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Analisi e commenti

Dalla legge di bilancio per il 2019
novità per il bonus formazione 4.0

L’agevolazione, prevista a favore di tutte le imprese, si applica anche alle spese che sanno sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: a prevederlo è la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 78, legge 145/2018).
 
Il legislatore, peraltro, è intervenuto anche sulle percentuali di riconoscimento dell’agevolazione differenziandole in ragione della tipologia di impresa (articolo 1, comma 79).
 
In base alla nuova disciplina, infatti, il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese

Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30%.
 
Normativa e prassi di riferimento
Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, che ne aveva previsto l’applicazione solo con riferimento alle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, commi 46 e seguenti, legge 205/2017 – vedi “Formazione personale dipendente: arriva un nuovo credito d’imposta”).
 
Scopo dell’agevolazione è incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano nazionale impresa 4.0” (tecnologie abilitanti).
 
Il tax credit, riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti (a tal fine, è stato istituito il codice tributo “6897” – cfr risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019)
  • non soggiace nè al limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né al limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24 fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). 

La disciplina attuativa dell’agevolazione è stata dettata dal Dm 4 maggio 2018 (vedi “Bonus spese formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo”), le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla versione 2019 del tax credit (articolo 1, comma 80, legge 145/2018).
 
Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti interpretativi sul credito d’imposta con la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 (vedi “Credito d’imposta formazione 4.0: lo Sviluppo economico risponde”).

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