio) e ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo entro il quale le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela e procedere all’annullamento dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

L’obiettivo è consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari di detti provvedimenti in un tempo ragionevole, che viene fissato in dodici mesi. Superato tale termine, la Pa non può più esercitare l’autotutela per annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, a meno che non si tratti di atti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci, per i quali il termine dei dodici mesi non opera (comma 2-bis articolo 21-nonies).

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